Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1987, n. 11
Titolo:Interventi finanziari per il commercio.
Pubblicazione:( B.U. 26 gennaio 1987, n. 11 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario



TITOLO I
Distribuzione

Capo I
Centri di commercializzazione e centri commerciali al dettaglio


Art. 1

La Regione partecipa, mediante contributi in conto capitale: alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei centri commerciali al dettaglio e dei relativi centri integrati dei servizi, secondo le indicazioni previste dalla deliberazione amministrativa n. 79/ 82 sulle direttive di riferimento per il commercio.
I contributi sono commisurati alle spese di acquisto delle aree oggetto dell'intervento e delle relative opere di urbanizzazione, nonchè alle spese per la realizzazione di manufatti ed attrezzature da mettere a disposizione di tutti gli operatori.
I contributi sono concessi in via prioritaria ai comuni, ai loro consorzi, a società consortili cui partecipino anche i comuni, alle imprese commerciali comunque associate.

Art. 2

Le domande di finanziamento, per l'accesso ai contributi di cui al precedente articolo 1, debbono essere inviate, entro il 31 marzo di ogni anno, alla giunta regionale corredate dai seguenti documenti:
- il progetto di massima delle opere, comprensive dell'indicazione dell'ubicazione, delle dimensioni e delle principali caratteristiche tecniche dell'opera;
- la relazione illustrativa delle caratteristiche e delle finalità dei singoli interventi in rapporto alla organizzazione complessiva dell'attività e dei servizi del centro, nonchè dei tempi di realizzazione degli interventi stessi;
- il piano di copertura finanziaria redatto sulla base delle risorse utilizzabili e delle previsioni circa l'inizio, lo svolgimento e l'ultimazione dei lavori.

La giunta regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, provvede alla concessione dei contributi entro il limite del 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3

E' costituito un fondo per la sottoscrizione, da parte della Regione, direttamente oppure attraverso i suoi enti strumentali, di quote per la partecipazione alle società consortili, da costituirsi o già costituite con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale secondo le finalità previste dall'articolo 11, sedicesimo comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Il consiglio regionale definisce, nei tempi previsti dalle direttive del CIPE, di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le priorità per l'utilizzazione del fondo costituito ai sensi del primo comma del presente articolo.
Capo II
Dettaglio, gruppi di acquisto e cooperazione di consumo


Art. 4

La Regione concede contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese commerciali per finanziare investimenti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività commerciale e al deposito delle merci, ivi compresi l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento delle attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita, sia al deposito della merce.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi anche per investimenti, mobiliari e immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).
Tali interventi finanziari hanno carattere straordinario e integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi statali.

Art. 5

Possono usufruire dei contribui di cui al precedente articolo 4:
a) i centri distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria, aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
b) gli esercenti il commercio al dettaglio che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio;
c) le cooperative di consumo, aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;
d) le piccole e medie imprese commerciali al dettaglio dei prodotti di genere di largo consumo e gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con volume di affari annuo non superiore a 300 milioni, che trasferiscano la loro attività in nuovi locali, ovvero modifichino la superficie di vendita di quelli esistenti per adeguarla alla normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, purchè tale superficie, con il trasferimento ovvero con l'adeguamento, raggiunga quella prevista dai rispettivi piani comunali.


Art. 6

Ai soggetti indicati all'articolo 5, per la realizzazione degli investimenti previsti nel precedente articolo 4, i contributi sono concessi nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile.
Ai fini della concessione del contributo regionale, la spesa riconosciuta ammissibile non può essere inferiore a 50 milioni e superiore a 500 milioni.
Ai soggetti indicati all'articolo 5, lettera a), possono essere concessi contributi solo per i programmi relativi alle attività comuni.
La quota da destinare ai soggetti indicati all'articolo 5, lettere a) e b), non può superare l'80% dello stanziamento disponibile annualmente.

