Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 6 giugno 1987, n. 25 |
Titolo: | Disciplina dell'agriturismo. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 11 giugno 1987, n. 59) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Agriturismo – Turismo rurale |
Note: | Abrogata dall'art. 31, l.r. 18 ottobre 1999, n. 27. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)
Art. 3 (Immobili destinati all'agriturismo)
Art. 4 (Norme igienico-sanitarie)
Art. 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)
Art. 6 (Disciplina amministrativa e autorizzazione comunale)
Art. 7 (Obblighi amministrativi)
Art. 8 (Sospensione e revoca della autorizzazione)
Art. 9 (Determinazione delle tariffe)
Art. 10 (Progetto regionale agrituristico)
Art. 11 (Indagine territoriale)
Art. 12 (Formazione professionale)
Art. 13 (Promozione dell'offerta agrituristica)
Art. 14 (Interventi degli enti pubblici e piani integrati di interventi straordinari)
Art. 15 (Barriere architettoniche)
Art. 16 (Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)
Art. 17 (Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo)
Art. 18 (Termine e modalità di presentazione delle domande)
Art. 19 (Concessione e liquidazione dei contributi)
Art. 20 (Limiti di attività e vincoli di destinazione degli edifici)
Art. 21 (Revoca del contributo)
Art. 22 (Disposizioni finanziarie)
Art. 23 (Abrogazione della L.R. 18 marzo 1980, n. 15)
Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)
Art. 3 (Immobili destinati all'agriturismo)
Art. 4 (Norme igienico-sanitarie)
Art. 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)
Art. 6 (Disciplina amministrativa e autorizzazione comunale)
Art. 7 (Obblighi amministrativi)
Art. 8 (Sospensione e revoca della autorizzazione)
Art. 9 (Determinazione delle tariffe)
Art. 10 (Progetto regionale agrituristico)
Art. 11 (Indagine territoriale)
Art. 12 (Formazione professionale)
Art. 13 (Promozione dell'offerta agrituristica)
Art. 14 (Interventi degli enti pubblici e piani integrati di interventi straordinari)
Art. 15 (Barriere architettoniche)
Art. 16 (Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)
Art. 17 (Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo)
Art. 18 (Termine e modalità di presentazione delle domande)
Art. 19 (Concessione e liquidazione dei contributi)
Art. 20 (Limiti di attività e vincoli di destinazione degli edifici)
Art. 21 (Revoca del contributo)
Art. 22 (Disposizioni finanziarie)
Art. 23 (Abrogazione della L.R. 18 marzo 1980, n. 15)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, detta norme in materia di agriturismo.
2. L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati e dai loro familiari, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali e interaziendali in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività propriamente agricole che devono, comunque, rimanere principali.
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme della presente legge, non comporta il mutamento di destinazione d'uso degli uffici e non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli immobili interessati.
3. Tra le attività agrituristiche sono comprese, tra l'altro:
a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o della zona, in quantità comunque non inferiore al 50%, ivi comprese quelle di carattere alcoolico e superalcoolico;
c) organizzare attività ricreative e sportive, divulgative e culturali nell'ambito dell'aziende o delle azienda associate o secondo itinerari agrituristici integrati.
4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nella azienda agricola, nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni devono essere ottenute senza l'uso di sostanze inquinanti o nocive.
5. Per l'esercizio dell'attività agrituristica, occorrono l'iscrizione nell'elenco regionale e l'autorizzazione comunale di cui ai successivi articoli 5 e 6.
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonchè gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. La Regione, nell'ambito del progetto di cui all'articolo 10, individua i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
1. Gli alloggi agrituristici devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione.
2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati dei servizi igienico-sanitari di w.c. con cacciata di acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni otto persone o frazione di otto superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica debbono essere congruamente garantiti dai servizi esistenti od ottenibili all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la sommistrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Presso la giunta regionale è istituito l'elenco dei soggetti che praticano l'agriturismo.
2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 6.
