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Atto:LEGGE REGIONALE 29 giugno 1987, n. 33
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, articoli 3, 9, 34, riferentesi alle realizzazioni di aree attrezzate, ai conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e alle incentivazioni per l'occupazione giovanile nelle attività artigianali.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 luglio 1987, n. 72)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario



TITOLO I
Interventi per la realizzazione di aree attrezzate e per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane


Art. 1

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è autorizzata per il triennio 1987-1989 la spesa annua di L. 3.500 milioni di cui:
a) L. 3.000 milioni per gli interventi finanziari, sotto forma di anticipazione;
b) L. 500 milioni per quelli a fondo perduto.


Art. 2

1. Le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano di settore per i servizi reali alla produzione, vengono concesse in base al progetto annuale per gli insediamenti artigianali da predisporre ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2, quarto comma, della L.R. n. 6/85.

Art. 3

1. Alla copertura degli oneri recati dall'articolo 1, pari complessivamente a L. 10.500 milioni, si provvede nel modo che segue:
a) all'onere per l'anno 1987, pari a L. 3.500 milioni, mediante riduzione per lo stesso importo delle disponibilità del "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi recanti spese di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo finanziate con il ricavato di un mutuo passivo, capitolo 5100202 dello stesso bilancio di previsione, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti iscritti alle partite n. 3 e n. 4 dell'elenco n. 3;
b) all'onere di L. 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989 a carico dello stesso capitolo 5100202, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alle partite n. 3 e n. 4 dell'elenco n. 3.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 lettere a) e b) sono iscritte;
a) per l'anno 1987, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 2231204 e 2231203 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, rispettivamente per gli importi di L. 3.000 milioni e di L. 500 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di L. 3.500 milioni.
TITOLO II
Interventi per favorire gli investimenti produttivi delle imprese artigiane


Art. 4

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è autorizzato un conferimento decennale di L. 450 milioni, alla cassa per il credito alle imprese artigiane, con decorrenza dall'anno 1987 e termine nell'anno 1996, comportante, complessivamente, una spesa di L. 4.500.000.000.
2. Le somme conferite e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nei successivi esercizi da parte della cassa per il credito alle imprese artigiane, con le stesse modalità di cui alla convenzione stipulata per la gestione del conferimento decennale 1985-1994, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 6/85.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) agli oneri per l'anno 1987, pari a L. 450 milioni, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 6 dell'elenco n. 2;
b) agli oneri di L. 450 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, a carico dello stesso capitolo 5100201, all'uopo utilizzando quote parte degli appositi accantonamenti di cui alla partita n. 6, dell'elenco n. 2;
c) per gli anni successivi e fino all'anno 1996 con impiego di una quota parte dell'assegnazione di fondi spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1987, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3222204 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di L. 450 milioni.
TITOLO III
Incentivazione per l'occupazione giovanile nelle attività artigianali


Art. 5

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 34 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è autorizzata, per il triennio 1987/1989, l'ulteriore spesa di L. 2.000 milioni, di cui:
a) L. 500 milioni per l'anno 1987;
b) L. 900 milioni per l'anno 1988 e L. 600 milioni per l'anno 1989.

2. Alla copertura degli oneri recati dalla presente legge si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di L. 500 milioni, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 11 dell'elenco n. 1;
b) agli oneri di L. 900 milioni, per l'anno 1988, e di L. 600 milioni, per l'anno 1989, mediante riduzione per i detti importi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alla partita n. 11 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1987, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3223101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;
b) per gli anni 1988 e 1989, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 sono ridotti di L. 500 milioni.