Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 aprile 1988, n. 10
Titolo:Organizzazione turistica regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 aprile 1988, n. 42)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 6 agosto 1997, n. 53.

Sommario


Art. 1 (Finalità della legge)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni delegate ai comuni)
Art. 4 (Funzioni delegate alle province)
Art. 5 (Disciplina delle deleghe)
Art. 6 (Ambiti territoriali turisticamente rilevanti e aziende di promozione turistica)
Art. 7 (Compiti e funzioni delle aziende di promozione turistica)
Art. 8 (Collegamento con gli enti locali)
Art. 9 (Organi delle aziende di promozione turistica)
Art. 10 (Nomina del presidente)
Art. 11 (Attribuzioni del presidente)
Art. 12 (Nomina e composizione del consiglio di amministrazione)
Art. 13 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione)
Art. 14 (Composizione del comitato esecutivo)
Art. 15 (Attribuzioni del comitato esecutivo)
Art. 16 (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 17 (Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti)
Art. 18 (Indennità di carica e gettoni di presenza)
Art. 19 (Decadenza degli organi dell'azienda)
Art. 20 (Funzionamento degli organi dell'azienda)
Art. 21 (Organizzazione degli uffici delle aziende)
Art. 22 (Uffici di informazione ed accoglienza turistica)
Art. 23 (Personale delle aziende di promozione turistica)
Art. 24 (Inquadramento e assegnazione del personale degli enti provinciali per turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo)
Art. 25 (Procedura per l'assegnazione del personale alle aziende di promozione turistica agli enti locali delegati)
Art. 26 (Programmi operativi)
Art. 27 (Controllo sugli atti)
Art. 28 (Vigilanza)
Art. 29 (Bilanci di previsione e conti consuntivi)
Art. 30 (Contabilità)
Art. 31 ( Entrate e patrimonio)
Art. 32 (Comitato consultivo per il coordinamento della politica turistica regionale)
Art. 33 (Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Adempimenti dei commissari straordinari)
Art. 34 (Trasferimento del patrimonio degli enti disciolti)
Art. 35 (Ulteriori compiti del commissario straordinario)
Art. 36 (Modifiche alla L.R. 21 maggio 1975, n. 43)
Art. 37 (Costituzione dell'osservatorio per il turismo)
Allegati
Allegati



1. La presente legge riordina l'organizzazione turistica regionale nel rispetto dei principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217.


1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento per lo sviluppo del turismo regionale.
2. In particolare interviene sul mercato della domanda e dell'offerta con compiti di:
a) programmazione e coordinamento delle attività turistiche realizzate mediante le aziende di promozione turistica di cui al successivo articolo 6;
b) promozione dell'associazionismo e della cooperazione per la individuazione e commercializzazione del prodotto turistico;
c) razionalizzazione, qualificazione e sviluppo dell'offerta turistica;
d) sollecitazione della domanda e sviluppo di canali di vendita del prodotto turistico;
e) raccordo della programmazione turistica regionale con quella interregionale e nazionale.



1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) vincolo di destinazione di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
c) classificazione delle strutture di cui al precedente punto a);
d) formulazione dei pareri previsti dall'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
e) gestione del demanio a fini turistici, ai sensi del'articolo 59 del D.P.R. n. 616 su un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione;
f) strutture ricettive extralberghiere e loro classificazione.



1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di:
a) raccolta ed istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza del comitato provinciale prezzi;
b) esame delle tariffe per le prestazioni delle attività professionali previste dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza del comitato provinciale prezzi;
c) agenzie di viaggio, compresa la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative con esclusione dell'accertamento dei requisiti professionali del direttore tecnico;
d) professioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, salvo l'accertamento dei requisiti professionali.

2. Sono altresì delegate alle province le funzioni amministrative già attribuite agli enti provinciali per il turismo, che non siano delegate ai comuni, o che leggi regionali non riservino alla competenza della Regione.


1. Sulla base delle norme contenute nella presente legge e nelle altre leggi regionali di discplina delle funzioni in materia di turismo delegate agli enti locali, su roposta della giunta regionale approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le direttive generali cui si attengono gli enti locali.
2. Nello stesso termine dall'entrata in vigore di ogni altra legge regionale di riordino della materia turistica, il presidente della giunta regionale provvede, con la medesima procedura, alla integrazione o modifica delle direttive di cui al comma 1.
3. La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale secondo le norme di cui al successivo articolo 28.
4. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative nella materia di cui alla presente legge sono integralmente devoluti ai comuni e alle province, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.


1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in ciascuno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti determinati dalla tabella "A", allegata alla presente legge, sono istituite le aziende di promozione turistica (APT).
2. Le APT sono enti strumentali della Regione con funzioni tecnico operative, fornite di personalità giuridica di diritto pubblico.
3. Le APT operano negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1 e indicati negli articoli seguenti con le parole "ambiti turistici".
4. Le APT hanno sede presso i seguenti comuni: Urbino, Pesaro, Fano, Fabriano, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Macerata, Sarnano, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Gabicce, Loreto.
5. La costituzione dell'APT è effettuata con decreto del presidente della Regione entro quindici giorni dalla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'azienda stessa.
6. Le nomine debbono essere effettuate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. Le aziende, in conformità con le disposizioni di cui al comma 2 del successivo articolo 8, hanno il compito di promuovere lo sviluppo degli ambiti turistici in cui operano, attraverso azioni finalizzate alla caratterizzazione del prodotto turistico quale elemento di differenziazione dell'offerta che la Regione propone sui mercati di origine del flusso turistico.
2. In particolare le aziende:
a) promuovono la conoscenza dell'ambito territoriale in cui operano incrementandone l'attrattiva e la fruibilità attuando iniziative di interesse turistico inerenti la promozione di accoglienza e quella proiettiva sul territorio nazionale nell'ambito del piano di promozione regionale;
b) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale, artistico, paesaggistico, agrituristico ed ecologico esistente;
c) organizzano i servizi di informazione e di accoglienza turistica nell'ambito del territorio di competenza;
d) svolgono vigilanza ed assistenza alle attività degli operatori turistici locali e curano il raccordo tra gli interessi turistici e commerciali presenti nell'ambito territoriale di competenza;
e) raccolgono sistematicamente i dati e le informazioni sul movimento e sulla offerta turistica, relativi al territorio di propria competenza e li trasmettono al servizio turismo della Regione, tramite sistemi informativi interattivi predisposti dalla Regione stessa.

3. Le attività di cui al punto a) sono esercitate direttamente allorchè realizzate nell'ambito territoriale di competenza; la Regione può comunque avvalersi delle APT per il compimento di iniziative promozionali deliberate nell'interesse dello sviluppo turistico dell'intero territorio.


1. Spetta alla Regione esercitare le funzioni di direttiva e di coordinamento delle attività delle APT che operano sul proprio territorio secondo le linee direttrici esplicitate nel programma regionale di sviluppo e nel piano di settore del turismo.
2. Alla elaborazione del piano di cui al comma 1 partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25, gli enti locali.


1. Sono organi della azienda di promozione turistica:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori.



1. Il presidente dell'azienda di promozione turistica è eletto dal consiglio regionale e nominato con decreto del presidente della giunta tra cittadini di documentata competenza professionale attinente l'amministrazione o la direzione aziendale pubblica, privata o in possesso di titoli atti a garantire identica professionalità.
2. Egli rimane in carica cinque anni e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo presidente.


1. Il presidente rappresenta legalmente l'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
2. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente previsto al successivo articolo 14.


1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, dura in carica cinque anni, ed è composto, oltre che dal presidente, da:
a) un rappresentante per ogni associazione di comuni o comunità montana, il cui ambito territoriale, per la maggioranza dei comuni è parte di quello dell'azienda di promozione turistica; per le aziende di promozione turistica il cui ambito territoriale non è costituito da associazione di comuni o comunità montana, il rappresentante è quello designato dal comune sede dell'azienda di promozione turistica;
b) un rappresentante designato dalla provincia territorialmente competente;
c) un rappresentante del comune sede di APT;
d) un rappresentante per ogni altro comune dell'ambito territoriale, che abbia fatto registrare, nell'anno precedente la nomina del consiglio di amministrazione, almeno 50.000 presenze turistiche complessive;
e) tre esperti in materia turistica designati dal consiglio regionale;
f) sette rappresentanti rispettivamente designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, delle seguenti categorie, settori ed associazioni:
1) albergatori;
2) imprese del settore extra-alberghiero;
3) agenti di viaggio;
4) organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
5) associazioni del tempo libero;
6) organizzazioni cooperative del settore;
7) associazioni pro-loco.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali di cui alla lettera f) del comma 1 provvedono alla designazione di una terna di nomi all'interno della quale la giunta regionale individua il rappresentante da nominare nel consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica.


