Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 aprile 1987, n. 21
Titolo:Istituzione del parco regionale del Conero.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1987, n. 44)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario


TITOLO I Istituzione e gestione del parco
Art. 1 (Istituzione e scopo del parco)
Art. 2 (Delimitazione e disciplina dell'area)
Art. 3 (Consorzio del parco del Conero)
Art. 4 (Statuto del consorzio)
Art. 5 (Comitato scientifico)
Art. 6 (Ordinamento degli uffici e controlli)
Art. 7 (Aree di riserva naturale)
Art. 8 (Vincoli esistenti)
TITOLO II Piano territoriale, piano di gestione, incentivi e indennizzi
Art. 9 (Piano territoriale)
Art. 10 (Piano di gestione e regolamenti d'uso)
Art. 11 (Concessione di contributi e indennizzi)
Art. 12 (Coordinamento degli interventi della Regione)
Art. 13
TITOLO III Vigilanza e sanzioni
Art. 14 (Vigilanza)
Art. 15 (Sanzioni)
Art. 16 (Danno ambientale con possibilità di ripristino)
Art. 17 (Danno senza possibilità di ripristino)
Art. 18 (Danno ambientale di minima entità)
Art. 19 (Contributi regionali)
Art. 20 (Norme transitorie di salvaguardia)

TITOLO I
Istituzione e gestione del parco



E 'istituito il parco regionale del Conero.
Scopo del parco è la programmazione unitaria dell'uso del territorio interessato con preminente riguardo alle esigenze di tutela della natura e dell'ambiente, nonchè alla promozione della conoscenza scientifica e della didattica naturalistica, per favorire lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e sociali delle comunità residenti e renderlo compatibile con la tutela e la salvaguardia delle peculiari caratteristiche naturali, ambientali e storiche del Conero.


Il parco comprende l'area di particolare interesse ambientale del Conero delimitata dal .D.M del ministro dei beni culturali e ambientali del 31 luglio 1985 pubblicato nella gazzetta ufficiale, supplemento ordinario, dell'11 settembre 1985, n. 214.
Il territorio compreso in tale area è oggetto di specifica considerazione e disciplina unitaria da parte di un piano paesistico redatto ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.
I confini determinati secondo quanto previsto nel primo comma possono essere modificati in sede di approvazione del piano di cui al precedente comma.


La Regione promuove la costituzione di un consorzio volontario tra i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo e la provincia di Ancona finalizzato alla gestione ed alla amministrazione del parco.
Sono organi del consorzio:
a) il consiglio direttivo;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.

Il consiglio direttivo è composto di 19 consiglieri così ripartiti:
a) 5 rappresentanti del comune di Ancona;
b) 5 rappresentanti del comune di Sirolo;
c) 3 rappresentanti del comune di Numana;
d) 3 rappresentanti del comune di Camerano;
e) 3 rappresentanti della provincia di Ancona.

Nella designazione dei propri rappresentanti ogni ente deve garantire la rappresentanza della minoranza.
Possono essere designati anche rappresentanti estranei ai consigli degli enti medesimi.

La giunta esecutiva è composta da 5 membri, oltre il presidente, eletti dal consiglio direttivo fra i propri componenti.
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo.


Il consorzio del parco del Conero ha uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
Lo statuto è approvato dai consigli degli enti aderenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei successivi trenta giorni il presidente della Regione, con proprio decreto, insedia il consorzio e convoca la prima seduta del consiglio direttivo per la costituzione degli organi.
Con le stesse procedure si provvede alle modifiche dello statuto.
Lo statuto, nel rispetto della presente legge, prevede in particolare:
a) la sede del consorzio;
b) i compiti, il funzionamento e la durata degli organi del consorzio;
c) le modalità di rappresentanza dei singoli enti consorziati nella giunta esecutiva;
d) i rapporti tra il consorzio e gli enti che ne fanno parte;
e) le forme di partecipazione delle associazioni naturalistiche, culturali e ricreative, nonchè delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.



Fino all'approvazione di una discplina organica sui parchi, le funzioni di comitato scientifico per i parchi istituiti dalla Regione sono svolte dalla commissione dei beni ambientali di cui all'articolo 8 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, integrata da 5 esperti nei settori delle scienze naturali ed ambientali:
a) un botanico esperto in gestione della vegetazione scelto tra una terna indicata dagli istituti di botanica delle università marchigiane;
b) uno zoologo esperto in gestione della fauna scelto tra una terna indicata dagli istituti di ricerca di zoologia delle università marchigiane;
c) un esperto in conservazione dell'ambiente naturale scelto tra una terna indicata dalle associazioni naturalistiche delle Marche nazionalmente riconosciute;
d) un ecologo scelto tra una terna indicata dalla società italiana di ecologia;
e) un esperto in biologia marina scelto tra una terna indicata dagli istituti di ricerca operanti nelle Marche.

Il comitato scientifico esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi del consorzio.
Nell'ambito dell'area di cui al precedente articolo 2 le funzioni attualmente esercitate dalla commissione regionale di cui all'articolo 8 della legge n. 24/84 sono attribuite al comitato scientifico.
Le decisioni attinenti l'assetto territoriale e ambientale del parco sono sottoposte a preventivo parere del comitato scientifico che deve fornirlo entro trenta giorni, mentre, per quanto riguarda l'esame della proposta dei piani, dei regolamenti d'uso e dei piani di gestione, il termine è elevato a sessanta giorni.
Decorsi tali termini il parere del comitato scientifico s'intende favorevole.


L'ordinamento degli uffici e la pianta organica del personale del consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dal consiglio direttivo del consorzio.
Il direttore del parco è nominato, per la durata di 5 anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.
La nomina è disposta dal consiglio direttivo del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.
Il direttore può essere altresì scelto tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.
Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni della giunta esecutiva del consorzio.
Il controllo sugli atti del consorzio è esercitato dal comitato regionale di controllo ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 7 maggio 1982, n. 15.
In sede di prima costituzione degli uffici, il consorzio si avvale del personale comandato dagli enti consorziati e di quello messo a disposizione dalla Regione.
Il consorzio può utilizzare il personale del corpo forestale dello Stato nei modi stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R.15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 71 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


Nell'ambito del piano di cui al secondo comma del precedente articolo 2 sono delimitate le aree da sottoporre a riserva naturale.
Il territorio compreso nelle riserve naturali è sede di attività di studio e rilevazione scientifica, di didattica naturalistica ed ambientale, di salvaguardia attiva dell'ambiente con particolare riguardo al paesaggio, al suolo, alla flora, alla fauna, alle coltivazioni.
Nella riserva sono consentiti interventi:
a) di difesa del suolo e di tutela idrogeologica con particolare riguardo alla conservazione di ambienti naturali, del paesaggio, delle colture agricole e degli usi silvo-pastorali;
b) di cura dei boschi e della macchia, ivi compresa la sistemazione dei sentieri pedonali e le altre misure volte a consentire una fruizione pubblica controllata di essi;
c) di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli edifici esistenti, nonchè quelli volti a consentire l'utilizzazione esclusivamente agrituristica o silvoturistica di strutture immobiliari esistenti, anche attualmente a destinazione non residenziale.

Il piano paesistico detta per la parte di territorio compresa nella riserva naturale prescrizioni conformi alle disposizioni dei commi precedenti e attuativi di esse.
Nella riserva naturale non è consentito l'esercizio della caccia. Nel restante territorio dell'area del parco l'attività venatoria sarà regolamentata dalla Regione, sentite le organizzazioni venatorie e naturalistiche più rappresentative.
La Regione definisce mediante apposita convenzione con l'autorità militare competente le procedure di consultazione preventiva volte ad assicurare che le opere militari vengano realizzate con il minimo pregiudizio per l'ambiente naturale.


Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalla applicazione delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1457; 8 agosto 1985, n. 431; del D.M. 31 luglio 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zona del promontorio di Monte Conero, ricadente nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano" pubblicato nella gazzetta ufficiale, supplemento ordinario, dell'11 settembre 1985, n. 214 e della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.
Sono altresì fatti salvi, all'interno del parco, i vincoli militari imposti per le inderogabili esistenze della difesa nazionale e le competenze derivanti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 e successive modificazioni sul regime giuridico delle zone militarmente importanti.
TITOLO II
Piano territoriale, piano di gestione, incentivi e indennizzi



Il consorzio del Conero, nel rispetto della normativa regionale di attuazione della legge 5 agosto 1985, n. 431, propone all'approvazione del consiglio regionale un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, redatto d'intesa con i comuni facenti parte del consorzio.