3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, che intendano praticare l'offerta agrituristica, per almeno sessanta giorni all'anno, ovvero i familiari conviventi.
4. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al comune ove ha sede il centro aziendale e deve contenere la documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o partecipe familiare, la descrizione dettagliata delle attivitià che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento dell'attività stessa.
5. L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da un'apposita commissione regionale istituita con decreto del presidente della giunta regionale e così composta:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato;
b) da un funzionario regionale del servizio turismo e industria alberghiera;
c) da un funzionario regionale del servizio agricoltura e foreste;
d) da tre esperti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nella regione.
6. L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dal comune nel cui territorio ha sede il centro aziendale.
7. L'iscrizione nell'elenco è negata a norma del'l'articolo 6, quarto comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
8. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 7 si applica l'articolo 6, quinto comma, della citata legge n. 730.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare, al comune dove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e della aree da utilizzare per uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano rilasciato dal competente servizio dell'unità sanitaria locale;
c) parere favorevole del competente servizio di igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
d) ove necessaria, copia della concessione edilizia o della autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
e) certificato di iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 5;
f) l'autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici.
3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione, il sindaco esaminate le domande, emette il relativo provvedimento.
4. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta.
5. Entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine, di cui al comma 3, senza pronuncia, il sindaco rilascia una autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione stessa fatte salve, comunque, le norme vigenti in materia di concessioni e licenze.
6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato, altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, penultimo e ultimo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operaratori agritustici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agritustiche deve:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 6;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 9;
c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli che saranno concordati con le medesime autorità.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nella autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 ed all'articolo 6;
c) abbia subito, nel corso dell'anno solare, più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato i vincoli previsti dal piano regionale per la destinazione d'uso degli immobili interessati da incentivi finanziari pubblici.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato, dal sindaco, alla Regione al fine dell'aggiornamento degli elenchi, nonchè della revoca degli eventuali contributi concessi e del recupero delle somme eventualmente erogate.
4. La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di cui all'articolo 5, nei casi di revoca dell'autorizzazione da parte del sindaco, oppure qualora si accerti che l'operatore ha perduto i requisiti per l'iscrizione.
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sulla base dell'indagine di cui all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, sentite le province, i comuni, gli organismi di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, nonchè le associazioni agrituristiche a carattere nazionale operanti nella regione e le organizzazioni professionali agricole, determina, con propria deliberazione, il progetto agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
2. Il progetto, oltre a definire gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone e i comuni di maggiore interesse agrituristico, coordina iniziative di studio, di promozione dell'offerta e di formazione professionale, e stabilisce principi per la realizazzione dei "Piani integrati di intervento straordinari" demandati agli enti locali così come sancito all'articolo 14.
3. Ai fini della predisposizione del programma, le proposte degli enti locali devono contenere:
a) perimetrazione delle zone di intervento;
b) elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) descrizione delle caratteristiche naturali agricole, produttive ed ambientali delle zone interessate con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico;
e) indicazione e previsione delle potenzialità agrituristiche, tenuto conto delle strutture ricettive esistenti;
f) indicazione, con appropriata illustrazione, degli itinerari agrituristici in riferimento al piano di intervento.
4. Il programma agrituristico è approvato dal consiglio regionale ed ha durata triennale.
5. La giunta regionale provvede, annualmente, all'aggiornamento del programma sulla base dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie attraverso la consultazione sancita dal comma 1.
6. I progetti triennali e annuali vengono trasmessi entro trenta giorni dalla loro approvazione al ministero dell'agricoltura e delle foreste e al ministero del turismo e dello spettacolo.
1. Al fine di acquisire la totale conoscenza delle potenzialità di sviluppo agrituristico nel territorio regionale e delle sue vocazioni naturali e di permettere un impiego programmatico delle risorse, la Regione attua un'indagine su tutto il territorio regionale attraverso la consultazione degli enti locali e con il contributo dell'ente di sviluppo agricolo nelle Marche, delle organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, nonchè delle associazioni agrituristiche nazionali operanti a livello regionale.
