Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 aprile 1988, n. 13 |
Titolo: | Rifinanziamento L.R. 31 maggio 1980, n. 46 relativa a "Interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 2 maggio 1988, n. 50) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SPORT - TEMPO LIBERO |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 11, l.r. 1 agosto 1997, n. 47. |
Sommario
1. Per le finalitŕ previste dall'articolo 2 della L.R. 31 maggio 1980, n. 46, sono autorizzati tre limiti di impegno, della durata massima di venti anni dell'importo di lire 800 milioni dall'anno 1988 all'anno 2007, di lire 100 milioni dall'anno 1989 all'anno 2008 e di lire 450 milioni dall'anno 1990 all'anno 2009 comportanti una spesa complessiva di lire 27.000 milioni.
2. La misura dei contributi costanti pluriennali indicata dall'articolo 2 della L.R. 31 maggio 1980, n. 46, giŕ stabilita nella misura massima dell'8 per cento, č fissata nella misura massima del 7 per cento della spesa indicata nel piano esecutivo annuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della stessa legge, redatto sulla base del nuovo piano triennale 1988/1990 predisposto ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 46/80.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di lire 800 milioni e lire 900 milioni rispettivamente per gli anni 1988 e 1989 si provvede mediante utilizzazione della quota parte dello stanziamento ascritto ai fini del bilancio pluriennale 1987/1989 adottato con l'articolo 104 della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, a carico del capitolo 5100201, elenco n. 2, partita 8;
b) all'onere di lire 1.350 milioni per l'anno 1990, mediante impiego di quota parte delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge saranno ascritte:
a) per l'anno 1988, a carico del capitolo 4122201 da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione "Contributi costanti per la durata massima di venti anni a favore degli enti locali, sui mutui da essi contratti per l'acquisizione di strutture destinate allo svolgimento della pratica sportiva" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 800 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, pronuncia la decadenza dalle provvidenze di cui alla presente legge, qualora i destinatari delle stesse non abbiano osservato le prescrizioni stabilite nei relativi provvedimenti di concessione.