Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1987, n. 36
Titolo:Norme per l'incremento, la tutela e il miglioramento dell'apicoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 ottobre 1987, n. 104)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.

Sommario



TITOLO I
Finalità


Art. 1

1. Al fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle attività zootecniche minori e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive ed agricole nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzarne i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle api, anche come fattore del miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alle colture foraggere, da seme e alla frutticoltura.
TITOLO II
Commissione apistica regionale


Art. 2

1. E' costituita la commissione apistica regionale, con sede presso il servizio agricoltura, foreste ed alimentazione della giunta regionale. Essa è composta:
a) dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato che la presiede;
b) dal responsabile del settore zootecnico della Regione;
c) dai quattro presidenti dei consorzi apistici provinciali presenti nella regione o rispettivi delegati;
d) da tre esperti in materia di apicoltura designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative operanti a livello regionale;
e) da un rappresentante per ciascuna associazione di apicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento CEE 1360/78;
f) da un tecnico designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche.

2. Funge da segretario della commissione un dipendente della Regione con qualifica non inferiore al settimo livello.
3. La commissione apistica regionale esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi a perseguire le finalità di cui alla presente legge.
4. Essa si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che sia richiesto da almeno quattro membri;
i componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

TITOLO III
Programmi di intervento e beneficiari


Art. 3

1. La giunta regionale è autorizzata a finanziare annualmente programmi di intervento in base alle proposte presentate dai soggetti di cui al seguente comma 6.
2. Le iniziative ammesse a contributo, ferme restando le spese per le iniziative dei consorzi apistici provinciali in materia sanitaria, riguardano:
a) ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari, nonchè adeguamento dei locali di lavorazione dei prodotti apistici alla normativa nazionale e alle disposizioni comunitarie in materia di miele e suoi derivati;
b) sostituzione di alveari esistenti eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria sulla base di documentazione, rilasciata dalla stessa, comprovante l'avvenuta distribuzione;
c) acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari per calamità naturali, in proporzione al numero degli alveari denunciati o censiti annualmente;
d) allevamento di api regine selezionate a norma del D.M. 27 marzo 1951;
e) acquisto di fogli cerei presso ditte debitamente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni in materia e che siano scortati da attestazione di avvenuto trattamento di sterilizzazione da rilasciarsi dal titolare della ditta fornitrice;
f) assistenza tecnica agli apicoltori, attività idonee alla ricerca delle cause di mortalità delle api, al risanamento e alla profilassi;
g) organizzazione di un servizio di impollinazione;
h) attività promozionali per la migliore conoscenza dei prodotti dell'apicoltura;
i) assunzione di iniziative volte alla commercializzazione, alla valorizzazione ed al consumo dei prodotti apistici di origine marchigiana anche attraverso organismi cooperativi a carattere regionale;
l) stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico, tra cui in particolare quelli concernenti informazioni sulle proprietà e l'uso di prodotti antiparassitari in rapporto al problema produttivo delle api;
m) acquisto di sementi e piante nettarifere.

3. Viene concesso un contributo in conto capitale sino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, dietro presentazione da parte degli apicoltori, di un programma, per le iniziative di cui alle lettere a), d), e).
4. Viene concesso un indennizzo in conto capitale sino al 50% dell'ammontare delle spese sostenute e documentate a seguito di calamità naturali, di cui alle lettere b) e c).
5. Per gli interventi di cui alle lettere g), h), i), l) e m) viene concesso un finanziamento in rapporto alle disponibilità finanziarie stabilite per ciascun anno, dietro presentazione di un programma organico di intervento, così come indicato al comma 1; per gli interventi di cui alla lettera f) viene concesso un contributo fino all'80% della spesa massima ritenuta ammissibile.
6. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge:
a) apicoltori singoli che gestiscono almeno 10 alveari;
b) cooperative con un numero di alveari non inferiore a 180;
c) forme associative con un numero di soci non inferiore a 20 e con un patrimonio di almeno 200 alveari;
d) consorzi apistici regionale e provinciali;
e) associazioni di apicoltori di cui al regolamento CEE 1360/78.

