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Atto:LEGGE REGIONALE 22 agosto 1988, n. 35
Titolo:

Riordino dell'ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM).

Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1988, n. 100)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22, l.r. 14 gennaio 1997, n. 9, questa legge è abrogata, fatta eccezione per il comma 1 dell'articolo 27.


Sommario


Art. 1 (Natura e finalità dell'ente)
Art. 2 (Interventi per lo sviluppo agricolo e funzioni di organismo fondiario)
Art. 3 (Sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo produttivo in agricoltura)
Art. 4 (Attività promozionale e valorizzazione dei prodotti agricoli)
Art. 5 (Organi statutari)
Art. 6 (Composizione del consiglio di amministrazione)
Art. 7 (Compiti del consiglio di amministrazione)
Art. 8 (Funzionamento del consiglio di amministrazione)
Art. 9 (Il presidente)
Art. 10 (Il comitato esecutivo)
Art. 11 (Il collegio dei revisori dei conti)
Art. 12 (Incompatibilità e decadenza)
Art. 13 (Indennità)
Art. 14 (Programmi di attività e ordinamento contabile)
Art. 15 (Approvazione delle delibere)
Art. 16 (Vigilanza)
Art. 17 (Patrimonio)
Art. 18 (Struttura operativa)
Art. 19 (Direttore generale)
Art. 20 (Competenze dei servizi)
Art. 21 (Consulenze)
Art. 22 (Formazione degli atti)
Art. 23 (Responsabili dei servizi degli uffici e delle sezioni)
Art. 24 (Contingente del personale)
Art. 25 (Finanziamenti)
Art. 26 (Disposizioni transitorie)
Art. 27 (Abrogazioni e rinvio)
Allegati



1. In attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386 e in conformità all'articolo 52 dello Statuto regionale, l'ente di sviluppo nelle Marche, istituito con D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 253 e trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, assume la denominazione di Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche ed è ente regionale di diritto pubblico.
2. L'ente è strumento operativo della Regione ed esercita le sue attribuzioni nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive della Regione.
3. L'ente presta altresì, su richiesta, consulenza e assistenza per studi e progettazioni in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali ed ad altri organismi pubblici operanti in agricoltura.
4. L'ente opera in tutta la regione e ha sede in Ancona.


1. L'ente fornisce servizi nel campo dell'assistenza tecnica, della divulgazione agricola e sperimentazione agraria, con specifica attenzione per l'agricoltura biologica e biodinamica.
2. Svolge le attività di cui all'articolo 3 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e successive modificazioni.
3. Cura, altresì, la predisposizone e la diffusione dell'uso delle carte geopedologiche, gli adempimenti connessi alle attività agrometereologiche, la sperimentazione e divulgazione delle energie alternative.
4. Esercita sul territorio regionale le funzioni in materia di fitopatologia già di competenza dell'Osservatorio delle Malattie delle Piante di Pescara.
5. Esercita le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione statale e regionale.
6. Favorisce la formazione, l'organizzazione e il consolidamento di imprese familiari coltivatrici, singole o associate. In particolare promuove iniziative e strutture che favoriscano l'inserimento dei giovani nell'attività agricola.
7. Realizza, ai sensi del capo II del D.P.R. 23 giugno 1968, n. 948 e in armonia con i piani zonali, piani di riordino fondiario approvati dalla Regione; a tal fine assiste le imprese nella progettazione ed esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria e di organizzazione aziendale.
8. All'ente, inoltre, sono affidati i compiti spettanti alla Regione per gli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina nel territorio delle Marche.


1. L'ente collabora con le organizzazioni cooperative, professionali, sindacali e dei produttori, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative intese a promuovere e sviluppare la cooperazione e le altre forme associative. Può pertanto:
a) fornire alle cooperative e alle associazioni riconosciute dei produttori agricoli assistenza tecnica e amministrativa e favorire l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse comune;
b) assistere e favorire le cooperative nella realizzazione, acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature;
c) fornire alle cooperative ed alle associazioni agricole, su provvedimento della giunta regionale, assistenza economica e finanziaria, anche mediante anticipazioni per la realizzazione di impianti ed attrezzature e sulla concessione di prestiti e contributi agricoli;
d) partecipare, su richiesta delle cooperative agricole, al collegio dei revisori dei conti delle stesse;
e) assumere, previa autorizzazione della giunta regionale, quote di partecipazione in società di interesse agricolo.

