Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 marzo 1987, n. 18
Titolo:Modifiche della L.R. 3 novembre 1984, n. 33 riguardante "Norme per le costruzioni in zone sismiche".
Pubblicazione:(B.u.r. 31 marzo 1987, n. 36)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

Il commi quarto e quinto dell'articolo 2 della L.R. 3 novembre 1984, n. 33 sono soppressi.

Art. 2

L'articolo 3 della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Articolo 3 - (Adempimenti per l'inizio dei lavori) - Fermo restando l'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia secondo la legislazione urbanistica vigente, nelle zone sisimiche del territorio regionale per l'inizio dei lavori relativi a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture non è richiesta l'autorizzazione del servisio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente.
Alla presentazione del progetto e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo restituisce all'interessato una copia degli elaborati, corredata dell'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare, di cui uno da consegnare al comune per i provvedimenti di competenza.
Per le opere di conglomerato cementizio normale, precompresso ed a struttura metallica o mista di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, la denuncia dei lavori, firmata dal proprietario e controfirmata dall'impresa esecutrice dei lavori ed i relativi elaborati progettuali presentati nei modi e nei termini della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonchè della presente legge, sono validi anche agli effetti dell'articolo 4 della legge 1086/71, purchè la relazione prevista dall'articolo 17, quarto comma della legge 64/74 contenga quanto stabilito dall'articolo 4, terzo comma, lettera b) della suddetta legge 1086/71.
Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione dal competente servizio decentrato OO.PP. e difesa dal suolo, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
Le procedure di cui al precedente ed al presente articolo si osservano anche per le eventuali varianti al progetto depositato".


Art. 3

Dopo l'articolo 3 della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis - (Controlli a campione) - Il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa vigente in materia, secondo il metodo a campione.
I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, il secondo lunedì di ogni mese, in ragione del 10% del numero delle denunce pervenute nel mese precedente, a termine dell'articolo 2 della presente legge. Detta percentuale è arrotondata all'unità per eccesso.

Del relativo verbale viene data immediata comunicazione mediante affissione all'albo del servizio.
L'esito delle verifiche effettuate viene comunicato al proprietario, al progettista, al direttore dei lavori, alla impresa costruttrice ed al comune territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data del sorteggio.
Resta salva la facoltà del servizio destinatario della denuncia di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge di procedere a controlli in corso d'opera.
Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del competente servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonchè un apposito giornale dei lavori, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
Le procedure di cui al precedente ed al presente articolo si osservano anche per le eventuali varianti al progetto depositato".


Art. 4

L'articolo 4 della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Articolo 4 - (Responsabilità) - Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 della stessa.
Il direttore dei lavori, e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto, nonchè alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
Il costruttore è altresì responsabile della regolare tenuta dei documenti conservati in cantiere".


Art. 5

Il secondo comma dell'articolo 6 della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, è sostituito dal seguente:
"A lavori ultimati, il direttore dei lavori redige un certificato attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto ed alle eventuali varianti concesse dal sindaco e depositate presso il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo".


Art. 6

L'articolo 8 della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8 - (Vigilanza e controllo) - Ai sensi dell'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i comuni territorialmente competenti provvedono ai controlli diretti ad accertare che:
a) chiunque inizi costruzioni, ampliamenti, ristruttuazioni e riparazioni riguardanti le strutture abbia espletato la procedura prevista ai precedenti articoli 2 e 3 e che siano depositati in cantiere gli elaborati vidimati di cui all'articolo 3;
b) i lavori suddetti procedano conformemente ai progetti depositati e, una volta ultimati, siano documentati mediante i certificati e le relazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
E' data facoltà ai comuni sprovvisti o che non possano avvalersi di proprio ufficio tecnico con a capo un architetto o un ingegnere, tenuto conto in particolari circostanze della complessità dei controlli da effettuare, di affidare l'incarico ad un professionista iscritto all'albo, competente ad effettuare detti controlli secondo la legislazione vigente e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ad esecuzione dell'opera.
I comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'articolo 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e quelli contenenti i risultati dei controlli, al servizio decentrati OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente".