Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 27
Titolo:Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 luglio 1988, n. 90 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario




Art. 1

1. Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1988 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli - Rimini Nord per l'anno 1988 anche con alternanza di entrata ed uscita per casello intermedio ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1988, apposita convenzione con la "Autostrada - Concessione e Costruzioni Autostrade SpA" e definire, come negli anni precedenti, con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico, l'assunzione e ripartizione degli oneri, le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dall'articolo 1.

Art. 3

1. L'assunzione degli oneri previsti dall'articolo 2 decorre dal 4 luglio 1988 al 20 agosto 1988.
2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al comma 1 nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo per l'anno 1988.

Art. 4

1. Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni per l'anno 1988.
2. I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico alla tesoreria della Regione la quale provvede al relativo versamento alla "Autostrade - Concessione e Costruzioni Autostrade S.p.A."
3. Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo di entrata 6400016 "Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14", le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 1.700 milioni.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 "Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A 14", le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 1.700 milioni.
5. La giunta regionale è autorizzata a procedere alla compensazione amministrativa con quelle amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza, stabilite secondo i criteri di cui all'articolo 2 della L.R. 12 dicembre 1982, n. 44, all'articolo 2 della L.R. 15 luglio 1983, n. 18, all'articolo 2 della L.R. 16 agosto 1984, n. 21, all'articolo 2 della L.R. 30 aprile 1985, n. 25, all'articolo 2 della L.R. 26 giugno 1986, n. 16, all'articolo 2 della L.R. 9 giugno 1987, n. 27 e all'articolo 2 della presente legge.
6. Per la corresponsione alla Società autostrade della quota parte dei pedaggi facente carico alla Regione, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.700 milioni.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco.
8. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 6 sono iscritte a carico del capitolo 2222119 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 con la denominazione "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1988" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.700 milioni.
9. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti di lire 1.700 milioni.