2. Qualora siano carenti o inadeguate le iniziative dei produttori rispetto ai piani e programmi regionali e comprensoriali, la giunta regionale può affidare all'ente la realizzazione degli impianti, attrezzature e servizi di interesse comune previsti nei piani e programmi e autorizzarne la gestione nella fase di avviamento.
3. La giunta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, può autorizzare l'ente a gestire direttamente impianti e servizi di interesse comune per i produttori agricoli in caso di grave difficoltà o dissesto delle coopeative e di altri organismi che li gestiscono.
4. In ogni caso la gestione degli impianti o servizi deve essere affidata o riaffidata entro tre anni a produttori associati.
5. Le gestioni dirette di impianti collettivi e di servizi da parte dell'ente sono considerate ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 386/76 imprese agricole a tutti gli effetti.
6. L'ente può far ricorso al credito agrario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.


1. L'Ente promuove le attività volte alla individuazione, presentazione, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli.
2. Partecipa direttamente e con i produttori agricoli alle manifestazioni, in Italia ed all'estero, volte alla valorizzazione delle produzioni agricole.
3. Favorisce la partecipazione a fiere e mercati dei produttori agricoli, specialmente nella fase della prima introduzione.
4. Svolge indagini e studi al fine di conoscere la evoluzione dei mercati e di programmare le attività promozionali conseguenti.


1. Gli organi dell'ente sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.



1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto, oltre che dal presidente dell'ente, da:
a) 10 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sette;
b) 3 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi e designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) 12 consiglieri designati dalle organizzazioni professionali sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentatività di ciascuna di esse a livello regionale;
d) 1 consigliere in rappresentanza del personale in servizio designato mediante assemblea convocata dal presidente dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione scade con il consiglio regionale. Esso viene rinnovato entro i successivi quattro mesi e, comunque, rimane in carica fino al suo rinnovo.
3. Le modalità relative alla identificazione delle organizzazioni regionali più rappresentative e alla ripartizione della rappresentanza fra le stesse sono definite dal consiglio regionale, su proposta della giunta, almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione dell'ente.
4. In mancanza della designazione dei rappresentanti da parte degli organismi indicati alla lettera c) del comma 1, entro quaranta giorni dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno 2/3 dei membri assegnati.


1. Spetta al consiglio deliberare:
a) i piani e programmi dell'ente;
b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
c) i regolamenti dell'ente;
d) i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente;
e) l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;
f) l'accettazione e la cancellazione di ipoteche;
g) l'accettazione di donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione della giunta regionale;
h) le transazioni;
i) le spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
l) l'assunzione, previa autorizzazione della giunta regionale, di quote di partecipazione in società di interesse agricolo;
m) gli acquisti, le alienazioni, gli appalti e, in generale, tutti i contratti che superino per valore il limite di lire centocinquantamilioni.

2. Gli atti di cui ai punti a), b), c) e d) sono di competenza esclusiva del consiglio e non sono delegabili.


1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce in via straordinaria ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o di due componenti del comitato esecutivo o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso. Si riunisce altresì su motivata richiesta del presidente della giunta regionale.
2. Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.


1. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio regionale e sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. Il presidente e il vicepresidente durano in carica quanto il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni, compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti dell'ente e sovrintende alla gestione dell'ente stesso. Compie, altresì, tutti gli atti di amministrazione che gli vengono demandati dal consiglio e dal comitato esecutivo dell'ente, nonchè dalla giunta regionale, nei limiti e con le modalità che i suddetti organi stabiliscono di volta in volta.
3. Il vicepresidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del presidente.


1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione con voto limitato a tre.
2. Il comitato esecutivo è l'organo propulsivo e di preparazione dell'attività del consiglio; ne attua gli indirizzi e le deliberazioni; adotta i provedimenti connessi con le attribuzioni ad esso delegate dal consiglio; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge e dai regolamenti al consiglio.
3. Gli atti assunti dal comitato esecutivo sono comunicati dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
4. Il comitato può assumere, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, esclusi quelli attinenti alle competenze esclusive e indelegabili del consiglio stesso. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti a ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.


1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da:
a) presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;
b) 2 membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra;
c) 2 membri effettivi designati rispettivamente dal ministro dell'agricoltura e foreste e dal ministro del tesoro.

2. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
3. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio, il rendiconto generale e le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
c) elabora una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente, da trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, alla giunta regionale.

4. Il collegio dei revisori si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni due mesi; i relativi verbali con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, sono trasmessi anche alla giunta regionale.
5. I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
6. Il presidente del collegio può altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.


1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono avere parte in aziende e imprese che, anche operando al di fuori della regione, forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso.
2. Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti: i consiglieri regionali, i sindaci ed assessori comunali, i presidenti e gli assessori provinciali, i presidenti delle associazioni dei comuni e delle comunità montane e i membri degli organi esecutivi di tali enti, i componenti dei consigli di amministrazione di altri enti regionali.
3. Non possono altresì far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti i dipendenti regionali e comunque in servizio presso l'ente, ad eccezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 6, lettera d).
4. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente che non partecipino, nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo organo, decadono dall'ufficio. Le cause sopravvenute di incompatibilità previste dal presente articolo comportano egualmente la decadenza a norma dei successivi commi.
5. La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, previa comunicazione dell'organo di cui fa parte, con facoltà di controdeduzioni nei dieci giorni successivi.
6. La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta, previa delibera della giunta medesima. La dichiarazione di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6, lettere c), d) e dei membri del collegio dei revisori dei conti di designazione ministeriale è pronunciata, previa delibera della giunta regionale, dal presidente della giunta e comunicata agli organismi di designazione e ai ministeri competenti.
7. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti avviene con la stessa procedura prevista per la nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.


1. Al presidente, al vicepresidente ed ai componenti del comitato esecutivo compete una indennità mensile pari rispettivamente a lire 2.500.000, a lire 1.500.000 ed a lire 900.000.
2. Ai medesimi, residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell'ente, è corrisposto per ogni seduta un rimborso forfettario mensile delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media pari al doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.
3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità di presenza per ogni giornata seduta di lire 50.000.
4. Ai medesimi, residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell'ente, è corrisposta per ogni giornata seduta una indennità di missione forfettaria di lire 15.000 oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente.
5. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori dei conti, compete un emolumento mensile pari rispettivamente al 40% e al 25% dell'indennità di carica attribuita al presidente dell'ente. Ai medesimi compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.
6. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, per le missioni effettuate in relazione alla funzione esercitata, spetta il trattamento previsto a favore dei consiglieri regionali.


1. L'ente opera sulla base di programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporsi all'approvazione della Regione contestualmente alla deliberazione di adozione dei bilanci preventivi.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ente, in conformità alle norme contenute nella L.R. 30 aprile 1980, n. 25, disciplina con apposito regolamento di contabilità la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici, all'amministrazione del patrimonio e ai contratti.


1. Tutte le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, anche se delegate al comitato esecutivo, e quelle di competenza del comitato esecutivo concernenti il personale e il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 21 della presente legge sono soggette ad approvazione della giunta regionale.
2. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le deliberazioni indicate nel comma 1 diventano esecutive, se nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle medesime, la giunta regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento.
3. Il termine è interrotto se, prima della scadenza, la giunta regionale chieda il riesame dell'atto, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso all'unanimità dei componenti. In tal caso l'atto viene trasmesso alla giunta regionale entro tre giorni dalla sua adozione.
5. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono approvati con le modalità previste dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
6. In deroga all'articolo 53 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le variazioni al bilancio di previsione sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commsisione consiliare competente in materia finanziaria.
7. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.
8. L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.
9. Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.
10. Entro lo stesso termine la giunta regionale può, altresì, chiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
11. Qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco, la giunta non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.


1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, e ne coordina le attività affidate con quelle delegate agli enti locali.
2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente;
b) provvedere, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento degli atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne riufiutino o ne ritardino l'adempimento.

3. Può inoltre sciogliere il consiglio di amministrazione dell'ente, su conforme deliberazione della giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze per atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per altre attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente. Con la procedura di cui sopra può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. Su conforme deliberazione del consiglio regionale, può revocare il presidente dell'ente per violazione di leggi e regolamenti, per persistenti inadempimenti per atti dovuti e per accertate gravi irregolarità.


1. Il patrimonio dell'ente è costituito da:
a) attività e passività finanziarie;
b) beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni di natura;
c) beni destinati al servizio dell'ente e altre attività non disponibili;
d) passività consolidate e passività diverse;
e) fondo di dotazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 253.

2. I beni costituenti il patrimonio dell'ente sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.


1. La struttura operativa dell'ente è articolata in:
a) direzione generale;
b) servizi;
c) uffici;
d) sezioni.



1. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente e dura in carica quanto il consiglio medesimo.
2. Il direttore generale è scelto fra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale ed in possesso dei comprovati requisiti tecnico-professionali.
3. L'incarico di direttore generale può essere revocato con provvedimento motivato con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Al direttore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità pari a quella prevista dalla lettera a) dell'articolo 78 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
5. L'incarico di direttore generale, con le stesse modalità fissate dal comma 1, può essere conferito con contratto a termine di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione, a un esperto o professionista estraneo all'amministrazione.
6. In tal caso è attribuito all'incaricato un compenso omnicomprensivo annuo pari alla retribuzione iniziale prevista per il personale regionale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, aumentata di una somma non superiore al 20% e dell'importo corrispondente alla indennità integrativa speciale.
7. Il direttore è responsabile della direzione generale, esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e firma, congiuntamente al presidente, i relativi verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma del presidente e del direttore generale.
8. Il direttore generale è responsabile del personale e del buon funzionamento della struttura operativa, sovraintende all'attività dei servizi anche mediante riunioni periodiche dei responsabili, predispone i piani ed i programmi di attività, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti per l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita le altre funzioni demandategli dei regolamenti dell'ente stesso.
9. In caso di assenza e/o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono svolte dal dirigente della seconda qualifica funzionale con maggiore anzianità di qualifica tra quelli assegnati all'ente e in caso di parità di anzianità di qualifica, dal dirigente più anziano di età.


1. La struttura operativa dell'ente si compone:
a) del Servizio Sviluppo Agricolo Il servizio ha competenza in materia di assistenza tecnica, comprese la difesa fitosanitaria e l'agrometeorologia, di divulgazione agricola, sperimentazione agraria ed attività fondiaria;
b) del Servizio Cooperazione Il servizio collabora con il sistema cooperativo ed associativo per la realizzazione dei programmi e di iniziative volti allo sviluppo e al consolidamento dell'associazionismo, fornendo, tra l'altro, assistenza amministrativa, fiscale ed imprenditoriale. Attua tutte le iniziative volte alla migliore organizzazione della produzione ed alla esaltazione della qualità;
c) del Servizio Valorizzazione della Produzione. Il servizio promuove le attività nel campo della individuazione, presentazione e valorizzazione della produzione agricola.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce l'articolazione della direzione generale e dei servizi in uffici e sezioni e ne determina le competenze. Può istituire centri di intervento periferici. I relativi provvedimenti sono sottoposti ad approvazione della giunta regionale.
3. Il comitato esecutivo può costituire, anche tra il personale assegnato a servizi ed uffici diversi, gruppi di lavoro per la redazione di piani e progetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.


1. Il comitato esecutivo, con deliberazione motivata, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi connessi alle attribuzioni affidate all'ente e che non possono essere svolti dai propri uffici.


