Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 17
Titolo:Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l'economia dei Comuni e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 luglio 1974, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

Al fine di sopperire alle minori entrate realizzate dai comuni e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo più direttamente interessati dai provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale, ai sottonotati enti sono concessi contributi " una tantum" nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:
– comune di Bolognola: lire 10.000.000;
– comune di Sarnano: lire 2.000.000;
– azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Sarnano: lire 24.500.000;
– comune di Ussita: lire 16.500.000;
– comune di Castelsantangelo sul Nera: lire 5.500.000;
– comune di Montecopiolo: lire 1.000.000;
– comune di Carpegna: lire 2.000.000;
– azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Ascoli Piceno: lire 5.500.000.

I contributi erogati sono destinati esclusivamente a concorrere nella spesa già sostenuta per la realizzazione degli impianti sciistici e per la loro gestione e manutenzione.

Art. 2

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 65.000.000.
Alla copertura dell'onere di lire 65.000.000 per l'anno 1974 si provvede con la riduzione del capitolo 1144001 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" di L. 45.000.000 e del capitolo 1145001 "Fondo di riserva per le spese impreviste" di lire 22.000.000.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 è istituito e iscritto nel titolo primo – spese correnti – rubrica 12 – turismo settore I – attività promozionali – programma 5 – attività di sostegno – il seguente capitolo:
– capitolo 1121501 con la denominazione "Contributi una tantum per concorrere nelle spese già sostenute dai comuni e aziende di cura, turismo e soggiorno, per la realizzazione degli impianti sciistici e per la loro gestione e manutenzione", con lo stanziamento di lire 67.000.000.


Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.