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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 20 gennaio 1987, n. 20
Titolo:Determinazione degli obiettivi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale e fissazione dei criteri per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività.
Pubblicazione:(B.U. 21 gennaio 1987, n. 8)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogato dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Il presente regolamento è disposto in conformità della normativa di cui agli articoli 21 e 84 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 per il conseguimento di obiettivi di miglioramento del rendimento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale e per la determinazione dei criteri di attribuizione individuale di compensi incentivanti la produttività in rapporto ai risultati conseguiti sulla base di specifici programmi.

Art. 2

I processi relativi alla attuazione della disciplina concernente l'erogazione dei premi incentivanti la produttività costituiscono fase di sperimentazione a valere per una massimo di anni tre, compreso l'esercizio 1986, fatti salvi gli eventuali adeguamenti in corso di sperimentazione, sia in dipendenza della programmata strutturazione dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'amministrazione, sia in rapporto alla normativa eventualmente modificativa recata dal rinnovo contrattuale, sia in dipendenza della introduzione di nuovi e globali accordi attuativi del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, come anche in caso di messa a regime di un sistema di rilevazione del rendimento lavorativo individuale all'interno di ogni sistema.

Art. 3

I processi relativi all'attivazione di progetti e programmi per obiettivi, come anche d'esecuzione e di verifica dei risultati, vanno gestiti d'intesa e con periodica informativa con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 4

Gli obiettivi generali presupposti alla corresponsione di compensi incentivanti la produttività, di cui agli articoli 21 e 84 della L.R. n. 31/1984, di recepimento dell'accordo di lavoro per i dipendenti regionali 1983/1985, vanno perseguiti in tre momenti:
a) attraverso un premio incentivante legato allo standard di rendimento mediante utilizzo di una quota pari al 65 per cento del finanziamento per l'anno 1986, disposto quale compenso per l'incentivazione e secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
b) attraverso un premio incentivante legato allo standard di rendimento, mediante utilizzo di una quota pari al 40 per cento del finanziamento disponibile a detto titolo per l'anno 1987, e di una quota pari al 30 per cento per l'anno 1988, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
c) attraverso un premio di produttività legato a risultati programmati per progetti finalizzati, mediante utilizzo di una quota pari al 60 per cento del finanziamento annuale disposto quale compenso per l'incentivazione alla produttività per l'anno 1987, e di una quota pari al 70 per cento per l'anno 1988, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.


Art. 5

Il premio di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, va erogato per l'anno 1986, in via del tutto eccezionale ed a sanatoria, in dipendenza della impossibilità di procedere, in tempo utile rispetto al conseguito accordo, alla predisposizione ed esecuzione di programmi e progetti per obiettivi durante il corrente esercizio, mediante assegnazione al personale regionale sulla base delle effettive presenze in servizio conseguite da ciascun dipendente durante detto anno.
La misura giornaliera del premio di presenza è derivata dal quoziente tra la somma disponibile a tal fine per l'anno 1986 ed il numero delle giornate di servizio prestate dai dipendenti aventi titolo al premio.
Alla quota giornaliera risultante va effettuato un correttivo in incremento o riduzione, di modo che la differenza risultante a favore del personale appartenente alla qualifica più bassa e quella a grado più elevato si attesti intorno ad un massimo non superiore a L. 4.000 (quattromila) mensili.
Il premio predetto compete al personale in posizione di distacco sindacale o in permesso sindacale, a quello assente per malattia derivata da infortunio accertato per causa di servizio, alle lavoratrici madre, anche per il periodo di assenza obbligatoria.
omississ (1)

Art. 6

Il premio di incentivazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, va erogato sulla base delle effettive ore di presenza in servizio, idoneamente verificate nell'ambito di ciascun servizio o struttura regionale ed accertate dal servizio personale, sia sulla base dei rilevamenti effettuati con sistemi elettronici, ove esistenti, sia attraverso i rapporti mensili debitamente compilati da parte dei responsabili delle strutture nei casi di inesistenza di rilevazione meccanica delle presenze orarie.
Ai fini della determinazione del premio predetto va adottata la seguente formula Pi=(Pm/H).hi
Pi = premio di incentivazione individuale
Pm = premio mensile disponibile, dato da 1/12 del premio totale finanziato per l'esercizio
H = numero delle ore lavorative obbligatorie da effettuarsi da tutti i dipendenti nel mese considerato
hi = numero delle ore effettivamente lavorate in un mese dal dipendente.

Poiché dall'applicazione della formula di cui al precedente punto deriverà una quota oraria parimenti commisurata per ogni dipendente, a prescindere dalla qualifica di appartenenza, si procederà ad un assestamento compensativo mensile valutativo della differenza di qualifica come segue:
II Pi = 2000
III Pi = 1500
IV Pi = 1000
V Pi = 500
Qualifica VI Pi = risultante teorica
VII Pi = 500
VIII Pi = 1000
I Dir Pi = 1500
II Dir Pi = 2000

Il premio di incentivazione secondo le modalità di cui sopra va erogato al termine di ogni quadrimestre.
Ove l'avente titolo al premio in parola, durante il periodo quadrimestrale considerato per la liquidazioane, abbia effettauto prestazioni di servizio orarie tra il 100 per cento ed il 90 per cento, avrà titolo all'intero premio per le ore effettivamente rese, al di sotto del 90 per cento verrà ridotto proporzionalmente; al di sotto del 50 per cento non verrà corrisposto alcun premio.
Le economie conseguite da eventuali riduzioni percentuali di cui al precedente punto, incrementano il premio individuale fra i dipendenti non assoggettati a riduzione.
Sono cause di riduzione del premio percentuale, di cui al quinto comma, le assenze per malattia non derivate da infortunio per accertata causa di servizio, i permessi per mandato pubblico elettivo; non sono cause di riduzione percentuale del premio le assenze per congedo ordinario.

Art. 7

Il premio di produttività legato a risultati conseguiti per obiettivi e progetti di cui alla lettera c) del precedente articolo 4, vanno corrisposti nel rispetto delle seguenti procedure e secondo le fasi di cui ai seguenti punti:
A. Progetti e programmi
In conformità alla normativa regionale, ed uniformandosi agli obiettivi dell'accordo intercompartimentale, il premio di produttività va legato alla definizione di specifici progetti e programmi, riferibili in linea esemplificativa alle seguenti attività:
- attività di produzione degli strumenti della programmazione;
- attività di attuazione dei progetti;
- attività di trasferimento delle risorse finanziarie;
- attività di controllo interno ed esterno;
- attività di ricerca;
- attività per l'attuazione di normative;
- attività di finanziamento delle strutture;
- attività di erogazione dei servizi diretti;
- attività di produzione di singoli provvedimenti amministrativi;
- attività di recupero del lavoro arretrato.
B. Metodi di soluzione del progetto
1) per ogni singolo progetto sono scelti i metodi di valutazione che vanno definiti in relazione ai seguenti aspetti:
- ai carichi complessivi e disaggregati per servizio e/o ufficio, nonché i relativi flussi;
- ai tempi di lavorazione per unità di prodotto;
- al numero degli addetti, complessivo e per singolo servizio e/o ufficio, coinvolto nel progetto;
- ai risultati che si intendono conseguire in un determinato tempo;
- ai parametri o ai giudizi, positivi e conseguentemente anche negativi di partecipazione al progetto;
- alla determinazione del valore dei risultati da conseguire in termini di premio di produttività;
2) i progetti vanno riferiti all'attività complessiva del servizio e/o ufficio allo scopo di rendere possibile la quantificazione, con valutazioni semplici ed immediate, sia dei criteri di lavoro, sia dei relativi flussi, sia dei tempi delle operazioni;
3) alla pianificazione operativa da ricercarsi all'interno della conferenza del servizio, va interessata nei limiti del possibile la totalità dei dipendenti del servizio, tenuto conto della necessità dell'accelerazione e riduzione dei tempi per la realizzazione del progetto e della esigenza di coinvolgere nella conoscenza delle problematiche, ai fini dell'aggiornamento formativo, il maggior numero possibile del personale;
C. Fasi e modalità per la predisposizione del progetto. Provvedimenti
I progetti di lavoro finalizzati dovranno prevedere delle necessarie fasi e modalità quali:
1) da parte della giunta regionale o da parte dell'ufficio di presidenza, per quanto di competenza, anche su indicazione dei responsabili dei singoli servizi, vengono rilevate le priorità utili per la predisposizione dei progetti di lavoro finalizzati;
2) i dirigenti dei servizi, attivando la conferenza di servizio, sviluppano il relativo progetto indicando:
- la specializzazione degli obiettivi finali assegnati all'azione o all'attività;
- la proposta di individuazione del personale addetto all'attuazione del progetto;
3) i progetti sono redatti sulla base di un modello comune, indicante:
- l'azione, l'attività per le proposte;
- la specificazione delle singole fasi d'attività;
- la fissazione dei termini entro i quali il progetto deve concludersi;
- l'individuazione del responsabile del progetto che di norma rimane in capo al responsabile del servizio;
- l'indicazione di massima del premio di incentivazione da accordare;
4) i progetti obiettivo vengono sottoposti all'esame delle organizzazioni sindacali per l'opportuno confronto, anche al fine delle scelte sulle priorità, con l'amministrazione, in tempo utile prima dell'approvazione da parte della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza, per quanto di competenza.
Il confronto con le OO.SS. avviene per il tramite del servizio personale, che coordina l'attività progettuale, con la partecipazione del responsabile del servizio che ha redatto il progetto o suo delegato;
5) i progetti finalizzati dovranno essere presentati alla giunta regionale o all'ufficio di presidenza, per quanto di competenza, di norma, entro il mese di gennaio di ogni anno, si da consentire l'esame e l'adozione dei relativi provvedimenti entro il mese successivo. La giunta e gli altri organismi competenti, ferme restando le procedure di cui ai precedenti punti, potranno comunque indicare e prendere in esame progetti particolari derivanti da esigenze non previste in via ordinaria o comunque necessari per esigenze di migliore funzionalità dell'amministrazione in qualsiasi momento;
6) la giunta o l'ufficio di presidenza, per quanto di competenza, nell'approvare il progetto, determina, sulla base all'avvenuto confronto con le OO.SS., l'importo del premio di produttività da assegnare per la realizzazione del programma;
7) l'approvazione del progetto è subordinata ovviamente alla disponibilità dei mezzi finanziari;
8) la partecipazione di impiegati regionali ad un progetto di lavoro non consente la partecipazione ad altro progetto, non è quindi consentita la cumulabilità, anche parziale, di compensi se non quelli relativi alla partecipazione del progetto e quelli relativi al premio di incentivazione di cui all'accordo;
9) omissis (1)
10) il progetto non può superare di norma l'anno di lavoro per dodici mesi; esso tuttavia può non coincidere con l'esercizio finanziario fermo rimanendo che l'onere della spesa prevista per il premio deve trovare disponibilità sul finanziamento di esercizio cui si riferisce il provvedimento per l'inizio del progetto.
D. Adempimenti conseguenti a progetto realizzato
1) a progetto di lavoro realizzato, il dirigente del servizio competente, sulla base delle risultanze della conferenza tra gli addetti al gruppo di lavoro, trasmette entro il quindicesimo giorno alla giunta regionale o all'ufficio di presidenza, per quanto di competenza, ed al servizio personale, una relazione contenente:
- il rispetto o meno dei termini prefissati per la realizzazione del programma e la quantificazione precisa dei tempi occorosi, con il giudizio "non realizzato", "parzialmente realizzato", "realizzato";
- la valutazione sull'apporto individuale dei partecipanti al progetto, il contingente degli addetti e loro qualifica, con il giudizio motivato su ogni singolo addetto di "non produttivo", "parzialmente produttivo", "produttivo";
- le eventuali variazioni rispetto al programma iniziale e le ragioni in ordine ad eventuali sostituzioni o riduzione di addetti ed i relativi tempi (ore e periodo) di partecipazione al programma;
- le eventuali assenze dal servizio con specifica delle motivazioni e ragioni delle assenze;
2) entro il mese successivo alla presentazione del progetto eseguito, il servizio personale in una riunione con le OO.SS., cui partecipa anche il competente responsabile del servizio che ha assunto la responsabilità del progetto, verifica la corrispondenza in ordine alla presenza del personale addetto al progetto, valuta l'entità della spesa e predispone la proposta di provvedimento formale da sottoporre all'approvazione della giunta o dell'ufficio di presidenza, per quanto di competenza, determinando:
- il premio spettante al gruppo di lavoro sulla base dei tempi effettivamente impiegati per la realizzazione del progetto e delle ricorrenze di cui appresso;
- il premio individuale spettante per ciascuna delle unità addette al progetto stesso;
- le modalità di liquidazione.
E. Modalità di erogazione del premio di produttività
1) devono concorrere alla determinazione del premio di produttività individuale componenti e valori effettivamente accertabili in conformità al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 21 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, quali:
- il rendimento di ogni singolo addetto al gruppo;
- il parametro retributivo di ciascuno;
- le ore di effettiva presenza in servizio.
2) condizione primaria alla erogazione del premio è pertanto l'avvenuta realizzazione o meno del progetto, sulla base del giudizio scaturito dalla relazione, fermo rimanendo che:
- per giudizio di un "progetto non realizzato" non si fa luogo alla corresponsione del premio all'intero gruppo;
- per giudizio di "progetto parzialmente realizzato" si fa luogo ad una riduzione del premio preventivamente accordato pari al 20%;
- per giudizio di "progetto realizzato" si fa luogo alla corresponsione dell'intero premio preventivato; i premi per progetti "realizzati" sono incrementati delle economie derivate dalla mancata utilizzazione dei premi per progetti "non realizzati", o "parzialmente realizzati";
Ciò premesso si passa alla determinazione del premio sulla base delle tre componenti dianzi elencate.
F. Premio in base al rendimento
La giunta regionale, di seguito agli adempimenti di cui alle precedenti concorrenze e sulla base della definitiva proposta da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di competenza, delibera in ordine al premio spettante a ciascun operatore partecipante al progetto, fermo rimanendo che, sulla base delle valutazioni accertate:
- il giudizio "non produttivo" non da luogo alla corresponsione del premio nei confronti dell'operatore;
- il giudizio "parzialmente produttivo" comporta la corresponsione del premio spettante nei confronti del dipendente ridotto del 20% rispetto a quello spettante;
- il giudizio "produttivo" comporta l'intera corresponsione del premio spettante incrementato della quota parte eventualmente non assegnata o ridotta nei confronti degli altri componenti dello stesso gruppo;
- l'incentivo massimo da assegnare in rapporto al rendimento è pari al 30% del premio complessivo spettante al gruppo da suddividersi in eguale misura fra i componenti il gruppo, ferme rimanenso le incidenze di cui al precedente punto E.2.
G. Premio in base al parametro retributivo
La scala parametrale su cui determinare il premio di produttività è la seguente:

