Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 14 giugno 1988, n. 22 |
Titolo: | Completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 23 giugno 1988, n. 73) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Edilizia abitativa |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
1. La Regione provvede con la presente legge al completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo di cui all'articolo 4, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come disciplinati dal titolo VI della L.R. 30 novembre 1983, n. 38,
1. Per le attività previste dall'art. 1 è autorizzata, per il triennio 1988-1990, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per gli anni 1989 e 1990.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo n. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 4 dell'elenco n. 1;
b) agli oneri di lire 200 milioni, relativi agli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo n. 5100101, all'uopo utilizzando gli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 4 dell'elenco n. 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1988, a carico del capitolo n. 2213106 che istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 con la denominazione "Spesa per il completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo" e con stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sono ridotti di lire 200 milioni.
1. Alle incombenze organizzative ed amministrative di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 8 settembre 1982, n. 36 ed al titolo IV della L.R. 30 novembre 1983, n. 38 provvede il servizio di edilizia pubblica.
2. Fino a quando non sarà provveduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, ai sensi della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, nell'ambito del servizio edilizia pubblica della giunta regionale è istituito l'ufficio gestione anagrafe dell'utenza, con il compito di provvedere alla formazione, aggiornamento e revisione degli elenchi dei cittadini di alloggi realizzati con il concorso o il contributo, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altri Enti pubblici, o che abbiano fruito del concorso o del contributo dello Stato per l'acquisto, la costruzione o il recupero di un alloggio, nonchè di accertare e certificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per i cittadini che intendono fruire di un mutuo comunque assistito dal contributo dello Stato o di altri Enti pubblici.
3. Il punto 2.0.18 della tabella "B" allegata alla L.R. 6 giugno 1980, n. 50 è così sostituito:
"2.0.18 Servizio edilizia pubblica
- ufficio edilizia pubblica;
- ufficio edilizia scolastica e ospedaliera;
- ufficio tutela pubbliche calamità causate da eventi sismici;
- ufficio gestione anagrafe utenza".
4. La voce "Servizio edilizia pubblica" della parte concernente "Materie di competenza dei servizi e degli uffici" della suddetta tab. "B" è così integrata:
"Ufficio gestione anagrafe utenza"
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice di proprietà di enti pubblici, dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà, dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, acquistare o recuperare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata;
- provvede ad accertare e certificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari di mutui assistiti dal contributo dello Stato;
- cura i rapporti con gli organi centrali dello Stato, per la trattazione degli adempimenti amministrativi, riguardanti l'anagrafe nazionale e regionale dell'utenza.
5. L'art. 11 della L.R. 8 settembre 1982, n. 36 è soppresso e sostituito dal seguente:
"L'ufficio elaborazione dati e l'ufficio statistiche del servizio informatica, in collaborazione con l'ufficio gestione anagrafe utenza, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi della L.R. 6 giugno 1980, n. 50, provvedono all'organizzazione ed al trattamento automatico degli archivi elettronici costituenti l'anagrafe regionale degli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonchè della definizione di riepiloghi ed "indicatori" statistici, che saranno periodicamente disponibili per i fabbisogni informativi della pubblica amministrazione, locale e centrale.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della L.R. 50/1980, così come modificato dalla L.R. 9 giugno 1983, n. 13, ridetermina il contingente del personale da assegnare al servizio edilizia pubblica.