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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1974, n. 20
Titolo:Finanziamenti di lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 agosto 1974, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di agevolare l'esecuzione di opere di completamento degli ospedali, già previste dalle leggi statali 3- 8.1949, n. 589 e 30- 5.1965, n. 574 non più finanziate, la Regione concede agli enti ospedalieri contributi costanti ventennali nella misura massima del 7 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.
Sono ammesse a godere dei benefici previsti dal comma precedente le opere necessarie per completare la costruzione di nuovi edifici ospedalieri, sostitutivi di vecchie sedi, e che abbiano già fruito dei contributi statali, nonché le opere di completamento dei complessi ospedalieri dirette a realizzare una migliore funzionalità delle parti già esistenti o a dare adeguata sistemazione a servizi già operanti e di obbligatoria istituzione, purché non comportino aumento dei posti-letto.
L'importo ammissibile a contributo non può superare il limite di L. 400.000.000 per gli ospedali regionali o provinciali e di L. 250.000.000 per gli ospedali zonali.

Art. 2

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La domanda di concessione del contributo deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa atta a documentare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge, nonché l'ammontare della spesa necessaria alla realizzazione delle opere.
La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo delle opere, l'onere per l'applicazione della imposta sul valore aggiunto, e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7 per cento del costo delle opere.

Art. 3

Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio.
Il presidente della giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza della concessione del contributo.

Art. 4

La giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici regionali, alla approvazione dei progetti delle opere, fissando il termine di inizio e di completamento dei lavori, e alla concessione del contributo regionale, sulla base del programma approvato.
La giunta regionale eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici del genio civile regionale.

Art. 5

I contributi annui costanti sono erogati con decreto del presidente della giunta, direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, ovvero agli enti ospedalieri beneficiari dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 6

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, per l'anno 1974, il limite di impegno ventennale di L. 300.000.000.
Alla copertura della spesa si fa fronte, per l'anno 1974, con i fondi stanziati sul cap. 2063102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, con la denominazione "Contributi costanti ventennali a enti ospedalieri per la esecuzione di opere edilizie a completamento degli ospedali" con lo stanziamento di L. 300.000.000.
Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente.
Le somme che al termine dell'anno finanziario 1974 risultassero disponibili potranno essere impegnate, per lo stesso titolo, nell'anno successivo.
All'onere di cui al primo comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2147001 - voce n. 17 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.