1. La Regione e gli enti locali, a norma della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, e successive modificazioni, assumono iniziativa in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristici; i corsi relativi possono essere svolti dagli organismi di cui all'articolo 12 della citata legge regionale.
1. La Regione incentiva e coordina anche tramite le APT iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio regionale.
2. Sono ammesse a finanziamento regionale nell'ambito del progetto di cui al precedente articolo 10:
a) iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro;
b) pubblicazioni in cui vengono indicate, nominativamente, le iniziative agrituristiche in atto, le relative caratteristiche e le tariffe praticate, con priorità per quelle realizzate dalle associazioni agrituristiche;
c) pubblicazioni, con illustrazioni, degli itinerari agrituristici.
3. La Regione sostiene, inoltre, con priorità la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.
1. Se necessario per le caratteristiche delle zone, le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni o, in assenza di questi, i comuni compresi in ognuna delle zone di prevalente interesse agrituristico si associano secondo quanto previsto nella normativa vigente regionale e nazionale per redigere un piano integrato di interventi straordinari con l'indicazione precisa delle dotazioni civili, sociali, delle strutture atte alle conservazione della civiltà contadina necessarie per la realizzazione dell'attività agrituristica.
2. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla Regione che interviene con un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 19 della presente legge e fino ad un massimo pari a lire 300 milioni.
1. Le strutture e le aree attrezzate destinate a fini agrituristici devono essere sprovviste di barriere architettoniche, a norma della legge 30 marzo 1979, n. 118, in modo tale da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.
1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
3. Tali opere devono essere conformi a quanto disposto all'articolo 15.
1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge, con preferenza ai coltivatori diretti, mezzadri e imprenditori agricoli, nonchè alle forme associative e cooperative.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti rurali e adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori;
b) installazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;
c) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alla lettera a);
d) arredamento dei locali di cui alla lettera a);
e) strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all'attività agrituristica.
3. I contributi in conto capitale per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 sono erogati secondo le seguenti modalità: finanziamenti in conto capitale fino ad un massimo del 30%, elevato al 50% nelle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi delle direttive CEE n. 268/75 e successive modificazioni e integrazioni, della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e e) del comma 2 e fino ad un massimo di contributo pari a lire 50 milioni, elevato a 75 milioni per le zone montane e dichiarate svantaggiate; del 15%, elevato al 30% nelle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della predetta direttiva CEE per quelle previste alla lettera d) del medesimo comma e fino ad un massimo di lire 15 milioni, elevato a 30.000.000 per le zone montane e dichiarate svantaggiate.
4. Nella concessione dei contributi di cui al comma 3 costituisce motivo di priorità la collocazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico e la realizzazione di progetti pilota a carattere sperimentale di cui all'articolo 13, comma 3.
5. Le provvidenze non sono cumulabili con quelle concesse, allo stesso titolo, da altri enti, dalla Regione, dallo Stato o dalla CEE ai sensi del regolamento 797/ 85, articolo 16.
1. Le domande di contributo devono riferirsi a opere ancora da iniziare o acquisti da effettuare ed essere indirizzate entro il 31 ottobre di ogni anno al presidente della giunta regionale corredate, pena l'inamissibilità, da:
a) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento;
b) computo metrico estimativo per le opere da realizzare;
c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature;
d) copia della autorizzazione comunale.
2. Ad opere ultimate o ad avvenuta acquisizione degli arredi, impianti e attrezzature i beneficiari inviano i seguenti documenti:
a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio unitamente al certificato di abitabilità qualora necessario;
b) perizia giurata del tecnico sulla avvenuta realizzazione delle opere, sulle spese sostenute per le opere murarie e per l'acquisizione di arredi, impianti e attrezzature per i quali dovrà essere indicata, anche, la data di acquisto risultante dalle fatture;
c) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio della attività per la quale si richiedono le provvidenze;
d) dichiarazione resa ex articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa iniziativa non ha beneficiato di contributi statali o regionali;
e) atti comprovanti che l'immobile oggetto del finanziamento è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di 10 anni.