Nel quadro delle indicazioni del piano paesistico di cui all'articolo 2 e del piano territoriale di cui all'articolo 9, il consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso regolamenti d'uso del territorio e piani di gestione.
I regolamenti d'uso e i piani di gestione interessano tutta o parte dell'area del parco e sono deliberati dal consiglio direttivo del consorzio, sentiti i comuni interessati.
Ogni piano di gestione deve contenere l'indicazione della sua durata.
In difetto la durata del piano s'intende triennale.
I piani di gestione definiscono gli interventi e le iniziative di fruizione sociale del parco secondo le aree tipologiche, specificando i contenuti, prevedendo i mezzi finanziari per la realizzazione degli interventi ivi previsti e per l'erogazione degli indennizzi e contributi di cui al successivo articolo 11.
I regolamenti d'uso disciplinano le modalità della fruizione del parco, con riferimento alle aree tipologiche e secondo le finalità di cui all'articolo 1, e prevedono gli indennizzi e contributi di cui all'articolo 11.
I progetti dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso sono depositati presso la segreteria del consorzio e degli enti che ne fanno parte per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
Il deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione nel bollettino ufficiale della Regione, nel foglio annunzi legali delle province e su due quotidiani a diffusione nazionale.
Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo del deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti su immobili interessati dal regolamento o dai piani. Scaduto tale termine il consiglio direttivo del consorzio adotta i piani di gestione e i regolamenti d'uso motivando espressamente su tutte le opposizioni presentate, sia in caso di accoglimento che di rigetto.
I regolamenti d'uso e i piani di gestione adottati sono trasmessi alla giunta regionale che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto tale termine, senza che la giunta regionale si sia pronunciata, i regolamenti d'uso e i piani di gestione si intendono approvati.


Per l'attuazione dei piani di gestione e secondo le modalità da essi previste, il consorzio concede contributi al fine di incentivare determinate attività compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè indennizzi per sopperire a diminuzioni di redditi aziendali.
I piani di gestione prevedono criteri di riparto dei contributi e indennizzi.


La Regione coordina la propria spesa nei vari settori di intervento in modo da promuovere la realizzazione delle iniziative, localizzate nell'area del parco, coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 13

Il consorzio promuove l'espropriazione di terreni o di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia.
Il consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti e accordi, nonchè mutui, per la realizzazione delle finalità del parco.
TITOLO III
Vigilanza e sanzioni



La sorveglianza dei territori soggetti a vincoli è di competenza del personale di vigilanza del consorzio, del personale del corpo forestale, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
Il consorzio può incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.
Le guardie volontarie delle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, possono essere incaricate dal consorzio della vigilanza dei territori soggetti a vincoli.
I soggetti di cui al secondo e terzo comma debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione a effettuare l'accertamento, rilasciato dal presidente del consorzio.


Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate al consorzio del Conero.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono integralmente devoluti al consorzio del parco del Conero.


Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.000.000.
Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.
Il consorzio del parco provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo, che in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.
La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino.
In caso di inottemperenza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno di ritardo.
Decorso invano il termine fissato, il consorzio del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sosteute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 693.


Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 2.000.000.
Il consorzio del parco provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale stabilendone le modalitatà ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.
In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento della sanzione medesima, per ogni giorno di ritardo.
Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910. n. 639.


In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.
In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a lire 50.000.


La Regione concede al consorzio del parco del Conero, nel triennio 1987/1989, contributi per un ammontare complessivo non superiore a lire 2.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1987.
L'entità dei contributi per ciascuno degli anni successivi verrà determinata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede nel modo seguente:
a) per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1987, mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando, l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2, dell'elenco n. 3;
b) per gli oneri di lire 1.500 milioni, relativi agli anni 1988/1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1987/1989, a carico dello stesso capitolo 5100202, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento denominato "Interventi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente", di cui alla partita n. 1, dell'elenco n. 3.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1987 a carico del capitolo 2132201 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Contributi al consorzio del parco del Conero" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 1.000 milioni.


Fino all'approvazione del piano paesistico di cui al precedente articolo 2, non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nella zona delimitata ai sensi del precedente articolo 2, fatte salve quelle che prevedono le riduzioni delle previsioni insediative.
In tutto il territorio dei comuni interessati, è fatto divieto di aprire cave.