Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1987, n. 13
Titolo:Modificazioni ed integrazioni al titolo VII della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, recante norme per favorire l'assunzione giovanile nel settore artigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1987, n. 23)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 39, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.

Sommario





Il quinto comma dell'articolo 35 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Le imprese artigiane ammesse al contributo sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il quindicesimo giorno da ogni maturazione semestrale del rapporto di lavoro, la certificazione attestante:
a) il rispetto del relativo contratto di lavoro;
b) la non interruzione del rapporto di lavoro;
c) il numero dei dipendenti in forza in ognuno dei sei mesi precedenti.".



Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 34 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è autorizzata, per il triennio 1986/1988, l'ulteriore spesa di lire 3.350 milioni, di cui lire 1.050 milioni per l'anno 1986, lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e lire 300 milioni per l'anno 1988.
Alla copertura degli oneri recati dalla presente legge si provvede:
a) quanto a lire 1.050 milioni, mediante impiego di quota parte dello stanziamento del fondo globale di parte corrente del bilancio per l'anno 1986 - capitolo 5100101 - all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, di pari importo, di cui alla partita n. 14 dell'elenco n. 2;
b) quanto a lire 2.000 milioni, riferiti all'anno 1987, mediante impiego di quota parte delle disponibilità ascritte, ai fini del bilancio pluriennale 1986/1988, allo stesso fondo globale di parte corrente per il detto anno, all'uopo utilizzando, per lire 1.000 milioni, l'apposito accantonamento, di pari entità, di cui alla partita n. 14 dell'elenco n. 1 e, per le restanti lire 1.000 milioni, parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 12 del medesimo elenco n. 1;
c) quanto a lire 300 milioni, riferiti all'anno 1988, mediante impiego di quota parte delle disponibilità ascritte, ai fini del predetto bilancio pluriennale, al medesimo fondo globale di parte corrente, per il detto anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 14 dell'elenco n. 1.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma sono ascritte:
a) per lire 3.050 milioni, nel bilancio per l'anno 1987, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3223101 del bilancio per l'anno 1986;
b) per lire 300 milioni, nel bilancio per l'anno 1988, a carico del capitolo corrispondente.