Art. 7

Per quanto concerne gli aderenti ai centri distributivi indicati all'articolo 5, lettera a), e gli esercenti indicati alle lettere b) e d), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione degli stessi al registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Gli esercenti indicati all'articolo 5, lettera b), debbono inoltre restituire le singole autorizzazioni amministrative.
Per quanto concerne le cooperative indicate all'articolo 5, lettera c), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, al possesso di autorizzazione comunale per la vendita al dettaglio, nonchè alla presentazione di una dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro attestante che la cooperatvia svolge effettivamente l'attività sociale e statutaria.

Art. 8

La domanda diretta ad ottenere i contributi di cui all'articolo 4 deve essere inviata al presidente della giunta regionale corredata dai seguenti documenti:
a) documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati all'articolo 7;
b) dichiarazione attestante le caratteristiche dell'esercizio, le superfici destinate alla vendita, al deposito e alle altre attività complementari, le aree destinate al parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e per le merci;
c) relazione ed elaborati sull'attività dell'esercizio e preventivo di spesa, situazione patrimoniale, nonchè ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dal successivo articolo 9.

I richiedenti di cui all'articolo 5, lettera a), devono altresì allegare una dichiarazione sulla sede, sulla superficie di vendita e sui generi trattati negli esercizi di cui sono titolari i loro singoli aderenti.
La domanda può riguardare investimenti la cui attuazione debba avere ancora inizio o che abbia avuto inizio da non più di un anno dalla sua presentazione, ovvero da non più di due anni, nel caso di acquisizione di immobili.

Art. 9

La giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determina le condizioni e fissa i termini per la esecuzione degli interventi da parte dei soggetti ammessi.
Costituisce priorità ai fini dell'ammissione a contributo:
- per i soggetti di cui all'articolo 5, lettera a): la costituzione in forma cooperativa;
- per i soggetti di cui all'articolo 5, lettera b): la costituzione in forma cooperative e l'adesione a centri distributivi costituiti in forma cooperativa;
- per i soggetti di cui all'articolo 5, lettera d): l'adesione a centri distributivi costituiti in forma coperativa.


Art. 10

La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi sulla base dell'accertamento tecnico delle opere realizzate, effettuato da parte del comune competente per territorio.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore, per una percentuale non superiore al 10%, a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della giunta regionale in misura proporzionale alla spesa accertata.
Qualora tale onere risulti inferiore, per una percentuale superiore al 10%, a quello preso a base per la concessione del contributo, il finanziamento riguarderà solo quelle iniziative che abbiano ottenuto il preventivo nulla-osta della giunta regionale, su motivata richiesta degli interessati.
In caso di mancata attuazione delle iniziative o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.
TITOLO II
Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi fidi fra operatori commerciali


Art. 11

La Regione Marche concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi - costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale e turistico - al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari destinati all'acquisizione in qualsiasi forma, al rinnovo e alla trasformazione dei locali e delle attrezzature adibite o da adibire all'attività commerciale, nonchè all'incremento e al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extra-alberghiera.
A tale scopo concede contributi in conto quote sociali e consortili o finalizzati ad ampliare le disponibilità del fondo di garanzia e fondo rischi, nonchè per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza finanziaria.
I contributi sono corrisposti alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi costituiti da almeno 200 soci e che abbiano in atto, al momento della presentazione della domanda, un ammontare di affidamenti superiore ai due miliardi di lire.
I contributi sono altresì corrisposti ai consorzi di secondo grado costituiti da cooperative di garanzia o consorzi-fidi di operatori commericali e turistici, operanti nell'ambito del territorio regionale e costituiti tra almeno 1.000 soci complessivamente.

