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Atto:LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1987, n. 8
Titolo:Modificazioni alla L.R. 13 marzo 1985, n. 7 riguardante: "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana".
Pubblicazione:(B.u.r. 12 gennaio 1987, n. 5)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 34 della predetta l.r. 6/2005 medesima.

Sommario




Art. 1

L'articolo 1 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Specie tutelate - In adempimento della norma di cui all'articolo 5, secondo comma, dello Statuto regionale, in tutta la regione è vietata, senza la specifica autorizzazione dell'ufficio foreste competente per territorio, l'abbattimento delle piante di alto fusto delle seguenti specie, siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi o misti: querce di tutte le specie, compreso il leccio (Quercus ilex), pino domestico (Pinus pinea), cipresso comune (Cupressus sempervirens), castagno (Castanea sativa), ippocastano (Aesculus hippocastani), abete bianco (Abies alba), tasso (Taxus baccata), ginepro comune (Juniperus communis), agrifoglio (Ilex aquifolium), faggio (Fagus sylvatica), tiglio di tutte le specie (Tilia sp.), platano (Platanus acerifolia), acero riccio (Acer platanoides), acero campestre (Acer campestris), acero di monte (Acer pseudoplatanus), acero napoletano (Acer obtusatum), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), frassino orniello (Fraxinus ornus), frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus campestris), olmo montano (Ulmus glabra), ontano nero (Alnus glutinosa), ciliegio selvatico (Prunus avium), pero selvatico (Pirus pyraster), melo selvatico (Malus sylvestris), sorbo domestico (Sorbus domestica), ciavardello (Sorbus torminalis), farinaccio (Sorbus aria), pioppo tremulo (Populus tremula), pioppo bianco (Populus alba), carpino bianco (Carpinus betulus), carpino nero (Ostrya carpinifolia), tamericio (Tamarix gallica), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), bagalaro (Celtis australis).
Allo scopo di salvaguardare l'integrità ecologica del territorio, in particolare per prevenire il depauperamento floristico e faunistico e per la difesa idrogeologica delle scarpate e dei terreni in pendio, è fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi esistenti lungo le scarpate e nel territorio agro-silvo-pastorale della regione, fatti salvi i casi previsti nel secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.
Anche per le siepi che insistono lungo le strade è fatto divieto di impiegare, ai fini della rasatura, apparati meccanici che lacerino fusti e rame delle specie vegetali costituenti le siepi stesse".


Art. 2

Nell'articolo 3 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il quarto comma è sostituito dai seguenti commi:
"Per le ipotesi di cui alle lettere d) ed f) del precedente primo comma, l'autorizzazione è subordinata rispettivamente alla presentazione della domanda di sfoltimento o di utilizzazione turnaria. Il piano di sfoltimento o di utilizzazione turnaria è predisposto dal competente ufficio foreste ed è approvato con deliberazione della giunta comunale. Le piante da non abbattere devono essere marcate con martello forestale o, comunque, devono essere individuabili con altro idoneo mezzo espressamente autorizzato dall'ufficio foreste.
L'abbattimento di siepi è consentito solo per inderogabili esigenze ed è autorizzato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato".


Art. 3

Nell'articolo 5 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il terzo comma è sostituito dai seguenti commi:
"L'utilizzazione di tutti i boschi, puri o misti, costituiti dalle specie di cui all'articolo 1 della presente legge e che non siano sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, è soggetta ad autorizzazione del comune territorialmente competente a ciò delegato con la presente legge.
L'autorizzazione è rilasciata in conformità di un verbale di verificazione, redatto dal servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione, dal quale risulti la valutazione della situazione ecologica generale, lo stato del terreno e della vegetazione sia boschiva, sia arbustiva ed erbacea.
Nel verbale di cui al comma precedente, per quanto riguarda i boschi cedui, deve essere indicata, di regola, la quota minima di piante scelte tra gli esemplari più sviluppati per ogni ettaro da lasciar crescere fino al completo sviluppo fisiologico. Detta quota minima non può in ogni caso essere inferiore a cinquanta piante per ettaro, opportunamente assortite secondo le condizioni pedalogiche e le specie botaniche presenti, ferme restando le vigenti disposizioni di polizia forestale.
Le piante da non abbattere devono essere marcate con martello forestale o, comunque, devono essere individuabili con altro idoneo mezzo espressamente disposto dai competenti servizi regionali in sede di verbale di verificazione.
L'abbattimento di siepi è consentito solo per inderogabili esigenze ed è autorizzato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.
Qualora i boschi, puri o misti, costituiti dalle specie di cui all'articolo 1 della presente legge, siano sottoposti a vincolo idrogeologico, per essi continuano ad osservarsi le norme del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni".


Art. 4

Nell'articolo 7 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, proprietario o possessore a qualsiasi titolo, abbatta direttamente o tramite opera altrui alberi o siepi sottoposti a tutela dalla presente legge, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pari a lire 1 milione per ogni albero abbattuto ed a lire 10 milioni per ogni albero abbattuto per i casi di cui agli articoli 4 e 5. E' altresì assoggettato alla sanzione amministrativa pari a 1 milione per ogni 20 metri - per i primi 20 anche per frazioni inferiori - di siepe abbattuta, estirpata o bruciata.
Alla stessa sanzione è soggetto chiunque, anche non proprietario o possessore, di propria iniziativa, direttamente o tramite opera altrui, sempre in trasgressione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, abbatta alberi o siepi sottoposti alla tutela della presente legge".


Art. 5

Nell'articolo 8 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7 il primo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di alto fusto e siepi sottoposti a tutela della presente legge, è soggetto, oltre alla sanzione di cui al precedente articolo 7, all'obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall'ufficio foreste della Regione competente per territorio e a reimpiantare le siepi, con specie autoctone locali, per la stessa lunghezza e dimensione di quella precedentemente andata perduta".


Art. 6

All'artticolo 10, primo comma, della L.R. 13 marzo 1985, n. 7:
- al 4° alinea, le parole "delle organizzazioni di categoria" sono soppresse;
- al 6° alinea, dopo la parola "turistiche" sono aggiunte le parole "venatorie e agricole".


Art. 7

Nell'articolo 11 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti commi:
"Allo scopo di istituire un sistema informativo forestale e allo scopo di individuare i boschi di alto valore naturalistico di interesse regionale, la Regione, tramite il servizio tutela e risanamento ambientale con la collaborazione dell'ispettorato regionale delle foreste, procede al censimento di tutti i boschi pubblici e privati delle Marche.
Il censimento dei boschi viene effettuato a tenuto aggiornato con l'utilizzo di tecnologie avanzate attraverso progetti speciali per l'occupazione giovanile sulla base di modalità stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
A seguito del censimento il presidente della giunta regionale approva l'elenco dei boschi ad alto valore naturalistico di interesse regionale.
L'autorizzazione per l'utilizzazione dei boschi di cui al precedente comma è riservata al presidente della giunta regionale e rilasciata sulla base del parere di compatibilità ambientale predisposto dal sevizio tutela e risanamento ambientale, tenuto conto del verbale di verificazione di cui all'articolo 5.
Ai fini di una esatta individuazione delle piante di alto fusto di cui al precedente articolo 4 o non più ceduabili di cui al precedente articolo 5, il corpo forestale operante nella regione e territorialmente competente ne effettua il censimento con le modalità stabilite dalla giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali, di istituti di ricerca e di esperti delle associazioni ambientalistiche, nonchè delle indicazioni contenute nelle prescrizioni di massima di cui agli articoli 8 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni servendosi dell'apposita cartografia esistente in cui risultano le aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
Per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 100 milioni.
L'entità delle spese occorrenti per le attività previste dal comma precedente sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
Alla copertura degli oneri relativi, si provvede mediante impegno di una quota parte dei proventi dei tributi propri della Regione e, occorrendo, con impiego di una quota parte delle somme che saranno assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comunale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
Le somme necessarie per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del secondo comma del presente articolo saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Spese per il censimento delle piante d'alto fusto, dei boschi di interesse ambientale, nonchè per la produzione di una adeguata cartografia che ne riproduca l'esatta ubicazione e contenga la delimitazione delle aree boscate soggette a vincolo idrogeologico".