Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 giugno 1987, n. 31
Titolo:Modifica del secondo comma dell'art. 103 (Inquadramento personale enti turistici) della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 "Disposizioni sull'inquadramento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali."
Pubblicazione:(B.u.r. 24 giugno 1987, n. 66)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 103 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, con effetto dalla sua entrata in vigore, č cosě sostituito:
"I dipendenti di ruolo degli enti di cui al precedente comma che, alla data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'accordo nazionale per il triennio 1982-1984, risultavano inquadrati nel livello funzionale ottavo sono inquadrati, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal primo gennaio 1983, nella prima qualifica funzionale dirigenziale".