1. Spettano al consiglio di amministrazione:
a) l'approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'azienda;
b) l'approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;
c) l'approvazione del conto consuntivo finanziario e dello stato patrimoniale dell'azienda;
d) l'elezione dei membri del comitato esecutivo;
e) l'adozione del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 20, nonchè della proposta di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 21 della presente legge;
f) la costituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;
g) l'adozione della pianta organica, nonchè i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nel rispetto delle norme di cui al successivo articolo 23;
h) l'adozione del regolamento di contabilità nel rispetto delle norme di cui al successivo articolo 30;
i) la deliberazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
l) l'acquisto, l'alienazione e le locazioni ultra novennali di beni immobili.



1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'azienda di promozione turistica e da quattro componenti del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio stesso nel suo seno di cui uno tra i componenti previsti alla lettera c) dell'articolo 12, uno in rappresentanza degli enti locali, due in rappresentanza delle associazioni degli operatori turistici appartenenti alla categoria degli albergatori, imprenditori del settore extralberghiero e agenti di viaggio, uno dei quali con funzioni di vicepresidente, eletto dallo stesso comitato esecutivo.


1. Spetta al comitato esecutivo di:
a) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione e fissare l'ordine del giorno delle relative sedute;
b) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella competenza specifica del consiglio di amministrazione per assicurare il regolare funzionamento dell'azienda.

2. In via eccezionale, qualora rincorrano motivi di urgenza e di indifferibilità, il comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti debbono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva.


1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del presidente della Regione, su designazione del consiglio regionale e dura in carica cinque anni. I componenti del collegio restano in carica fino alla loro sostituzione.
2. Esso è composto da tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Il collegio, nella prima seduta, provvede alla elezione del proprio presidente.


1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti attribuzioni:
a) formula un parere di massima sulle impostazioni del bilancio di previsione, nonchè le valutazioni di bilancio a chiusura di esercizio;
b) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della stessa;
c) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda;
d) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'attività dell'amministrazione, formulando gli eventuali rilievi alla giunta regionale.

2. Copia dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti sono inviate alla giunta regionale ai fini della vigilanza sull'azienda, nonchè al presidente dell'azienda.
3. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo delle quali devono ricevere comunicazione.


1. Ai componenti degli organi collegiali dell'azienda spettano le indennità e i rimborsi spese previsti alla tabella "A" allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 per gli enti provinciali per il turismo.


1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori decadono quando:
a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
b) non intervengono a tre sedute consecutive del collegio di appartenenza senza giustificato motivo.

2. Decorso il termine di venti giorni dall'invito comunicato all'interessato a fornire giustificazioni il presidente dell'azienda trasmette gli atti relativi al presidente della Regione per la delibera di decadenza.
3. Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali della azienda, il presidente della Regione provvede alla sostituzione con l'osservanza delle norme dettate dai precedenti articoli 12 e 16 entro il termine di tre mesi.


1. Entro novanta giorni dalla sua prima costituzione il consiglio di amministrazione approva il regolamento di amministrazione, che prevede in particolare le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda, fatte salve le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o, entro il termine di quindici giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.
4. Le decisioni assunte dal consiglio sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei votanti.
5. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica;
le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

7. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono esercitate dal direttore dell'APT e, in sua assenza o impedimento, da un funzionario più alto in grado.


