Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 4
Titolo:Norme per la lotta al randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 gennaio 1988, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.

Sommario


Art. 1 (Competenze e strutture)
Art. 2 (Anagrafe del cane)
Art. 3 (Denuncia del cane)
Art. 4 (Anagrafe e tatuaggio del cane)
Art. 5 (Animali provenienti da altre regioni)
Art. 6 (Soggetti autorizzati al tatuaggio)
Art. 7 (Scheda segnaletica)
Art. 8 (Eccezioni)
Art. 9 (Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)
Art. 10 (Cattura di cani non tatuati)
Art. 11 (Custodia e cessione dei cani tatuati)
Art. 12 (Soppressione dei cani)
Art. 13 (Contenimento del fenomeno del randagismo)
Art. 14 (Trattamenti immunizzanti per motivi di natura sanitaria)
Art. 15 (Servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi)
Art. 16 (Attività di educazione sanitaria)
Art. 17 (Controllo delle nascite)
Art. 18 (Costo delle operazioni di registrazione e di tatuaggio)
Art. 19 (Sanzioni)
Art. 20 (Vigilanza e controllo)
Art. 21 (Norme finanziaria)
Art. 22 (Efficacia della legge)



1. Agli adempimenti previsti dalla presente legge per la lotta al randagismo dei cani, provvedono i comuni singoli o associati, a norma della L.R. 12 marzo 1980, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni i comuni si avvalgono dei servizi e delle strutture delle unità sanitarie locali, nonchè della collaborazione delle associazioni protezionistiche e naturalistiche e di volontariato interessate.


1. Presso il servizio veterinario delle unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale debbono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.


1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali provvedono a farne denuncia, conformemente all'allegato 1 alla presente legge, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, per le successive operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di tatuaggio.
2. La denuncia prevista nel comma 1 va fatta entro i termini appresso indicati:
a) per i nuovi nati, entro un periodo di tempo compreso fra il terzo ed il quarto mese di vita;
b) per tutti gli altri, in periodi concordati tra i singoli comuni ed il servizio veterinario delle unità sanitarie locali, e comunque entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



1. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali provvede all'iscrizione, all'anagrafe e al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:
a) numero dell'unità sanitaria locale;
b) sigla della provincia;
c) numero progressivo.

2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra o, a giudizio del medico veterinario, il padiglione auricolare destro.
3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
4. Il servizio veterinario può riconoscere la validità dei contrassegni a tatuaggio già apposti da enti abilitati al tatuaggio, nonchè da enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche.
5. La giunta regionale può autorizzare sistemi di riconoscimento degli animali diversi da quello previsto al comma 1.
6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupis) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.


1. Gli animali provenienti da regioni nelle quali è già stato attivato il servizio di anagrafe canina e di tatuaggio, sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti.
2. Gli animali provenienti da regioni nelle quali non è istituito tale servizio, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali di cui al presente articolo, provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.


1. Le operazioni di tatuaggio degli animali sono eseguite da medici veterinari dipendenti dalla unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati, per esigenze di servizio, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.


1. I dati relativi a ogni singolo animale debbono essere riportati su schede segnaletiche conformi all'allegato 2 alla presente legge.
2. Di ogni scheda debbono essere redatte tre copie.
3. Una copia viene consegnata al proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, una rimane agli atti del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale e la terza viene inviata al comune di residenza del proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, per l'aggiornamento del registro dei cani esistenti sul territorio. Eventuali modifiche alle schede devono altresì essere comunicate mensilmente al comune competente.
4. I dati riportati nella scheda segnaletica devono essere utilizzati dal proprietario dell'animale nel caso in cui questi debba procedere alla denuncia di morte, smarrimento o cessione a qualsiasi titolo, come pure alla richiesta di soppressione dell'animale, nonchè dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale in occasione di qualsiasi intervento di natura sanitaria eseguito sugli animali e del rilascio delle relative certificazioni.


1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.


1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio:
a) la scomparsa dell'animale entro il terzo giorno successivo all'evento;
b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.

2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido, e successivamente confermata per iscritto, conformemente agli allegati 3 e 4 della presente legge.
3. La segnalazione relativa al trasferimento dell'animali può essere fatta solo per iscritto, conformemente all'allegato 5 alla presente legge.


1. In caso di cattura di un cane sprovvisto di tatuaggio, si applicano le norme di cui all'articolo 85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
2. Se l'animale viene richiesto da privati o da enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche, prima della consegna deve essere tatuato ed iscritto all'anagrafe; in tal caso si applica il comma 2 dell'articolo 18.


1. Se l'animale catturato risulta tatuato, viene tenuto in custodia per un periodo non superiore a venti giorni.
2. Chi procede alla cattura deve il giorno stesso darne notizia, con il mezzo di comunicazione più rapido, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di iscrizione, affinchè quest'ultima proceda all'identificazione del proprietario o detentore e alla conseguente comunicazione scritta dell'avvenuta cattura, da effettuarsi entro le successive ventiquattro ore.
3. Il proprietario o detentore dell'animale, è assoggettato al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento. Il proprietario o il detentore che non provveda al ritiro dell'animale è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell'articolo 19.
4. Nel caso in cui l'animale non venga ritirato dal proprietario o detentore e venga richiesto da privati o da enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche, si deve procedere, prima della consegna, alla sola variazione di iscrizione all'anagrafe.
5. Per gli animali non ritirati, identificato il proprietario o il detentore ed assoggettandolo a quanto previsto dal comma 3, viene data attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10.


1. Qualora al proprietario o al detentore a qualsiasi titolo non sia possibile il mantenimento di un cane, ovvero la cessione ad altri privati o ad enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche, egli deve darne comunicazione scritta, conformemente all'allegato 6 alla presente legge, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale che provvede al ritiro dell'animale ed alla sua soppressione con metodi eutanasici.
2. Di tale intervento deve essere redatto apposito certificato, in triplice copia, una delle quali viene consegnata al proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, una rimane agli atti del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale e la terza viene inviata al comune di residenza del proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale.
3. A seguito delle operazioni stabilite nei commi 1 e 2, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale provvede alla cancellazione dell'animale dall'anagrafe.


1. La Regione promuove le opportune iniziative finalizzate al censimento dei cani randagi e inselvatichiti.
2. Il sindaco, qualora la presenza di cani randagi sul territorio comunale costituisca pericolo per l'incolumità pubblica o arrechi danno al patrimonio zootecnico, o quando ricorrano le circostanze di cui all'articolo 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, sempre che la cattura degli animali non sia possibile con alcuno dei sistemi tradizionali, può disporre l'abbattimento dei medesimi con propria ordinanza da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 18 dicembre 1981, n. 41 e nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza.
Alle eventuali battute dovranno partecipare agenti giudiziari dipendenti da enti pubblici quali guardie venatorie provinciali, comunali o forestali.

3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della L.R. 28 marzo 1983, n. 8, intendendosi sostituite le sanzioni amministrative di cui al tredicesimo e quindicesimo comma del succitato articolo 16 con quelle di cui al comma 1 dell'articolo 19 della presente legge.
4. Nelle zone ove è accertata la presenza del lupo, al fine di salvaguardarne l'incolumità, la cattura dei cani può essere effettuata unicamente con mezzi selettivi che catturino vivi ed integri gli animali.


1. Qualora dovesse essere disposto, per giustificati motivi di natura sanitaria, l'obbligo di sottoporre a trattamento vaccinale immunizzante contro la rabbia o altre malattie i cani presenti nel territorio regionali, a carico del proprietario o detentore inadempiente viene applicata la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 19, e si provvede al trattamento immunizzante degli animali.


1. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali provvede alla cattura, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi in apposite strutture polivalenti per la profilassi veterinaria, realizzate a cura dei comuni, singoli o associati e dotate dei necessari requisiti strutturali e funzionali stabiliti con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Agli stessi scopi possono essere utilizzati i canili comunali esistenti, previo adeguamento ai requisiti stabiliti a norma del comma 1.
3. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di commercio o addestramento devono essere dotate dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati nei commi precedenti.
4. Il consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce altresì i requisiti igienico-sanitari delle strutture di privati, enti o associazioni che provvedono al ricovero degli animali senza scopi di lucro.


1. L'unità sanitaria locale, nell'ambito dell'attività di educazione sanitaria, dispone appositi programmi annuali, con riguardo anche ai metodi di controllo e programmazione delle nascite delle cucciolate, per sensibilizzare la pubblica opinione ed in particolare la popolazione scolastica in ordine alle problematiche concernenti la lotta al randagismo, alla profilassi delle zoonosi ed al rapporto uomo-animale-ambiente.
2. Tale attività di educazione sanitaria viene svolta dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, in collaborazione con enti o associazioni protezionistiche e naturalistiche e, in ambito scolastico, con il provveditorato agli studi.


1. I servizi veterinari della USL, a richiesta del proprietario o detentore, predispongono interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina, servendosi delle proprie strutture o di medici veterinari liberi professionisti incaricati, su loro richiesta, dal comitato di gestione dell'USL.


1. Per le operazioni di registrazione, di tatuaggio e di eventuale soppressione eutanasica degli animali, nonchè per gli interventi di cui al precedente articolo 17, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo è tenuto al versamento all'unità sanitaria locale delle somme previste dal D.P.G.R. 3 maggio 1985, n. 21686 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le operazioni di registrazione e di tatuaggio sono gratuite in caso che l'animale venga richiesto da parte di associazioni protezionistiche che non hanno scopi di lucro.


1. Per le violazioni alle norme di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di norme penali.
2. Nel caso in cui la violazione riguardi la norma prevista dall'articolo 14 o nel caso di comprovato abbandono dell'animale da parte del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, si applica la sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000.
3. I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono introitati dai comuni e destinati alle finalità di cui alla presente legge.
4. Il presidente della giunta regionale emana apposite direttive, a norma dell'articolo 3, quinto comma, della L.R. 5 luglio 1983, n. 16, per disciplinare la devoluzione dei suddetti proventi al bilancio delle unità sanitarie locali.


1. I comuni singoli o associati, anche mediante le unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.
2. A tali funzioni collaborano le associazioni naturalistiche, protezionistiche e venatorie.


1. Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge poste a carico delle unità sanitarie locali, si fa fronte mediante la quota del fondo sanitario regionale, loro assegnata in conto corrente e in conto capitale, i proventi delle sanzioni e le altre disponibilità acquisite in applicazione della presente legge.


1. Le norme contenute nella presente legge avranno effetto dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.