TITOLO IV
Censimento e denuncia alveari


Art. 4

1. I consorzi apistici provinciali provvedono al censimento degli alveari entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. I dati del censimento vanno aggiornati annualmente entro la stessa data.
3. I risultati del censimento vanno tempestivamente comunicati al servizio veterinario delle USL, ai sindaci competenti per territorio e alla Regione.
4. A tal fine i possessori e i detentori di alveari di qualunque tipo sono tenuti a denunciare ai consorzi apistici provinciali, competenti per territorio, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in impianti stanziali o nomadi, la località dove sono posti e le zone in cui questi ultimi eventualmente saranno trasportati durante il periodo indicato.
5. La mancata denuncia, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 18, esclude l'apicoltore dai benefici previsti dalla presente legge.
6. All'atto della denuncia sarà rilasciato da parte del consorzio apistico un cartello indicativo, da esporre in modo visibile presso gli apiari, riportante il numero di matricola atto ad identificare l'apicoltore.
TITOLO V
Denuncia malattie ed interventi sanitari e profilattici


Art. 5

1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo e riscontri la comparsa di malattie contagiose o di api morte per cause sconosciute, di denunciarle immediatamente al sindaco del comune di appartenenza, al servizio veterinario della USL competente per territorio, alla Regione e al consorzio apistico provinciale.
2. In particolare dovranno essere denunciate le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea e varroasi e tutte le altre che dovessero essere denunciabili.
3. Ai trasgressori si applicano le norme dell'articolo 16 del R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2079 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e dell'articolo 163 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successivi.

Art. 6

1. E' tassativamente vietato a quanti abbiano alveari affetti o sospetti di malattie contagiose di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto di malattia di cui all'articolo precedente. E' fatto inoltre divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari infetti o sospetti di malattia. Ciò fino a quando, dopo gli opportuni provvedimenti sanitari, l'apiario non sia stato dichiarato indenne dalle competenti autorità.

Art. 7

1. Le USL - servizio veterinario - attuano i controlli diagnostici e gli interventi sanitari e profilattici richiesti dalle leggi sanitarie in vigore in materia di apicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari sugli apiari, avvalendosi anche degli esperti dei consorzi apistici provinciali.

Art. 8

1. La vendita di api vive od il trasferimento di alveari, possono avvenire solo quando questi siano accompagnati da un certificato sanitario che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento sano e sito in zona non infetta rilasciato da non oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria.
2. Il trasferimento temporaneo, sempre che avvenga nell'ambito dello stesso comune, è consentito senza il rilascio del certificato sanitario di cui al comma 1, qualora non ostino motivi di polizia veterinaria.

Art. 9

1. L'impiego di medicamenti a scopo terapeutico e profilattico negli apiari dovrà essere eseguito sotto il controllo dell'autorità sanitaria competente per territorio e ciò ai fini di evitare l'eventuale presenza di residui e/o di metaboliti dei farmaci impiegati nei prodotti degli alveari.
TITOLO VI
Disciplina nomadismo


Art. 10

1. Gli apicoltori che intendano esercitare il nomadismo nell'ambito del territorio della regione, devono preventivamente presentare domanda di trasferimento al comune di destinazione ed al consorzio apistico della provincia in cui sarà installato l'apiario.
2. In detta istanza devono essere specificati nome e cognome del proprietario, località di destinazione, numero degli alveari, durata di trasferimento con relativo percorso e tempo di permanenza.
La stessa deve pervenire al consorzio prima del trasferimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegato il certificato sanitario, di cui al precedente articolo 8; in ogni arnia in nomadismo deve inoltre recare targhetta, piombino od altro contrassegno, inamovibile e portante l'indirizzo del proprietario.

3. L'apicoltore non può procedere a spostare gli alveari senza aver ottenuto il relativo nulla-osta.

Art. 11

1. I consorzi apistici provinciali, ove accertino che non vengono soddisfatte le procedure di cui al precedente articolo 10, segnalano la trasgressione alle autorità competenti, per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
2. I consorzi apistici provvedono inoltre a mezzo dei propri esperti agli opportuni controlli degli apiari nomadi, ai fini della verifica della documentazione sanitaria per l'eventuale denuncia alle competenti autorità sanitarie in caso di carenza od assenza della stessa prescritta documentazione.
3. La mancata o tardiva presentazione della domanda di trasferimento di apiari da parte di apicoltori, comporta l'esclusione dai benefici di cui al precedente articolo 3, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
4. I nomadisti della regione Marche che esercitano il nomadismo in altre regioni, al rientro nel territorio marchigiano hanno l'obbligo di presentare al servizio veterinario competente il certificato sanitario rilasciato dall'USL della località o delle località in cui hanno esercitato il nomadismo negli ultimi 30 giorni.
5. I nomadisti provenienti da fuori regione sono tenuti al rispetto delle norme della presente legge.

