Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 44
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni in materia di previdenza dei consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1987, n. 140)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 10 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 è sostituito dal seguente: "Il bilancio del fondo di previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale".
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del fondo è presentato all'ufficio di presidenza che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
3. All'inizio di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la legislatura in corso a far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione "una-tantum" a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.
4. Il relativo stanziamento, da stabilire con legge regionale è iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del consiglio regionale 1110101 "Indennità di carica e di missione spettante ai consiglieri regionali".

Art. 2

1. L'articolo 4 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 è sostituito dal seguente:
"L'ammontare di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'articolo 5 della L.R. 9 marzo 1979, n. 13, è stabilito nella misura del 22% a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge".


Art. 3

1. La tabella di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio contenuta nel primo comma dell'articolo 6 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 è modificata nel modo seguente:
ANNI DI CONTRIBUZIONE E PERCENTUALE SULLA INDENNITA' MENSILE LORDA
5 - 30
6 - 33
7 - 36
8 - 39
9 - 42
10 - 45
11 - 48
12 - 51
13 - 54
14 - 57
15 - 60
16 ed oltre - 63

2. Agli effetti del computo degli anni di contribuzione l'eventuale frazione di anno, non inferiore ai sei mesi e un giorno, viene computata come anno intero.
3. Tutti gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, sono ricalcolati sulla base della tabella precedente.
4. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 4

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 è sostituito dal seguente:
"In tal caso la misura dell'assegno vitalizio è ridotta, anche ai fini della reversibilità, applicando i seguenti coefficienti di riduzione:
ETA'DI PENSIONAMENTO E COEFFICIENTE DI RIDUZIONE
anni 55 - 0,7604
anni 56 - 0,8016
anni 57 - 0,8460
anni 58 - 0,8936
anni 59 - 0,9448


Art. 5

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per il ripiano del disavanzo verificatosi nella gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali, a tutto il 31 dicembre 1987.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali", all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 3 dell'elenco n. 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1, pari a lire 1.400 milioni sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stesso stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 1.400 milioni.
5. L'entità della contribuzione eventualmente occorrente per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali, sarà stabilita per l'anno 1988 e per ciascuno degli anni successivi, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
6. Alla copertura della spesa di cui al comma 5 si provvederà mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

1. Le norme di cui alla presente legge restano in vigore sino alla emanazione della legge quadro nazionale in materia.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Marche.