Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 aprile 1987, n. 20
Titolo:Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".
Pubblicazione:( B.U. 27 aprile 1987, n. 44 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario




Art. 1

L'articolo 2 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
"La Regione, attraverso l'unità sanitaria locale di appartenenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica in dialisi domiciliare un contributo fisso mensile, a titolo di rimborso delle spese di energia elettrica e telefoniche, nella misura di L. 60.000.
Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a lire 30.000 per i soggetti in dialisi peritoneale a domicilio".


Art. 2

L'articolo 3 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
"La Regione, attraverso l'unità sanitaria locale di appartenenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica per sottoporsi a trattamento emodialitico o a controllo clinico e laboratoristico, nei servizi nefro-emodialitici costituiti presso strutture sanitarie pubbliche regionali:
a) il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico;
b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni Km. percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi dalla residenza o domicilio alla sede del servizio nefro-emodialitico;
c) il rimborso delle spese di pedaggio sostenute per l'uso della rete autostradale.
I contributi di cui al presente articolo non spettano quando il trasporto è stato effettuato dall'apposito servizio dell'unità sanitaria locale.
La misura del rimborso delle spese di cui al primo comma, lettera b), è raddoppiato se il trasporto è effettuato da terzi e la distanza da percorrere è inferiore ai 30 Km.
Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefro-emodialitici che l'assistito necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto è assicurato dalla unità sanitaria locale di appartenza anche mediante convenzione con le associazioni del volontariato".


Art. 3

L'articolo 4 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
"Agli assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale e ai soggetti sottoposti a trapianto renale che utilizzano normalmente prodotti dietetici o ipoproteici, la Regione, attraverso l'unità sanitaria locale di appartenenza, concede un contributo mensile di lire 80.000".


Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al precedente comma spetta il rimborso del 70 per cento delle spese di mantenimento presso la località sede del centro trapianto, se richiesto da esigenze cliniche documentate, fino ad un massimo di lire 1.500.000".


Art. 5

L'articolo 9 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:
"Il contributo ed il rimborso delle spese previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono erogati mensilmente agli assistiti dalle unità sanitarie locali di appartenenza.
I contributi ed il rimborso delle spese previsti dagli articoli 7 e 8, secondo comma, sono corrisposti dalle USL su richiesta dell'assistito, corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
La giunta regionale dispone trimestralmente l'erogazione dei fondi necessari per le finalità di cui ai precedenti commi sulla base di apposita richiesta dei fabbisogni presentata dalle unità sanitarie locali".


Art. 6

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno 1987, con lo stanziamento iscritto al capitolo 4222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti.

Art. 7

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1987.