Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1987, n. 37
Titolo:Interventi in agricoltura con le disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1987 e modificazioni della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, concernente: "Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1 agosto 1981, n. 423".
Pubblicazione:(B.u.r. 11 dicembre 1987, n. 129)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario



TITOLO I
Elettrificazione agricola


Art. 1

1. Al fine di continuare l'attuazione dei programmi di elettrificazione nelle zone agricole ai sensi della L.R. 17 agosto 1984, n. 22, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno di detti anni.

Art. 2

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3;
b) per l'onere di lire 2.000 milioni, relativo agli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stessi capitolo 5100202, all'uopo utilizzando gli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3.


Art. 3

1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dall'articolo 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1987, pari a lire 1.000 milioni, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2224201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno;
b) per gli anni 1988 e 1989, a carico dei capitoli corrispondenti.


Art. 4

1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 1.000 milioni.
TITOLO II
Proprietà diretto-coltivatrice


Art. 5

1. Al fine di continuare l'azione di cui al titolo III, articoli 11 e seguenti, della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di lire 800 milioni con inizio dall'anno 1987 e termine nell'anno 2006, comportante la spesa complessiva di lire 16.000 milioni.
2. Sono altresì ammesse le opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3, lettera e) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 nell'ambito del limite di impegno di cui al comma 1.

Art. 6

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 800 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;
b) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1988-1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100203, all'uopo utilizzando quota parte degli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;
c) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1990-1991, con i fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate per l'anno 1990, dall'articolo 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
d) per l'onere di lire 8.000 milioni, relativo agli anni dal 1992 al 2001, con i fondi che faranno carico sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, della precitata legge 752/1986;
e) per l'onere di lire 4.000 milioni, relativo agli anni dal 2002 al 2006, mediante impiego di quota delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 7

1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione dell'articolo 5 sono iscritte:
a) per l'anno 1987, a carico del capitolo 3122223, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione "Contributi ventennali sui mutui contratti dai coltivatori per la formazione della piccola proprietà coltivatrice (spesa finanziata con i fondi ex articolo 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752)" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 800 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.


Art. 8

1. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 800 milioni.
TITOLO III
Interventi per opere di miglioramento fondiario


Art. 9

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 20, della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 sono così sostituiti:
"In alternativa al concorso regionale sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle, ricoveri ed accessori connessi per gli allevamenti zootecnici, può essere concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile. La misura massima di tale contributo è conforme agli articoli 4 e 8 del regolamento CEE 797/85. La spesa ammissibile non può superare l'importo corrispondente a 65 mila ECU per iniziative di aziende singole e 150 mila ECU per iniziative di aziende associate.
Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche ad integrazione di quello previsto dal regolamento CEE 1944/81 sulla somma eccedente la spesa ammessa dallo stesso regolamento per lo stesso tipo di opere e nella misura massima del 44% per le aziende site nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE e del 39% per le aziende situate nel restante territorio.
All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento disponibile sul capitolo 3122295 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987".