1. L'organizzazione degli uffici delle aziende di promozione turistica è disciplinata con legge regionale.


1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'informazione ai turisti, nonchè per favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'ambito territoriale di competenza, le aziende di promozione turistica possono proporre la costituzione di uffici di informazione e di accoglienza denominati IAT.
2. Tali uffici non hanno personalità giuridica e sono organicamente e funzionalmente dipendenti dall'azienda di promozione turistica e di pertinenza, secondo disposizioni fissate dal regolamento di amministrazione dell'azienda stessa.
3. L'uso della denominazione IAT può essere consentito, previo nulla-osta della Regione, anche agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle associazioni pro-loco riconosciute ai sensi della L.R. 21 maggio 1975, n. 43.
4. L'autorizzazione alla istituzione degli uffici privati di informazione di cui al precedente comma 3 non comporta l'obbligo di finanziamento da parte della Regione.
5. Tutti gli uffici di informazione e di accoglienza turistica adottano il segno distintivo previsto dall'allegato "B" alla presente legge.


1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende di promozione turistica è disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell'accordo sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo unico nominativo regionale del personale delle APT istituito dalla Regione.
3. Le piante organiche sono approvate con legge regionale tenuto conto di parametri omogenei e codificati in base alla popolazione residente nell'ambito dell'APT ed in relazione all'indice regionale delle strutture ricettive, al numero delle presenze denunciate e alla dimensione territoriale ed alla diversificazione di offerta.
Debbono prevedere le seguenti figure professionali:
a) un interprete con conoscenza, parlata e scritta, di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle europee a maggior diffusione;
b) un esperto di marketing e tecnica della comunicazione;
c) un esperto in animazione e organizzazione di manifestazioni turistico-culturali.

4. La consistenza numerica del ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle aziende di promozione turistica.
5. La gestione amministrativa del personale è di competenza del consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
6. L'assunzione in servizio del personale è disposta dal consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla giunta regionale.
7. I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dal presidente della Regione, su richiesta delle aziende di promozione turistica.
8. I direttori delle aziende di promozione turistica sono nominati dalla giunta regionale tra il personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ed in possesso di laurea in materie giuridiche ed economiche e con documentata conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle europee di maggior diffusione e di tecniche di marketing e di comunicazione.
9. In sede di prima applicazione della presente legge i direttori delle aziende di promozione turistica sono nominati dalla giunta regionale tra il personale dei soppressi enti subregionali del turismo già inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'articolo 103 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 così come modificato dalla L.R. 19 giugno 1987, n. 31. La nomina è effettuata sulla base di una selezione per soli titoli rivolta a valutare la specifica professionalità acquisita con riferimento all'anzianità di servizio nelle carriere o qualifiche direttive, alle funzioni di responsabilità negli enti soppressi dalla presente legge formalmente conseguite ed effettivamente svolte ed ai titoli di studio, nonchè ad eventuali altri titoli risultanti dalla documentazione esibita e che possono meglio definire la specifica professionalità del candidato.


1. Il personale di ruolo degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo è inquadrato dalla giunta regionale nel ruolo unico di cui al precedente articolo 23.
2. La giunta regionale assegna il personale alle aziende di promozione turistica e agli enti locali delegati sulla base di apposite graduatorie per ciascuna qualifica funzionale formate con riferimento ai titoli e alle richieste espresse dal personale medesimo.
3. L'assegnazione del personale alle aziende di promozione turistica è disposta nei limiti delle rispettive piante organiche, l'assegnazione agli enti delegati avviene sulla base di intese preventive tra la giunta regionale e gli organi competenti degli enti medesimi.
4. Per il personale da assegnare agli IAT o da utilizzare, comunque, per periodi determinati, in considerazione delle prestazioni di servizi non continuativi, si utilizza, di norma, previa prova selettiva, il contratto part-time, il contratto a termine, il contratto d'opera.


