Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 maggio 1987, n. 22
Titolo:Celebrazione del centocinquantenario della morte di Giacomo Leopardi.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 1987, n. 50 - )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, nella ricorrenza del centocinquantenario della morte di Giacomo Leopardi, promuove un programma di iniziative da realizzarsi nel biennio 1987.88, volte alla conoscenza e alla divulgazione della personalità e dell'opera del paeta marchigiano, nonchè del tempo e dell'ambiente in cui visse.

Art. 2

1. Per attuare il programma di iniziative di cui all'articolo 1 è istituito il "comitato per le celebrazioni leopardiane".
2. Il comitato ha sede presso la giunta regionale ed è così composto:
a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore alla cultura da lui delegato, che lo preside;
b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;
c) dal sindaco del comune di Recanati;
d) da tre consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale di Recanati;
e) da un rappresentante della famiglia Leopardi.

3. Il programma delle iniziative è definito, sentite le indicazioni di un comitato scientifico nominato dalla giunta regionale e formato da quattro esperti di chiara fama e dal direttore del Centro studi leopardiani o suo rappresentante.
4. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato di cui al comma 1 provvede un ufficio di segreteria.
5. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Recanati.

Art. 3

1. Entro trenta giorni dalla sua costituzione il comitato, tenuto conto di tutto quanto promosso da altri soggetti, approva il programma delle iniziative e le modalità della loro attuazione.
2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi degli enti e organismi interessati all'iniziativa.
3. Il comitato rimette alla giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione illustrativa delle attività svolte.

Art. 4

1. Per l'applicazione della presente legge à autorizzata, per il biennio 1987- 88, la spesa di lire 500 milioni, di cui lire 300 milioni per l'anno 1987.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 300 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 19 dell'elenco n. 1;
b) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di lire 1.000 milioni, denominato "interventi in occasione di celebrazioni di particolare rilevanza culturale", di cui alla partita n. 20 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, per l'anno 1987, a carico del capitolo 4112111 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987, con la denominazione "Spese e contributi per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi" e con stanziamenti, di competenza e di cassa, di lire 300 milioni;per l'anno 1988 a carico del capitolo corrispondente.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 300 milioni.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.