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Atto:LEGGE REGIONALE 25 luglio 1988, n. 26
Titolo:Disciplina delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'assunzione del personale della Regione modifica dell'art. 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 luglio 1988, n. 90 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, così come modificato dall'articolo 5 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 5 e dalla L.R. 24 marzo 1987, n. 14 è sostituito dal seguente:
" Art. 10 - Commissioni di esame - Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale sono così composte:
1) da un docente universitario, con la qualifica almeno di associato o da un professionista iscritto da almeno otto anni in albi professionali, o da un magistrato, designato dalla giunta regionale, che ne assume la presidenza;
2) da tre esperti nelle materie oggetto di esame designati dalla giunta regionale, di cui uno scelto anche tra dirigenti regionali;
3) da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.
Per i concorsi concernenti posti per figure professionali specifiche del consiglio regionale le designazioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo sono effettuate dalla giunta regionale in conformità con le proposte dell'ufficio di presidenza.
Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della giunta regionale.
Il presidente e i membri delle commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica richiesta nei punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo.
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dell'impiego comunque determinata.
Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione.
I supplenti, che possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza secondo le disposizioni del precedente comma, devono avere la stessa qualifica degli effettivi.
I supplenti intervengono alle sedute della commissione nella ipotesi in cui l'assenza o l'impedimento degli effettivi siano permanenti.
Le commissioni giudicatrici possono essere integrate con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 500 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissione costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.
Ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici spettano i seguenti compensi lordi:
a) lire 600.000 per i concorsi a posti delle qualifiche funzionali dirigenziali;
b) lire 500.000 per i concorsi a posti delle altre qualifiche funzionali.
Ai presidenti delle commissioni spettano i compensi previsti dal comma precedente aumentati del 30%.
Quando i candidati presenti nella prima prova d'esame siano in numero superiore a 100, ma inferiore a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di lire 200.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300 l'assegno integrativo è di lire 300.000; quando superino comunque le 300 unità, l'assegno integrativo è di lire 500.000.
In caso di sostituzione di componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso così come determinato dai precedenti commi, spetta al titolare e al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali hanno partecipato.
Ai componenti e ai segretari delle commissioni e delle sottocommissioni spetta il rimborso delle spese con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20".


Art. 2

1. La presente legge si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della medesima.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.