1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle piante organiche delle aziende, la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, determina i criteri per la formazione della graduatoria di cui al comma 2 dell'articolo 24 tenendo conto dei titoli di servizio e professionali, della residenza, dell'anzianità e della situazione di famiglia del personale.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti di cui al comma 1, i dipendenti dei disciolti enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo trasmettono al presidente della Regione la documentazione attinente ai titoli posseduti per la formazione della graduatoria e la richiesta di assegnazione, in ordine di preferenza, a due aziende di promozione turistica nelle cui piante organiche sono previsti posti corrispondenti alla qualifica posseduta, o agli enti locali delegati. Qualora il numero dei dipendenti della stessa qualifica, che risulti richiedere l'assegnazione alle medesime due aziende, superi il numero dei posti corrispondenti alla qualifica posseduta, gli stessi dipendenti, dopo essere stati sentiti, vengono assegnati alle aziende ove esistono posti disponibili, o agli uffici della Regione o, in assenza, agli enti locali delegati o mantenuti in servizio nelle aziende di promozione turistica nel cui ambito territoriale è compresa la sede presso cui il dipendente prestava servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.


1. In conformità alle direttive e agli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, le APT predispongono programmi annuali e pluriennali finalizzati all'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 7.
2. A tal fine trasmettono alla giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i programmi da attuarsi nell'anno successivo fornendo i seguenti elementi:
a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica individuati tramite una conferenza istituzionalizzata da attuarsi nel mese di gennaio d'intesa con gli enti locali per il necessario raccordo delle politiche promozionali di accoglienza;
b) gli eventuali riferimenti alle attività preordinate dagli enti locali, dalle pro loco, dalle associazioni e dagli operatori turistici con le quali intendono raccordarsi;
c) le previsioni finanziarie del programma.

3. I programmi vengono esaminati, per l'approvazione, dalla giunta regionale e, qualora riferiti al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale turistico regionale che la giunta approva annualmente entro il mese di maggio in armonia con le disposizioni dell'articolo 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in tema di iniziative da realizzarsi all'estero.


1. Sono soggetti ad approvazione della giunta regionale i seguenti atti delle aziende di promozione turistica:
a) programmi annuali e pluriennali;
b) regolamento di amministrazione, regolamento di contabilità , altri regolamenti e relative modifiche;
c) deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
d) deliberazioni concernenti le indennità agli amministratori;
e) deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 200 milioni di lire con esclusione di quelle autorizzate dalla giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;
f) deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;
g) deliberazioni sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa.

2. Gli atti cui al comma 1 divengono esecutivi se, nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della giunta regionale, questa non ne abbia pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuti l'approvazione per motivi di merito.
3. L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al comma 2 la giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame della deliberazione per motivi di merito. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro trenta giorni dal ricevimento della controdeduzione, non ne venga pronunciato l'annullamento o non venga negata l'approvazione.
4. Le deliberazioni non soggette a controllo di cui al comma 1 sono immediatamente esecutive.
5. I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni e i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo articolo 29.
6. Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunce e le transazioni che superino il valore di lire 100.000.000.


1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle aziende di promozione turistica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto regionale.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può :
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aziende;
b) provvedere, previa diffida agli organi delle aziende, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina dei commissari "ad acta";
c) sciogliere gli organi delle aziende per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

3. Con la stessa procedura il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedre al rinnovo degli organi dell'azienda di promozione turistica.


1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle aziende di promozione turistica sono approvati con le modalità previste dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. In deroga all'articolo 53 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le variazioni al bilancio di previsione delle aziende di promozione turistica sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.
3. Le spese di funzionamento debbono essere contenute entro il 30 per cento di quelle generali.


1. Entro sei mesi dalla loro costituzione, le APT in conformità a quanto stabilito dall'articolo 141 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, disciplinano, con apposito regolamento di contabilità predisposto dalla Regione, la formazione del bilancio annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.
2. Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e della amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, con esclusione di quello dei titoli I, II, III, IX, nonchè , in materia di contratti e di amministrazioni del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.


1. Le entrate delle aziende di promozione turistica sono costituite dai seguenti proventi:
1) quota del gettito dell'imposta di soggiorno di cui al R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 luglio 1939, n. 739, e sue modificazioni ed integrazioni, già spettante alle AA.AA.C.S.T. riscossa nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo comprese nell'ambito di ciascuna azienda;
2) le entrate sostitutive dei tributi speciali di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con D.P.R. 25 ottobre 1972, n. 638, attualmente spettanti alle AA.AA.C.S.T.;
3) quota del fondo regionale di cui al successivo comma;
4) liberalità, contributi e simili provenienti da enti pubblici e privati.