Art. 12

1. Gli apicoltori che esercitano l'apicoltura in forma nomade devono osservare, nella dislocazione del proprio apiario, rispetto agli apiari stanziali e/o nomadi già insediati, le distanze minime indicate nella tabella allegata alla presente legge.
2. Le distanze indicate nell'allegato vanno rispettate anche tra gli apiari fissi. Esse comunque non valgono per le postazioni di svernamento, il periodo di assenza di fioritura e per gli apiari già esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
3. Detta tabella potrà essere aggiornata dalla commissione apistica regionale di cui al precedente art. 2.
TITOLO VII
Disciplina trattamenti antiparassitari


Art. 13

1. I trattamenti realizzati con prodotti antiparassitari (insetticidi - acaricidi - diserbanti - fungicidi) sono proibiti, qualunque sia l'apparecchio applicatore impiegato, in quanto provocano gravi danni agli insetti pronubi nella impollinazione incrociata:
a) sulle piante legnose-frutticole ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
b) sugli alberi e sulle colture di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.


Art. 14

1. Ove i trattamenti antiparassitari dovessero essere effettuati, in via eccezionale, con mezzi aerei, essi devono essere autorizzati di volta in volta e caso per caso dalla giunta regionale.
2. La domanda va presentata almeno venti giorni prima dell'eventuale effettuazione del trattamento.
3. Nella domanda vanno specificati:
a) zona e località di applicazione, risultanti da apposito piano di volo;
b) natura e tipo di prodotto applicato;
c) dose ed utilizzazione;
d) epoca del trattamento e coltura da trattare.


Art. 15

1. E' fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.
2. A carico degli inadempienti di cui agli articoli 13 e 14 e al presente articolo si procede a norma di legge.

Art. 16

1. La vigilanza sull'osservanza del divieto di cui all'articolo 15 è svolta dal personale del corpo forestale, dalle guardie ecologiche e comunali, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca, che hanno facoltà di accedere in ogni momento agli apiari ed alle colture per gli opportuni controlli, avvalendosi degli esperti delle USL e dei consorzi apistici.
TITOLO VIII
Assistenza agli apicoltori, difesa prodotti ed attività promozionali


Art. 17

1. I consorzi apistici provinciali, le associazioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 1360/78, gli istituti di promozione dello sviluppo agricolo delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative operanti nel territorio regionale promuovono e la Regione coordina tutte le iniziative a carattere professionale e tecnico intese allo sviluppo dell'apicoltura, favorendo tra l'altro:
a) l'istituzione di corsi pratici, svolgendo azione pratica a mezzo dei propri esperti;
b) l'organizzazione tra i propri soci e gli agricoltori di un "servizio di impollinazione" nelle zone particolarmente vocate a questo tipo di intervento;
c) la pubblicazione di stampe o periodici di carattere apistico tra cui in particolare quelli concernenti informazioni sulle proprietà e l'uso di prodotti antiparassitari e quelli sulla prevenzione e difesa contro le malattie delle api.

TITOLO IX
Disposizioni finali e finanziarie


Art. 18

1. Ai contravventori delle norme sostenute nella presente legge viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000 a L. 200.000 fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme penali.

Art. 19

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per le finalità previste dalle lettere a) e b), lire 100 milioni;
b) per le finalità previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni;
c) per le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni.

2. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di lire 300 milioni, relativo all'anno 1987:
1) quanto a lire 200 milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato "Norme per l'incremento, la tutela ed il miglioramento dell'apicoltura" di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3/bis;
2) quanto a lire 100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987;
b) agli oneri relativi agli anni successivi:
1) per quelli riferiti alle lettere a) e b) del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752;
2) per quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte:
a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
1) capitolo 3114201 "Contributi nelle spese per la ristrutturazione, l'ammodernamento o il rinnovo di apiari, per l'adeguamento dei locali di lavorazione dei prodotti apistici alla normativa nazionale e comunitaria, nonchè per la sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria", lire 100 milioni;
2) capitolo 3114101 Contributi agli apicoltori nelle spese per l'acquisto di alimenti per gli alveari, l'allevamnto di api regine selezionate, l'acquisto di fogli cerei, servizi di impollinazione, attività promozionali per la diffusione e lacommercializzazione dei prodotti apistici, nonchè per l'acquisto di sementi e piante nettarifere", lire 100 milioni;
3) la denominazione del capitolo 3114105 è così modificata: "Contributi alle associazioni di apicoltori per lo svolgimento di assistenza tecnica";
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni".