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Atto:LEGGE REGIONALE 20 aprile 1972, n. 3
Titolo:Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1972, n. 5 - supplemento straordinario)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' approvato in L. 5.317.991.500 lo stato di previsione delle Entrate della Regione Marche per l'anno finanziario 1972, annesso alla presente legge (tabella n. 1).

Art. 2

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione Marche delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante alla Regione nell'anno finanziario 1972.

Art. 3

E' approvato in L. 5.317.991.500 lo stato di previsione della spesa della Regione Marche per l'anno finanziario 1972 annesso alla presente legge (tabella n. 2).

Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Marche per l'anno finanziario 1972 entro i limiti indicati all'art. 3.

Art. 5

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Marche per l'anno finanziario 1972 annesso alla presente legge.

Art. 6

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da pubblicarsi entro 60 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione e dandone comunicazione al Consiglio entro 15 giorni, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui al capitolo 2671, e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Il prelevamento deve essere deliberato dal Consiglio quando la sua iscrizione a favore dello stesso capitolo superi, tenendo anche conto di precedenti prelevamenti, il limite di L. 6.000.000.

Art. 7

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da pubblicarsi entro 60 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione, e da presentarsi entro 15 giorni al Consiglio per la convalida con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 2672, e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio od a nuovi capitoli, per provvedere ad integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui agli artt. 6 e 8.
Il prelevamento deve essere deliberato dal Consiglio Regionale quando la sua iscrizione a favore dello stesso capitolo superi, tenendo anche conto di precedenti prelevamenti, il limite di L. 3.000.000.

Art. 8

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, nel modo indicato all'articolo 6, l'integrazione degli stanziamenti descritti nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e ad istituire nuovi capitoli destinati a finanziare oneri della stessa natura, per le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d'entrata devolute per legge ad enti ed istituti, o di somme comunque introitate per conto di terzi, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate correlative, e purché resti inalterato l'equilibrio del bilancio.

Art. 9

Quando non vi provveda direttamente la legge, la Giunta è autorizzata a disporre, nel modo indicato all'articolo 6, la istituzione di nuovi capitoli di entrata in corrispondenza di nuovi cespiti non compresi nello stato di previsione delle entrate, e diversi da quelli di cui all'art. 8, dandone comunicazione al Consiglio Regionale entro 15 giorni.

Art. 10

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, nel modo indicato all'articolo 6, variazioni dello stato di previsione delle entrate in correlazione agli introiti derivanti dal trasferimento di fondi dallo Stato, e dalla assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, nonché a quelli relativi agli artt. 8, 9 e 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281, dandone notizia al Consiglio Regionale entro 15 giorni.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Allegati

Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Marche per l'anno finanziario 1972.

(Tabella Ristrutturata)

ENTRATA.

Titolo I

Entrate tributarie, totale L. 1.819.500.000.

Titolo II

Entrate per quote di tributi dello Stato devolute alle regioni e partecipazioni, totale L. 304.303.500.

Titolo III

Entrate extratributarie, totale L. 3.054.188.000.

Totale titoli I, II e III (entrata), L. 5.177.991.500.

La differenza tra la somma delle entrate tributarie, per quote di tributi dello Stato devoluti alle regioni e partecipazioni ed extratributarie, e le spese correnti è di L. 2.357.188.000.

Titolo IV

Entrate provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti, totale L. 20.000.000.

Titolo V

Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti, di anticipazioni e da altre operazioni di credito, totale L. 0.

Totale titoli I, II, III, IV e V (entrata), L. 5.197.991.500.

Titolo VI

Contabilità speciali (entrata), totale L. 120.000.000.

Totale complessivo dell'entrata, L. 5.317.991.500.

SPESA.

Titolo I

Spese correnti, totale L. 2.820.803.500.

Titolo II

Spese in conto capitale, totale L. 2.370.188.000.

Titolo III

Spese per rimborso del capitale dei prestiti, delle anticipazioni e di ogni altra operazione di credito, totale L. 7.000.000.

Totale titoli I, II e III (spesa), L. 5.197.991.500.

Titolo IV

Contabilità speciali (spesa), totale L. 120.000.000.

Totale complessivo della spesa, L. 5.317.991.500.

TITOLO DEDOTTO

Capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Marche per l'anno finanziario 1972.