QUALIFICA FUNZIONALE
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 1^ dirig. 2^ dirig.
LIVELLO RETRIBUTIVO
3.300.000 3.600.000 3.900.000 4.450.000 5.200.000 5.500.000 6.400.000 8.640.000 11.200.000 14.00.000
PARAMETRO (Liv.retrib.X=3.300.000/100)
100 109 118 135 158 167 194 262 339 424

La somma dei prodotti dei valori di ciascun parametro per il numero di unità appartenenti alla relativa qualifica determina il totale dei punti riferiti al personale operante per il singolo progetto.
Il valaore del punto è dato dal rapporto tra la quota di incentivo assegnato ed il totale dei punti sopra richiamati.
L'incentivo individuale attribuibile è dato dal prodotto tra il valore del punto e il parametro della qualifica funzionale di appartenenza.
L'incentivo massimo da attribuire in rapporto al parametro è pari al 40% del premio complessivo spettante ai partecipanti al progetto, ferme rimanendo le esclusioni, le riduzioni e gli eventuali incrementi del premio in rapporto alle valutazioni di cui si è già detto al precedente punto E.2.
H. Premio in base alle ore di effettivo servizio
L'arco temporale di riferimento, ai fini della riduzione e quantificazione delle ore di servizio, va dalla data di approvazione del progetto, da parte della giunta regionale, sino alla data della presentazione della relazione finale da parte del responsabile del progetto.
L'incentivo massimo da attribuire in rapporto alle ore di effettivo servizio è pari al 30% del premio complessivo spettante ai partecipanti al gruppo, ferme rimanendo le esclusioni, le riduzioni e gli eventuali incrementi del premio in rapporto alle valutazioni di cui si è gia detto.
Il premio individuale spettante in base alle ore effettivamente lavorate nell'arco di tempo stabilito per la realizzazione del progetto è dato da:
- importo del premio attribuito (30%) diviso il numero delle ore effettivamente lavorate dai partecipanti al progetto (escluse quelle realizzate dagli operatori con valutazione di "non produttivo") moltiplicato per il numero delle ore effettivamente prestate da ciascuno, ferma rimanendo la riduzione del 20% nei confronti degli operatori a valutazione di "parzialmente produttivo" e gli incrementi previsti secondo le modalità di cui al precedente punto E.2.


Art. 8

L'ufficio di Presidenza del Consiglio ed il comitato esecutivo dell'Ente di Sviluppo in Agricoltura, uniformandosi alle modalità e criteri di cui al presente regolamento, deliberano, per quanto di propria competenza, in ordine ai progetti o programmi per obiettivi.
Ferma rimanendo l'unicità del capitolo della spesa nel bilancio regionale per la gestione dell'istituto della incentivazione alla produttività, i provvedimenti di liquidazione, e progetti realizzati, rimangono in capo alla giunta regionale.
Per le esigenze relative alla gestione di progetti finalizzati, il consiglio regionale e l'ente di sviluppo potranno disporre di una quota di finanziamento disposnibile per esercizio, proporzionale al proprio contingente organico rispetto all'organico generale del personale regionale.

Art. 9

I consigli di amministrazione degli Ersu possono adottare apposito provvedimento, da approvarsi dalla giunta regionale, per adeguare all'istituto della incentivazione alla produttività al presente regolamento.

Art. 10

Alla copertura della spesa occorrente per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento, si provvede in conformità al disposto di cui all'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
All'incremento del monte salario attribuibile a titolo di compensi incentivanti la produttività rispetto a quello costituito dal monte spesa della quota relativa alle ore di straordinario, di cui alla lettera b) dell'articolo 84 della L.R. n. 31/1984, nonché in applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, si provvederà a far data dall'esercizio finanziario 1987.
L'onere della spesa per l'anno 1986, ammontante a lire 650.000.000 fa carico al capitolo 1210104 del bilancio dell'esercizio 1986, che presenta la dovuta disponibilità sull'impegno assunto.