1. Ai fini della individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni, ogni provvedimento amministrativo di competenza del presidente e del comitato esecutivo, è oggetto di istruttoria da parte del competente ufficio.
2. Il responsabile dell'ufficio rimette, tramite il dirigente del servizio, al direttore generale uno o più proposte di atto amministrativo da lui sottoscritte con allegati i pareri necessari a norma di legge, ovvero la documentazione della avvenuta richiesta.
3. Il responsabile del servizio provvede a dar corso alle proposte ovvero ne dispone la restituzione all'ufficio per l'ulteriore istruttoria, con le indicazioni che ritenga eventualmente necessarie. Le operazioni e le valutazioni tecniche coinvolgono esclusivamente la responsabilità di coloro che le hanno poste in essere.
4. Il dirigente del servizio è responsabile della proposta di atto amministrativo trasmessa al direttore generale.
5. Il direttore generale correda la proposta del proprio parere e la trasmette al presidente; può altresì presentare direttamente proprie proposte.
6. I provvedimenti del comitato esecutivo dell'ente assunti in difformità alle proposte del responsabile del servizio competente e/o del direttore esentano costoro dalle relative responsabilità.
7. E' fatta salva la possibilità che il comitato esecutivo deliberi indipendentemente da ogni istruttoria o proposta da parte del servizio competente e/o della direzione generale. Di tale circostanza è fatta menzione in delibera.


1. La responsabilità dei servizi è affidata a dipendenti del ruolo unico regionale, inquadrati nella seconda qualifica funzionale dirigenziale. La responsabilità dei servizi è attribuita dalla giunta regionale su proposta del comitato esecutivo dell'ente, sentito il direttore generale.
2. La responsabilità degli uffici è affidata a dipendenti del ruolo unico regionale, assegnati funzionalmente all'ente, inquadrati nella prima qualifica funzionale dirigenziale; essa viene attribuita dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, sentiti il responsabile del servizio competente ed il direttore generale.
3. La responsabilità delle sezioni è affidata a dipendenti del ruolo unico regionale, assegnati funzionalmente all'ente, inquadrati nell'ottava qualifica funzionale - funzionario -; essa viene attribuita dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, sentiti il responsabile del servizio competente ed il direttore generale.
4. La revoca degli incarichi avviene con le stesse procedure del conferimento.
5. Ai responsabili del servizio o dell'ufficio può essere conferita rispettivamente anche la responsabilità di uno degli uffici o di una delle sezioni in cui si articola il servizio o l'ufficio medesimo.
6. Le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti dei servizi e degli uffici dell'ente sono quelli stabiliti per i dirigenti dei servizi ed uffici regionali dalla legge regionale sulla organizzazione amministrativa e dalla legge regionale sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali.


1. Il terzo comma dell'articolo 6 della L.R. 8 giugno 1983, n. 13 è sostituito dal seguente:
"Nell'ambito del ruolo unico del personale regionale, il contingente assegnato all'ente è fissato in numero di 141 unità, di cui:
a) n. 4 alla seconda qualifica funzionale dirigenziale;
b) n. 10 alla prima qualifica funzionale dirigenziale;
c) n. 29 all'ottava qualifica funzionale;
d) n. 34 alla settima qualifica funzionale;
e) n. 41 alla sesta qualifica funzionale;
f) n. 5 alla quinta qualifica funzionale;
g) n. 12 alla quarta qualifica funzionale;
h) n. 6 alla terza qualifica funzionale.

2. Ferma restando la dotazione organica complessiva del personale di n. 1986 unità, la tabella B allegata alla L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 viene modificata come segue:
a) la dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale viene fissata in n. 53 unità;
b) la dotazione organica della prima qualifica funzionale viene fissata in n. 2 unità.

3. Il contingente del personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, di cui al comma 1 è comprensivo del posto di direttore generale dell'ente.
4. L'assegnazione del personale all'ente è effettuata dalla giunta regionale nell'ambito del contingente di cui al comma 1, numericamente ripartito nelle qualifiche e figure professionali elencate nell'allegato alla presente legge.
5. A seguito della sostituzione dei " livelli retributivi funzionali" con le "qualifiche funzionali" le figure professionali individuate nei vari livelli ed attribuite ai dipendenti regionali ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 6 giugno 1983, n. 13 costituiscono articolazioni delle corrispondenti qualifiche funzionali fino alla determinazione di nuovi profili professionali.
6. Il contingente della ottava qualifica funzionale, figura professionale 8.6 "assistente in controllo di gestione" previsto all'allegato alla presente legge in complessive numero quattro unità, viene ripartito per specifiche mansioni e titolo di studio come segue:
a) n. 1 per "assistente esperto in marketing" in possesso di diploma di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente, lo svolgimento delle attività:
a1) in materia di consulenza su qualsiasi tipo di impresa agricola, a livello industriale o commerciale, per la migliore organizzazione di vendita dei prodotti agricoli;
a2) nella determinazione dei piani di produzione;
a3) in ricerche di mercato;
a4) nei mezzi pubblicitari;
a5) nella ricerca dei canali di distribuzione;
a6) nelle forme di confezione;
a7) nei sistemi di trasporto;
a8) nell'attività di vendita ed acquisti;
a9) altre assimilabili per capacità professionali; conoscenze preliminari ed esperienza;
b) n. 1 per "assistente esperto in politiche di mercato" in possesso del diploma di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:
b1) nel campo delle analisi di mercato;
b2) nel campo della circolazione dei prodotti agricoli all'interno della Regione, sul territorio nazionale, nell'ambito della comunità europea e nei paesi extracomunitari;
b3) nelle discipline legislative nazionali, comunitarie ed extracomunitarie regolanti il movimento dei prodotti agricoli;
b4) nel campo delle negoziazioni;
b5) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze;
c) n. 2 "assistenti esperti in controllo di gestione" in possesso di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:
c1) nel campo della programmazione operativa in materia di organizzazione aziendale;
c2) in materia di contabilità aziendale agricola;
c3) in analisi di produttività e costi;
c4) in materie di controllo dei consumi;
c5) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

7. Il contingente dell'ottava qualifica funzionale, figura professionale 8.10 "assistente in materie ecologiche" previsto nell'allegato alla presente legge in complessive dodici unità viene ripartito per specifiche mansioni e titolo di studio come segue:
a) n. 2 "assistenti in pedologia" in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie e geologia per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:
a1) nel campo delle discipline sulle componenti fisiche, chimiche, minearologiche, biologiche, morfologiche ed evolutive del suolo;
a2) in materia di classificazione dei suoli e cartografia dei suoli;
a3) in materia di bonifica;
a4) in materia di proprietà fisico-meccaniche del terreno agrario;
a5) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;
b) n. 2 "assistenti chimico-agrari" in possesso di diploma di laurea in chimica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:
b1) nel campo delle discipline in chimica-agraria;
b2) in materia di costituenti chimici del terreno agrario e sue proprietà;
b3) in materia di concimazioni e fertilizzanti;
b4) in materia di economia della fertilità del terreno e delle piante;
b5) in materia di prodotti chimici diserbanti;
b6) in materia di prodotti antiparassitari, anticrittogamici ed insetticidi;
b7) in altre materie assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;
c) n. 2 "assistenti in materie biologiche" in possesso del diploma di laurea in biologia per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento di attività:
c1) nel campo delle discipline della biologia applicata in agricoltura;
c2) nel campo delle discipline idrogeologiche;
c3) nel campo delle discipline limnologiche;
c4) nel campo della biologia del suolo;
c5) in materia di innesti nei vegetali e del miglioramento genetico dei vegetali;
c6) in materia di parassitismo;
c7) in materia di ambiente montano e sua vita vegetale;
c8) in materia di ambiente montano e sua vita animale;
c9) in materia di conservazione del patrimonio di variabilità genetica;
c10) in altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze;
d) n. 2 "assistenti in enologia" in possesso di laurea in scienze agrarie oppure chimica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento dell'attività:
d1) in tema di ricerca, sperimentazione ed analisi dei vini;
d2) nella tecnica di fabbricazione, conservazione e miglioramento dei vini;
d3) in tema di consulenza alle cantine sociale ed alle organizzazioni collettive dei viticoltori e degli enopoli gestiti da consorzi o associazioni dei produttori per l'attivazione di un'enologia moderna e razionale per la produzione di vini genuini e di qualità;
d4) in altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;
e) n. 2 "assistenti fitopatologi" in possesso di laurea in scienze agrarie, in scienze naturali, in scienze biologiche per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:
e1) nel campo delle discipline in patologia vegetale;
e2) nel campo della entomologia agraria;
e3) in altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze;
f) n. 1 "assistente geologo" in possesso di laurea in geologia, per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:
f1) nel campo delle discipline geomorfologiche;
f2) in materia di azione morfogenetica delle acque correnti;
f3) in materia di riserva ed utilizzo delle acque sotterranee;
f4) in materia di conservazione e protezione dell'ambiente fluviale e dei torrenti;
f5) altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza;
g) n. 1 "assistente meteorologo" in possesso di laurea in fisica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attività:
g1) in materia di climatologia ed azione sulla vegetazione del territorio marchigiano;
g2) in materia di radiazioni ed effetti sulla vegetazione;
g3) in materia di meteorologia;
g4) altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza.