3. La Regione si riserva, comunque, di effettuare sopralluoghi e verifiche a propria discrezione.
1. I contributi sono concessi dalla giunta regionale con propria deliberazione.
2. Nel provvedimento è fissato il termine, non superiore a mesi dodici, entro il quale le opere e gli acquisti debbono essere realizzati.
3. La giunta regionale, su motivata istanza può prorogare il predetto termine per non più di mesi sei.
4. La liquidazione del contributo è effettuata a ultimazione dei lavori e previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 18.
5. Il contributo è anticipato fino al 50% del contributo assegnato a richiesta del beneficiario, su presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa stipulata da una delle società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 ed elencate nei decreti ministeriali attuativi.
1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica, pur rapportata all'attività agricola, non deve essere superiore a sei camere ammobiliate per un massimo di diciotto posti letto.
Per l'attività agrituristica svolta in forma associativa o cooperativa, il limite massimo della ricettività può essere elevato tenendo conto della realtà aziendale e comunque con un limite massimo di quaranta posti letto.
2. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende e caravan per un numero massimo di venti persone possono essere previsti in aziende agricole di estensione non inferiore a due ettari.
3. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data di concessione del contributo, per la durata di anni dieci.
4. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale da registrare a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati.
5. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al presente articolo è tenuto presso l'assessorato regionale al turismo.
1. La giunta regionale, sentito il comune competente, revoca i contributi di cui all'articolo 17 e dispone il recupero delle somme eventualmente erogate qualora:
a) l'iniziativa non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione;
b) si verifichino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
c) venga mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del vincolo di cui all'articolo 20, comma 3.
1. Per l'attuazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per le attività previste dall'articolo 11, lire 50 milioni;
b) per le attività previste dall'articolo 13, lire 50 milioni;
c) per gli interventi previsti dall'articolo 14, lire 300 milioni;
d) per gli interventi previsti dall'articolo 17, lire 700 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa per le attività di cui alla lettera b) e per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1, sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) onere di lire 1.100 milioni relativo all'anno 1987:
1) quanto a lire 50 milioni, riferiti alla lettera a) del comma 1, mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 1230101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno;
2) quanto a lire 50 milioni, riferiti alla lettera b) dello stesso comma 1, mediante impiego di quota parte dello stanziamento del capitolo 3231101 del medesimo stato di previsione della spesa, la cui denominazione è così modificata "Spese per la promozione turistica ed agrituristica";
3) quanto a lire 300 milioni e lire 700 milioni, riferiti alle lettere c) e d) dello stesso comma 1, mediante riduzione, per l'importo di lire 1.000 milioni dello stanziamento del capitolo 5100203 del medesimo stato di previsione della spesa, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento denominato "Contributi per investimenti diretti al potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive" di cui alla partita 2 dell'elenco 4;
b) agli oneri relativi agli anni successivi:
1) per quelli riferiti alla lettera b) del comma 1, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) per quelli riferiti alle lettere c) e d), mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 11, ventiquattresimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, lettere c) e d) sono iscritte:
a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione sottoindicata ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
1) capitolo 3233203 "Contributo in conto capitale a favore dei comuni, delle comunità montane, dei comprensori e delle associazioni dei comuni per la realizzazione di strutture ed infrastrutture civili e sociali destinate alle attività agrituristiche", lire 300 milioni;
2) capitolo 3233204 "Contributo in conto capitale a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati e loro familiari per il riadattamento di strutture abitative, di ristoro, sportive e ricreative e loro arredamento, destinate alle attività agrituristiche", lire 700 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 1.000 milioni.
1. E' abrogata la L.R. 18 marzo 1980, n. 15.