2. L'entità del fondo regionale del turismo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio ed è commisurata:
a) all'ammontare del gettito dei seguenti tributi, entrate sostitutive e contributi riscossi al 31 agosto dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, depurato dei relativi rimborsi:
1) gettito dell'imposta di soggiorno attualmente spettante agli enti provinciali per il turismo;
2) entrate sostitutive dei soppressi tributi di cura e sugli spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni, attualmente dovute dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo a favore degli enti provinciali per il turismo;
3) contributi delle amministrazioni provinciali di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni, attualmente dovuti agli enti provinciali per il turismo;
4) contributi delle camere di commercio, industria, aritigianato di cui all'articolo 2 del D.L. n. 2302 del 1936, attualmente spettanti agli enti provinciali per il turismo;
b) all'ammontare di contributi ordinari già devoluti dalla Regione agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ai sensi della legge n. 114 del 1964 e della legge n. 1213 del 1956, per importi non inferiori ai correlativi stanziamenti iscritti nel bilancio per l'anno 1985, depurati delle quote destinate, nel detto anno, al ripiano dei disavanzi di amministrazione degli anni precedenti.

3. Il fondo regionale di cui al comma precedente è ripartito tra le aziende di promozione turistica con deliberazione della giunta regionale per un terzo con riferimento alla popolazione residente,per un terzo con riferimento alla superficie del territorio e per un terzo riferito alle presenze registrate nella ricettività complessiva nell'anno precedente a quello dell'assegnazione del contributo.


1. Al fine di garantire la necessaria correlazione tra la programmazione regionale ed i programmi annuali e pluriennali di promozione turistica nonchè di individuare la metodologia per una corretta integrazione tra gli investimenti, le attività e gli obiettivi tesi al potenziamento e alla qualificazione del prodotto turistico è costituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato consultivo per coordinamento della politica turistica regionale.
2. Tale comitato è composto da:
a) l'assessore regionale al turismo che lo presiede;
b) i presidenti delle APT;
c) un rappresentante per "ambito" designato dall'ANCI;
d) un rappresentante per "ambito" designato dall'UPI;
e) un rappresentante per "ambito" designato tra quelli previsti dall'articolo 12, lettera c), designato dal consiglio di amministrazione dell'APT;
f) un rappresentante per "ambito" delle categorie, settori ed associazioni di cui all'articolo 12, lettera e), designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
g) un rappresentante per "ambito" delle associazioni pro loco nominato dall'unione regionale.

3. Esso si riunisce almeno ogni sei mesi. Il servizio regionale al turismo e industria alberghiera provvede al servizio di segreteria e di assistenza tecnica.


1. Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono disciolti con decorrenza dalla data di costituzione delle aziende di promozione turistica.
2. Dalla entrata in vigore della presente legge i presidenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo assumono le funzioni di commissari straordinari per la gestione degli affari correnti fino alla data di costituzione delle aziende di promozione turistica che operano negli ambiti territoriali corrispondenti.


1. Il patrimonio immobiliare con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio degli enti disciolti è trasferito al patrimonio della regione con vincolo di destinazione per attività turistica.
2. L'individuazione dei beni trasferiti ha luogo mediante apposito verbale da redigere da parte del commissario straordinario.
3. Il commissario straordinario, entro quindici giorni dalla soppressione dell'ente unitamente al verbale di cui al precedente comma, trasmette alla Regione l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.
4. Trasmette altresì gli elenchi degli immobili trasferiti alla Regione ai conservatori dei registri immobiliari i quali provvedono alla esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
5. L'azienda di promozione turistica subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi, passivi e processuali che facevano capo ai disciolti enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che avevano sede nel proprio ambito territoriale.


1. Entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo il commissario straordinario provvede:
a) alla compilazione dell'elenco del personale alle dipendenze dell'ente disciolto con l'indicazione dello stato giuridico e del trattamento economico;
b) alla chiusura della contabilità al giorno precedente la soppressione dell'ente e alla redazione del relativo rendiconto;
c) alla ricognizione di tutti i rapporti attivi, passivi e processuali che facevano capo all'ente disciolto.

