Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1988, n. 15
Titolo:Celebrazione del XXX anniversario della morte di Osvaldo Licini.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 maggio 1988, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, nella ricorrenza del 30° anniversario della morte di Osvaldo Licini (1894-1958), promuove un programma di iniziative volte alla conoscenza e alla divulgazione dell'opera dell'artista marchigiano.
2. Le iniziative sono rivolte:
a) alla realizzazione di mostre e manifestazioni durante il 1988;
b) alla organizzazione di un centro studi e di attività permanenti.


Art. 2

1. Per dare attuazione alle iniziative di cui all'articolo 1 e per avviare l'organizzazione delle specifiche attività è istituito un "Comitato per le celebrazioni liciniane".
2. Il comitato ha sede presso la giunta regionale ed è così composto:
a) dal presidente della giunta o dall'assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
b) dai presidenti delle Province di Ascoli Piceno e Macerata o loro delegati;
c) dal sindaco del Comune di Monte Vidon Corrado o da un suo delegato:
d) dai sindaci dei Comuni di Ascoli Piceno e Macerata o loro delegati;
e) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;
f) da tre rappresentanti dell'assemblea intercomunale del fermano eletti nel suo seno.

3. Il comitato provvede, nella sua prima seduta, alla nomina di una equipe tecnico-scientifica composta da cinque persone, di chiara fama, del mondo dell'arte e della critica. Essa ha il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 1 e 3 di svolgere la relativa opera di consulenza.
4. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato provvede un ufficio di segreteria.
5. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale d'intesa con il comune di Monte Vidon Corrado.
6. Il comitato e l'equipe concludono i lavori entro il 1988.

Art. 3

1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato, sulla base delle indicazioni fornite dall'equipe, approva il programma delle iniziative e le modalità per l'attuazione.
2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi degli enti e organismi interessati all'iniziativa.
3. Il comitato rimette alla giunta regionale, entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione delle attività svolte.

Art. 4

1. Per le iniziative, per la progettazione e l'avvio dell'organizzazione del centro studi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 1988/89, la spesa di lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1988 e lire 200 milioni per l'anno 1989.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 19 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilanci pluriennale 1988/90, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'analogo accantonamento di cui alla partita 19 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte:
a) per l'anno 1988 a carico del capitolo 4112116 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Spese occorrenti per le celebrazioni del XXX anniversario della morte di Osvaldo Licini" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
b) per l'anno successivo a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti di lire 200 milioni.