Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 9
Titolo:Interventi per favorire l'elettrificazione nelle zone agricole.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 aprile 1988, n. 42)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.

Sommario




Art. 1

1. Al fine di migliorare le condizioni civili e sociali degli imprenditori agricoli la giunta regionale è autorizzata ad approvare progetti di allacci e potenziamenti elettrici nelle zone agricole per utenze singole e collettive, sulla base di un piano approvato dal consiglio regionale.
2. Il piano indica la localizzazione degli interventi, il numero degli utenti e la ripartizione delle risorse finanziarie per tipologia di intervento e per azienda elettrica interessata. Fa inoltre richiamo al parere del comune singolo o associato competente per territorio.
3. E' fatta salva la validità del piano approvato con deliberazione 26 maggio 1987, n. 86 del consiglio regionale per allacci e potenziamenti elettrici nelle zone agricole per utenze singole e collettive, compresi i successivi adeguamenti tecnici relativi al numero degli utenti, purchè imprenditori agricoli ed ai preventivi ENEL esposti.


1. L'ENEL o le aziende elettriche municipalizzate determinano, per ciascun progetto, l'ammontare del contributo dovuto a norma del provvedimento CIP n. 42 del 30 luglio 1986 e lo comunicano alla giunta regionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è a totale carico della Regione e viene corrisposto prima dell'inizio dei lavori, in seguito a presentazione di fattura.
3. Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio una cabina di trasformazione, la giunta regionale può concedere un contributo pari all'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile direttamente al titolare dell'azienda stessa.


1. La Giunta regionale approva il progetto e autorizza l'ENEL o le aziende elettriche municipalizzate ad eseguire i lavori.
2. L'approvazione dei progetti da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e sostituisce qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e delle linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.


1. La L.R. 17 agosto 1984, n. 22 è abrogata.
2. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 della L.R. 7 dicembre 1987, n. 37.


1. Ai fini della presente legge è autorizzata, per il triennio 1988-1990, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno di detti anni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 2.000 milioni, relativo agli anni 1988 e 1989 mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte al capitolo 5100202 del bilancio pluriennale 1987/1989, elenco 3, partita n. 5, adottato con l'articolo 104 della L.R. 28 maggio 1987, n. 24;
b) per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1990 mediante impiego delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 281/70.

3. Gli oneri per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono imputati:
a) per l'anno 1988, pari a lire 1.000 milioni, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2224201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987;
b) per gli anni 1989 e 1990, a carico dei capitoli corrispondenti.