Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 1974, n. 3
Titolo:Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 23 del 27 agosto 1973 sulla costruzione, gestione e controllo degli asili nido.
Pubblicazione:(B.U. 17 agosto 1974, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogato dall'art. 22, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.

Sommario




Art. 1

Il comune o il consorzio di comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, può inoltrare al presidente della giunta regionale istanza, sottoscritta dal sindaco o dal presidente del consorzio, allo scopo di ottenere i contributi per la costruzione, il riattamento o la gestione degli asili nido.


La domanda di costruzione o riattamento deve essere corredata da:
a) deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consortile avente a oggetto la costruzione o il riattamento, approvato dall'organo regionale di controllo;
b) planimetria con relazione illustrativa riguardante le caratteristiche dell'area prescelta anche nei suoi rapporti con la viabilità, gli insediamenti residenziali e industriali, i servizi pubblici entro un raggio di metri lineari 1.000;
c) attestazione della proprietà dell'area o di immobile o indicazione di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della L. 12 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, o comunque individuate con indicazione dei criteri di acquisizione;
d) relazione tecnico-illustrativa dell'opera con preventivo di massima della spesa e indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per le somme eccedenti il contributo.



La domanda di contributo per la gestione deve essere corredata da:
a) delibera del consiglio comunale o dell'assemblea consortile debitamente approvata dall'organo di controllo, avente per oggetto l'assunzione della gestione dell'asilo nido con indicazione della ricettività e dell'organico del personale;
b) conto consuntivo dell'esercizio precedente e conto preventivo dell'esercizio in corso; per gli asili nido di nuova istituzione dovrà essere allegato il bilancio di previsione;
c) regolamento dell'asilo nido, approvato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, per gli asili nido già in funzione, o dichiarazione di elaborazione in corso e per gli asili nido di nuova istituzione.

Per gli asili nido costruiti senza il contributo previsto dalla legge 6.12.1971, n. 1044, dovranno essere altresì allegate:
1) relazione degli organi tecnici comunali che illustri le caratteristiche del complesso e ne attesti la rispondenza alle norme della legge regionale n. 23 del 27.8.1973,;
2) relazione dell'ufficiale sanitario del comune che attesti l'esistenza dei requisiti igienico–sanitari e dichiari la frequenza media già registrata o prevista.


Art. 4

La giunta regionale, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio, approva entro il 15 settembre di ogni anno il piano per la costruzione e gestione degli asili nido e ne dà la comunicazione ai comuni e ai consorzi interessati.
Per il contributo di costruzione o di riattamento i comuni e i consorzi debbono presentare il progetto esecutivo entro quattro mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, corredato della delibera di approvazione del progetto stesso, contenente tra l'altro l'indicazione del sistema di finanziamento della quota di spesa a loro carico
La presentazione di detto progetto esecutivo deve: avvenire presso i competenti uffici del genio civile, che provvedono all'esame tecnico dello stesso e alla verifica della sua rispondenza alle norme della legge regionale n. 23 del 27.8.1973,.
Il genio civile, entro 30 giorni dalla ricezione trasmette i progetti esecutivi alla giunta regionale per la approvazione, dandone contestuale notizia ai comuni interessati, o li restituisce agli stessi con le proprie osservazioni per eventuali modifiche e integrazioni, fissando un congruo termine per la ripresentazione.


Entro 60 giorni dalla ricezione la giunta regionale approva il progetto esecutivo e autorizza la formale concessione del contributo.


I comuni o i consorzi destinatari del contributo di costruzione o di riattamento, entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, debbono espletare le formalità per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori.
I contributi vengono erogati nella misura del 75 per cento ad avvenuto inizio dei lavori e del rimanente 25 per cento dopo l'ultimazione degli stessi.


La vigilanza sui lavori è esercitata dall'assessore regionale ai lavori pubblici per mezzo dei propri uffici provinciali.
La nomina dei collaudatori delle opere, di cui al presente regolamento, avviene con provvedimento della giunta regionale.
I collaudatori vengono scelti tra gli iscritti nell'apposito albo della regione.

Art. 8

Sugli edifici per i quali sono concessi i contributi di costruzione o di riattamento, i comuni o i consorzi di comuni all'atto della relativa delibera costituiscono vincolo di destinazione ventennale.

Art. 9

Qualora il comune o consorzio di comuni non ottemperino alle disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, la concessione del contributo viene revocata e il medesimo viene assegnato al comune o consorzio secondo l'ordine di priorità della graduatoria.

Art. 10

I progetti debbono essere redatti in conformità alle norme del Comitato elettrotecnico italiano per le reti di distribuzione elettrica e dei relativi apparecchi, alle norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell'Interno, direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile, nonché alle disposizioni vigenti per la protezione contro gli incendi, alle norme fissate dal D.P.R. 27.4.1955, n. 547 nonché a quelle dell'Enpi in materia di prevenzione degli infortuni.
L'accertamento delle inclusioni di tali norme nel progetto esecutivo viene effettuato dall'ufficio del genio civile in sede di istruttoria.
Il collaudatore verifica se le norme sono state applicate e ne fa menzione nel certificato di collaudo.

Art. 11

I comuni o i consorzi di comuni sono tenuti a provvedere all'assicurazione infortuni, invalidità permanente e morte per tutti i bambini accolti all'asilo nido durante il periodo che va dall'affidamento da parte della famiglia all'atto della riconsegna alla famiglia.

Art. 12

I fondi derivanti dalla eventuale utilizzazione della riserva imposta dall'art. 48, comma terzo, della legge 22.10.1971, n. 865, vengono impiegati secondo le norme e le procedure dettate dalla suddetta legge.