Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 17 maggio 1988, n. 16
Titolo:Inserimento del Comune di Arcevia nell'ambito territoriale n. 8 e dei Comuni di Mergo e Rosora nell'ambito territoriale n. 10. Modificazioni delle LL.RR. 3 novembre 1978, n. 21 e 12 marzo 1980, n. 10.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 maggio 1988, n. 58)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 28 giugno 1994, n. 22.

Sommario




Art. 1

1. Gli ambiti territoriali n. 8, n. 10 e n. 11 di cui all'articolo 2 della L.R. 3 novembre 1978, n. 21 concernente "Delimitazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari", sono modificati come segue:
a) n. 8: Senigallia, Arcevia, Castelcolonna, Corinaldo, Monterado, Ripe, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere, Serra dè Conti;
b) n. 10: Belvedere Ostrense, Monsano, Morro d'Alba, San Marcello, Castelplanio, Mergo, Rosora, Castelbellino, Montecarotto, Monteroberto, Maiolati Spontini, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Jesi, Filottrano, Santa Maria Nuova, Apiro, Cupramontana, Poggio S. Vicino, Staffolo, Cingoli;
c) n. 11: Serra S. Quirico, Sassoferrato, Genga, Fabriano, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Matelica.


Art. 2

1. Al primo comma dell'articolo 17 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 le parole "zona F" sono soppresse.

Art. 3

1. Fino al rinnovo dei rappresentanti dei comuni in seno alle assemblee generali delle associazioni dei comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e della L.R. 24 maggio 1986, n. 11, nell'ambito territoriale n. 8 l'assemblea generale dell'associazione dei comuni è integrata dagli attuali rappresentanti del comune di Arcevia nel consiglio della comunità montana "zona F" e nell'ambito territoriale n. 10 l'assemblea generale dell'associazione dei comuni è integrata dagli attuali rappresentanti dei comuni di Mergo e Rosora nel consiglio della stessa comunità montana "zona F".
2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione determina il numero dei rappresentanti di ciascun comune in seno all'assemblea dell'associazione dei comuni compresi nell'ambito territoriale n. 11, secondo le modalità previste dalla L.R. 24 maggio 1986, n. 11.
3. L'assemblea dell'associazione dei comuni compresi nell'ambito territoriale n. 11 e gli organi di gestione sono eletti entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Il personale adibito ai presidi e servizi sanitari nei comuni di Arcevia, Mergo e Rosora è assegnato alle USL nel cui ambito territoriale i comuni stessi entrano a far parte.
2. I beni mobili, immobili e le attrezzature di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di proprietà dei comuni di Arcevia, Mergo e Rosora sono affidati alla gestione delle USL nel cui ambito territoriale i comuni stessi entrano a far parte, con vincolo di destinazione alle USL stesse.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa e sentita la competente commissione consiliare, emana le direttive relative all'assegnazione del personale e dei beni di cui al presente articolo, fissando al contempo i criteri per la revisione delle piante organiche da parte delle USL. Al personale interessato al trasferimento è riconosciuta la facoltà di optare per l'unità sanitaria locale di precedente appartenenza da esercitarsi con le modalità stabilite dal medesimo atto.