Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 agosto 1988, n. 36 |
Titolo: | Modificazioni e rifinanziamento della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 sugli interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato e successive modificazioni. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 1 settembre 1988, n. 103) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 39, l.r. 2 giugno 1992, n. 19. |
Sommario
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 è sostituito dal seguente:
"I comuni singoli o associati devono utilizzare totalmente i finanziamenti assegnati entro tre anni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione dell'anticipazione medesima e devono presentare, entro un anno dalla stessa data, la richiesta di erogazione delle anticipazioni destinate all'eventuale acquisizione dell'area o del fabbricato, nonchè alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori".
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 34 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"Sono ammissibili a contributo anche le assunzioni effettuate con contratto part-time con almeno il 50 per cento dell'orario ordinario. In tal caso il contributo è ridotto del 50%".
1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 35 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:
"Tale numero, confrontato con quello dichiarato con la presentazione della richiesta di contributo, deve risultare superiore almeno di tante unità quante sono quelle ammesse al beneficio del contributo regionale.
In tale computo non rientrano i casi di dimissioni volontarie di dipendenti con anzianità di servizio presso l'azienda superiore ai tre anni.
Il contributo è erogato a favore delle imprese artigiane entro sessanta giorni da ogni maturazione semestrale, con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa".
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, sono autorizzati, per il triennio 1988/1990, tre limiti di impegno di durata decennale di lire 450.000.000 ciascuno, aventi, rispettivamente, decorrenza dall'anno 1988, dall'anno 1989 e dall'anno 1990 e termine nell'anno 1997, nell'anno 1998 e nell'anno 1999, comportanti una spesa complessiva di lire 13.500.000.000.
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate annualmente alla cassa per il credito alle imprese artigiane e saranno da questa utilizzate per le finalità previste dai punti 1 e 2 del primo comma dell'articolo 9 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 con le stesse modalità stabilite nella convenzione stipulata in data 9 luglio 1985, n. 17595, per la gestione delle somme relative ai conferimenti per i seguenti decenni: 1988/1997 - 1989/1998 e 1990/1999.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 34 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 è autorizzata per il triennio 1988/1990 l'ulteriore spesa di lire 3.300.000.000 di cui:
a) lire 1.900.000.000 per l'anno 1988;
b) lire 1.200.000.000 per l'anno 1989;
c) lire 200.000.000 per l'anno 1990.
1. L'articolo 1 della L.R. 27 febbraio 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:
"Le imprese artigiane ammesse al contributo, a decorrere dalle assunzioni avvenute nel 1988, sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il quindicesimo giorni da ogni maturazione annuale del rapporto di lavoro, la certificazione attestante:
a) il rispetto del relativo contratto di lavoro;
b) la non interruzione del rapporto di lavoro;
c) il numero dei dipendenti in forza per ogni semestre maturato del rapporto di lavoro.
1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge pari a:
lire 2.350.000.000 per l'anno 1988;
lire 2.100.000.000 per l'anno 1989;
lire 1.550.000.000 per l'anno 1990;
lire 1.350.000.000 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997;
lire 900.000.000 per l'anno 1998;
lire 450.000.000 per l'anno 1999;
si provvede nel modo seguente:
a) per l'onere di lire 2.350.000.000, relativo all'anno 1988:
a1) quanto a lire 1.900.000.000, mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 15 dell'elenco n. 1 allegato al detto bilancio;
a2) quanto a lire 450.000.000 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3 allegato al detto bilancio;
b) per gli oneri di lire 2.100.000.000 e lire 1.550.000.000, relativi agli anni 1989 e 1990, mediante equivalenti riduzioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1988/1990, a carico dei capitoli 5100101 e 5100201, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alle partite n. 15 dell'elenco n. 1 e n. 5 dell'elenco n. 3 rispettivamente di lire 1.200.000.000 e lire 900.000.000 per l'anno 1989 e di lire 200.000.000 e lire 1.350.000.000 per l'anno 1990;
c) per gli oneri relativi agli anni dal 1991 al 1999, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamrnto del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono iscritte, rispettivamente:
a) per l'anno 1988, a carico del capitolo 3222204 e del capitolo 3223101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono aumentati, rispettivamente, di lire 450.000.000 e di lire 1.900.000.000;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti rispettivamente di lire 1.900.000.000 e lire 450.000.000.