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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 1988, n. 33
Titolo:Contributi straordinari all'ente autonomo della calzatura marchigiana.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 agosto 1988, n. 91 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo della Calzatura Marchigiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, di cui:
a) lire 200 milioni nell'anno 1988;
b) lire 400 milioni nell'anno 1989;
c) lire 400 milioni nell'anno 1990;
di cui 500 milioni destinati all'acquisto di impianti e di attrezzature nonchè per le altre attività di istituto e 500 milioni destinati alla realizzazione di un progetto per la fornitura di servizi reali alle imprese. Il progetto è definito e approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 90 giorni.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione della certificazione del bilancio consuntivo dell'ente alla data del 31 dicembre 1986 ed alla approvazione del progetto di cui al precedente comma 1.

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 2 della L.R. 4 agosto 1982, n. 28 è così sostituito:
"Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per il triennio 1982/1984, la spesa complessiva di lire 4 miliardi, nella misura di lire 2 miliardi per l'anno 1982, di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 1 miliardo per l'anno 1984, da destinare: quanto a lire 2 miliardi per la costruzione di un nuovo padiglione nel quartiere fieristico, località Campanare di Pesaro, della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pesaro; quanto a lire 1 miliardo al completamento del primo stralcio per la realizzazione delle strutture fieristiche dell'ente autonomo Fiera di Ancona e quanto a lire 1 miliardo per interventi di manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature mobili relativi alla sede e ai padiglioni fieristici dell'Ente Autonomo della Calzatura Marchigiana di Civitanova Marche".

2. La denominazione del capitolo 3212202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è così modificata: "Contributi per la ristrutturazione, costruzione, completamento, manutenzione straordinaria e acquisto di attrezzature mobili per le sedi e i padiglioni degli enti fieristici".

Art. 3

1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1, comma 1, si provvede nel modo che segue:
a) alla spesa di lire 200 milioni, relativo all'anno 1988, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1, e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 4 dell'elenco n. 4;
b) alla spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990: quanto a lire 100 milioni per ciascuno dei detti anni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 11 dell'elenco 1, e quanto a lire 300 milioni, per ciascuno degli stessi anni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando quota parte degli accantonamenti di cui alla partita n. 4 dell'elenco 4.

2. Le somme occorrenti per l'erogazione delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte, per l'anno 1988, a carico del capitolo 3212205, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, con la denominazione "Contributo straordinario all'Ente Autonomo della Calzatura Marchigiana per l'acquisto di impianti ed attrezzature, nonchè per le altre attività di istituto" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.