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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1988, n. 34
Titolo:Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.
Pubblicazione:( B.U. 11 agosto 1988, n. 95 bis)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario




Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 15 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le norme del Regolamento interno del consiglio regionale, sono assegnati un contributo fisso di lire 1.000.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di lire 400.000 mensili per ogni consigliere.
2. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti a partire dall'1 gennaio 1988.

Art. 2

1. All'erogazione dei contributi provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a rate mensili.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione illustrativa dell'impiego dei fondi erogati nell'anno precedente.
3. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 3

1. L'ufficio di presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico del bilancio del consiglio, e nei limiti da questo previsti, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessari all'attività dei gruppi, nonchè alla manutenzione dei beni.
3. L'arredpo e gli altri beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari.
4. Nel caso di avvicendamento il presidente uscente restituisce quanto ricevuto in carico all'economo del consiglio regionale che provvede a darlo in carico al presidente subentrante.

Art. 4

1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale del ruolo unico regionale o di personale di cui al successivo articolo 6 entro i limiti seguenti:
a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale ed una alla 5a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
b) gruppi da quattro a sei consiglieri: tre unità , di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale ed una alla 5a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
c) gruppi da sette a dieci consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, una alla 6a qualifica funzionale ed una alla 5a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
d) gruppi con oltre dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, due alla 6a qualifica funzionale ed una alla 5a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori.


Art. 5

1. Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede all'assegnazione ai gruppi stessi del personale di ruolo che vi consenta. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale, l'assegnazione è disposta dalla giunta regionale.
2. Il personale regionale di ruolo assegnato ai gruppi presta servizio alle dipendenze funzionali del presidente del gruppo secondo le modalità concordate tra l'ufficio di presidenza e i gruppi stessi.
3. In caso di assenze, consentite dalla vigente legislazione, del personale assegnato ai gruppi superiori a 30 giorni, i gruppi possono richiedere all'ufficio di presidenza la sostituzione del personale con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 6

1. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente articolo 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione:
a) di personale comandato dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale;
b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo.

2. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la giunta regionale, su richiesta dell'ufficio di presidenza del Consiglio, cui i gruppi fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.
3. Al personale comandato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 5.
4. Il rapporto con il personale esterno è costituito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonchè il relativo corrispettivo economico. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.
5. Per i compensi al personale esterno viene corrisposto un importo equivalente al costo del dipendente regionale di pari qualifica e funzione non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato.

Art. 7

1. Per la corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 450 milioni iscritti al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari".
2. Le spese previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.
3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

1. Le leggi regionali 20 luglio 1973, n. 17; 8 marzo 1979, n. 11; 8 marzo 1979, n. 12 e 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli articoli 8 e 10, sono abrogate.