8. Il personale regionale di ruolo adibito alle funzioni di cui al comma 4 del precedente articolo 2 è assegnato funzionalmente alle dipendenze dell'Ente di Sviluppo Agricolo, fermo rimanendo il contingente organico di cui al comma 1.


1. Alle spese per il funzionamento e le attività dell'ente di provvede:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con i contributi stanziati nel bilancio della Regione per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi annuali di attività:
c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività e di opere previste dalle leggi regionali, statali e comunitarie;
d) con i proventi riscossi per servizi e attività;
e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati.



1. In attesa della attivazione di consorzi e cooperative agricole di garanzia e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, l'ente può prestare garanzie fidejussorie sui mutui di miglioramento.


1. Sono abrogate la L.R. 26 marzo 1975, n. 20 e la L.R. 24 novembre 1979, n. 41 e successive modificazioni; è altresì abrogate l'articolo 9 della L.R. 6 giugno 1980, n. 50.
2. Alla tabella "A" allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni è soppressa la parte riferita all'ente di sviluppo nella Marche.
3. Per quanto concerne non previsto dalla presente legge si applicano le diposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Allegati

Figure professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali dell'Ente di Sviluppo in Agricoltura delle Marche

Accanto alla qualifica vengono di seguito riportati la figura professionale, la descrizione, il relativo contingente ed il totale dei posti per qualifica.<br>

3o:

3.01 Operatore tecnico 5,

3.02 Operatore di stamperia 1, totale 6

4o:

4.01 Stenodattilografo archivista 5,

4.02 Centralinista 1,

4.05 Autista-meccanico 5,

4.07 Tecnico di registrazione e documentarista 1, totale 12

5o:

5.01 Operatore dei servizi generali 3,

5.02 Operatore tecnico 1,

5.03 Operatore di elaborazione dati 1, totale 5

6o:

6.01 Collaboratore amministrativo 11,

6.02 Contabile 3,

6.03 Collaboratore in materia di elaborazione dati 1,

6.04 Geometria - Perito agrario 20,

6.05 Perito industriale 5 di cui:

- indirizzo chimico, posti 3,

- indirizzo elettronico, posti 2,

6.07 Tecnico di Stampa 1, totale 41

7o:

7.01 Istruttore 4,

7.03 Istruttore in materie economiche e contabili 2,

7.04 Istruttore analista di organizzazione e di sistemi informativi 2,

7.05 Istruttore agronomo-alimentarista 6,

7.06 Istruttore in materie ecologiche 2,

7.07 Istruttore tecnico 18, totale 34

8o:

8.01 Assistente amministrativo 4,

8.02 Assistente legale 1,

8.05 Assistente in materie contabili economiche e finanziarie 2,

8.06 Assistente in controllo di gestione 4, di cui:

- n. 1 esperto in marketing,

- n. 1 esperto in politiche di mercato,

- n. 2 esperti in controllo di gestione,

8.07 Analista di organizzazione e di informatica 1,

8.09 Agronomo-alimentarista 4,

8.10 Assistente in materie ecologiche 12, di cui:

- n. 2 esperti in pedologia;

- n. 2 esperti in biologia;

- n. 2 esperti in chimica agraria;

- n. 2 esperti in enologia;

- n. 2 esperti in fitopatologia;

- n. 1 esperto in geologia;

- n. 1 esperto in meteorologia,

8.11 Ingegnere 1, totale 29