Art. 12

Possono ottenere i benefici previsti dal precedente articolo le cooperative o i consorzi-fidi aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione e appartenenti a una o più delle categorie indicate nel precedente articolo 10, che si obblighino a comunicare alla giunta regionale, in caso di liquidazione della cooperativa o consorzio beneficiario del contributo, i motivi e le cause dello scioglimento, e ad attribuire alla stessa la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili, ove ne sia ammessa la restituzione, in misura non superiore all'importo versato. Non deve essere prevista, comunque, la restituzione di contributi e di erogazioni a fondo perduto.
Per beneficiare dei contributi le cooperative o i consorzi-fidi devono risultare in attività, sia all'atto della presentazione della domanda, sia all'atto della liquidazione del contributo e nel medesimo periodo di tempo non devono essere sottoposti a procedimenti di liquidazione.

Art. 13

Il contributo in conto quote sociali o consortili concesso dalla Regione non può superare la quota di capitale sociale versato dai soci o la quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.
Alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi già ammessi a contributo regionale può essere corrisposto un ulteriore contributo pari all'importo delle quote di capitale sociale versate dai nuovi soci, ovvero corrispondente a quote sociali multiple, ma comunque non superiore alla differenza fra il capitale sociale versato dai soci preso a base per la concessione del precedente contributo e quello risultante alla data di presentazione della nuova domanda.
Il contributo concesso a consorzi di secondo grado è rapportato alla somma dei capitali sociali o dei fondi consortili versati da soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi fidi aderenti. Il suo importo non può essere superiore al 30% di tale somma e, successivamente, al 50% dell'incremento annuo.
Alle cooperative di garanzia, ai consorzi-fidi ed ai consorzi di secondo grado sono inoltre concessi annualmente contributi diretti ad aumentare la disponibilità del fondo di garanzia o del fondo rischi.
Detti contributi non possono superare il 3% del volume dei finanziamenti erogati nel corso dell'esercizio precedente e assistiti da garanzia.

Un contributo non superiore al 30% della spesa sostenuta e documentata per la installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche è altresì concesso alle cooperative di garanzia e ai consorzi-fidi, purchè in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 11.

Art. 14

Le domande per la concessione del contributo di cui al primo comma del precedente articolo 13, devono essere inviate al presidente della giunta regionale corredate dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o consorzio-fidi e sui programmi di intervento;
b) copia dello statuto;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato o del fondo consortile costituito.

Le domande presentate da consorzi di secondo grado devono essere corredate, oltre che da copia dello statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, anche da una relazione tecnica che illustri l'attività svolta e i programmi di intervento predisposti per il coordinamento e il sostegno dell'attività delle forme associative aderenti.

Art. 15

La giunta regionale approva il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi, inviandone comunicazione alla commissione consiliare competente.

Art. 16

I collegi sindacali degli organismi che hanno ottenuto i contributi presentano entro il 31 marzo di ogni anno, al servizio regionale "commercio, fiere e mercati", una relazione illustrativa della attività svolta, con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate con il contributo regionale.
TITOLO III
Pianificazione e progettazione


Art. 17

Al fine di favorire la pianificazione, a livello sub-regionale, della rete commerciale di "vendita al dettaglio in sede fissa", la Regione concorre, con contributi "una tantum", alle spese di elaborazione degli "schemi sub-regionali di riferimento" per la formazione e revisione dei piani comunali, predisposti dalle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 e successive modificazioni, secondo quanto stabilito, dalla deliberazione n. 79 del 12 novembre 1982.

Art. 18

I contributi sono concessi alle associazioni di comuni nella misura prevista dalla tabella allegata con le seguenti modalità:
- il 50% all'atto della presentazione della domanda;
- il restante 50% all'atto della adozione dello schema.

La richiesta di contributo deve contenere l'indicazione di massima della spesa che le associazioni prevedono di sostenere o hanno già sostenuto, e alla stessa, debbono essere allegate la eventuale deliberazione relativa all'atto di incarico di studi professionali, nonchè una relazione riguardante la metodologia adottata per l'elaborazione degli stessi schemi.
TITOLO IV
Norme transitorie e disposizioni finanziarie


Art. 19

Per l'anno 1986 le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 4 e 11 devono essere presentate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per l'anno 1987 entro il 31 marzo dello stesso anno.
La concessione dei contributi viene deliberata entro i successivi sessanta giorni.
Le richieste non soddisfatte nell'esercizio cui si riferisce la domanda, verranno considerate ai fini della concessione dei contributi nell'esercizio successivo.


Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a): lire 400 milioni per l'anno 1987 e lire 700 milioni per l'anno 1988;
b) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3: lire 100 milioni per l'anno 1987 e lire 300 milioni per l'anno 1988;
c) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4: lire 700 milioni per l'anno 1987 e lire 1.600 milioni per l'anno 1988;
d) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11: lire 600 milioni per l'anno 1987 e lire 400 milioni per l'anno 1988;
e) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17: lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 3.200 milioni per l'anno 1988, per complessive lire 5.200 milioni si provvede:
a) quanto a lire 2.000 milioni, mediante impiego, per l'importo di lire 500 milioni, di quota parte dello stanziamento del fondo globale di parte corrente - capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1986 - all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 15 dell'elenco n. 2 e, per l'importo di lire 1.500 milioni, di quota parte dello stanziamento del fondo globale per investimenti - capitolo 5100201 dello stesso bilancio - all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alle partite n. 10 e n. 11 dell'elenco n. 3, pari, rispettivamente, a lire 500 milioni e a lire 1.000 milioni;
b) quanto a lire 3.200 milioni, riferite all'anno 1988, mediante impiego, per l'importo di lire 1.000 milioni, di quota parte delle disponibilità ascritte, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al fondo globale di parte corrente per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, di pari entità, di cui alla partita n. 15 dell'elenco n. 1 e, per le restanti lire 2.200 milioni, di quota parte delle disponibilità ascritte, ai predetti fini, al fondo globale per investimenti per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 10 dell'elenco n. 2, pari a lire 1.300 milioni e, limitatamente a lire 900 milioni, l'accantonamento di cui alla partita n. 11 dello stesso elenco n. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma sono iscritte:
a) per lire 2.000 milioni, nel bilancio 1987 ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, a carico di appositi capitoli aventi le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:
nella rubrica 2, settore 2, sub-settore 3, programma 5 "Insediamenti commerciali"
- "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi e alle imprese commerciali per la realizzazione dei centri commerciali al dettaglio e dei centri integrati di servizi" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;
- "Fondo per la sottoscrizione di quote per la partecipazione alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale, provinciale" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;
nella rubrica 3, settore 2, sub-settore 4, programma 2 "Razionalizzazione delle rete distributiva"
- "Contributi alle cooperative di garanzia e consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici in conto quote sociali, fondi di garanzia nonchè per installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 600 milioni;
- "Contributi in capitale per la realizzazione e l'ammodernamento del dettaglio fisso e per favorire lo sviluppo di forme associate sia nella fase di approvvigionamento delle merci, sia nella fase di vendita delle stesse" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 700 milioni;
nella rubrica 3, settore 2, sub-settore 4, programma 5 "Pianificazione e progettazioane"
- "Contributi una tantum alle associazioni di comuni per l'elaborazione degli schemi sub-regionali di riferimento" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
b) per il 1988 a carico dei capitoli corrispondenti.


Allegati

Tabella per la ripartizione

dei contributi di cui all'articolo 18

































ASSOCIAZIONE DEI COMUNI CONTRIBUTI IN LIRE

Ancona, Pesaro 20.000.000
Ascoli Piceno, Fermo, Jesi, Macerata, S. Benedetto del Tronto 18.000.000
Civitanova Marche, Fabriano, Falconara, Fano, Porto Sant'Elpidio, Recanati, Senigallia, Tolentino 14.000.000
Cagli, Fossombrone, Osimo, Urbino 12.000.000
Amandola, Camerino, Macerata Feltria, Novafeltria, San Severino 8.000.000