2. Gli atti di cui al comma 1 debbono essere trasmessi alla Regione.


1. La lettera c) dell'articolo 3 della L.R. 21 maggio 1975, n. 43, è così modificata:
"c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico".

2. La lettera e) dell'articolo 3 della L.R. 21 maggio 1975, n. 43, è così modificata:
"e) che non esista, nella stessa località, altra pro-loco riconosciuta ai sensi della presente legge".

3. All'articolo 8 della L.R. 21 maggio 1975, n. 43, è soppresso il secondo comma.
4. In tutte le altre disposizioni della L.R. 21 maggio 1975, n. 43 la parola:
"ente provinciale per il turismo", è sostituita dalla seguente "azienda di promozione turistica".



1. Presso il servizio turismo e industria alberghiera è costituito l'ufficio "Osservatorio per il turismo", con il compito di studiare:
a) la dinamica delle presenze nella regione;
b) la struttura e la dinamica del turismo nello sviluppo sociale ed economico regionale;
c) il ruolo del turismo nella complessiva economia della regione;
d) il trend storico e previsionale dei paesi stranieri maggiori tributari del flusso turistico diretto verso le Marche;
e) l'andamento del mercato interno ed estero per la predisposizione di progetti promozionali del prodotto turistico regionale.

2. La giunta regionale, per l'attivazione e il funzionamento dell'osservatorio, può conferire incarichi a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50.

Allegati

Allegato A

(articolo 6)































































AMBITO

TERRITORIALE
COMUNI
1 URBINO, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Fermignano, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Urbania
2 PESARO, Colbordolo, Monbaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola
3 FANO, Cartoceto, Monteporzio, San Costanzo, Mondolfo, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Saltara, Serrungarina, Barchi, Mondavio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sant'Ippolito, Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Fratterosa, Pergola, Serra Sant'Abbondio, San Lorenzo in Campo
4 FABRIANO, Arcevia, Mergo, Rosora, Serra San Quirico, Sassoferrato, Genga, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Matelica
5 SENIGALLIA, Castelcolonna, Corinaldo, Monterado, Ripe, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere, Serra dè Conti, Belvedere Ostrense, Monsano, Morro d'Alba, San Marcello, Castelplanio, Castelbellino, Montecarotto, Monteroberto, Maiolati Spontini, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Jesi, Filottrano, Santa Maria Nuova, Cupramontana, Staffolo
6 ANCONA, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito, Chiaravalle, Camerata Picena, Camerano, Numana, Sirolo, Agugliano, Polverigi, Offagna, Osimo, Castelfidardo
7 CIVITANOVA MARCHE, Potenza Picena, Montelupone, Montecosaro, Morrovalle, Monte San Giusto
8 MACERATA, Appignano, Montecassiano, Pollenza, Corridonia, Mogliano, Petriolo, Urbisaglia, Treia, Apiro, Poggio S. Vicino, Cingoli, San Severino Marche, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, Sefro
9 SARNANO, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Tolentino, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Monte San Martino, Loro Piceno, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, San Ginesio, Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso
10 FERMO, Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, Monte Urano, Montegranaro, Torre San Patrizio, Rapagnano, Francavilla d'Ete, Monte San Pietrangeli, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Lapedona, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Montottone, Monsampietro Morico, Monte Vidon Combatte, Monte Rinaldo, Servigliano, Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montemonaco, Smerillo, Comunanza, Force, Montedinove, Montelparo, Rotella, Santa Vittoria in Matenano
11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Ripatransone, Acquaviva Picena, Monteprandone, Monsanpolo del Tronto, Carassai, Montalto delle Marche, Campofilone, Montefiore dell'Aso, Pedaso, Cossignano
12 ASCOLI PICENO, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli, Palmiano, Venarotta, Roccafluvione, Folignano, Maltignano, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo
13 GABICCE, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello, Tavullia, Gradara
14 LORETO, Porto Recanati, Recanati, Montefano


Allegati

Allegato B
(articolo 22)


SEGNO DISTINTIVO DEGLI "UFFICI DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA"


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