Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 14
Titolo:Celebrazione del III centenario della morte di Giambattista Salvi detto il Sassoferrato.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 maggio 1988, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, nella ricorrenza del III centenario della morte di Giambattista Salvi, detto il Sassoferrato, promuove, di intesa con il ministero dei beni culturali, un programma di iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della personalità e dell'opera del grande pittore, nonchè dell'ambiente e del tempo in cui visse.

Art. 2

1. Per attuare il programma di iniziative di cui alla presente legge è costituito il "Comitato per la celebrazione del III centenario della morte di Giambattista Salvi, detto il Sassoferrato".
Il comitato, che ha sede presso la giunta regionale, è così composto:
a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio;
c) dal presidente della provincia di Ancona o da un assessore da lui delegato;
d) dal sindaco di Sassoferrato o da un assessore da lui delegato;
e) da tre consiglieri comunali nominati dal consiglio comunale di Sassoferrato;
f) dal soprintendente ai beni artistici e storici;
g) dal direttore del centro regionale per il beni culturali.

2. Il comitato può eleggere, nel suo interno, un esecutivo ed un vicepresidente.
3. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del comitato.

Art. 3

1. Il comitato provvede, nella sua prima seduta, alla nomina di una equipe tecnico-scientifica composta da cinque persone, di chiara fama, del mondo dell'arte e della critica. Essa ha il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e di svolgere la relativa opera di consulenza.
2. Il comitato di cui al precedente articolo 2 promuove:
a) convegni di studi, ricerche, pubblicazioni sul Salvi, sulla sua opera, sull'ambiente storico-artistico in cui operò;
b) mostre, anche a carattere didattico;
c) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

3. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato provvede un ufficio di segreteria.
4. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Sassoferrato.
5. Il comitato e l'equipe concludono i lavori entro il 1988.

Art. 4

1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato, sulla base delle indicazioni fornite dall'equipe, approva il programma delle iniziative e le modalità per l'attuazione.
2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con i contributi degli enti locali e di altri organismi interessati alle iniziative.
3. Il comitato rimette alla giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione delle attività svolte.

Art. 5

1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 1988/1989 la spesa di lire 200 milioni, di cui lire 100 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per l'anno 1989.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'onere di lire 100 milioni, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento in cui alla partita 19 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 100 milioni relativo all'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988/1990, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'analogo accantonamento di cui alla partita 19 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1988 a carico del capitolo 4112118 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Spese occorrenti per le celebrazioni del III centenario della morte di Giambattista Salvi, detto il Sassoferrato" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni;
b) per l'anno successivo a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988, sono ridotti di lire 100 milioni.