Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1988, n. 39 |
Titolo: | Modificazioni della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 recante provvedimenti per favorire nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 9 novembre 1988, n. 127) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 9, l.r. 9 settembre 1993, n. 22. |
Sommario
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è sostituita dalla seguente:
"d) le donne; il limite è ulteriormente elevato ad anni 50 per quelle aventi figli".
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti occupati nei progetti finanziati con la presente legge devono ricadere per il 60% nei limiti di età indicati al precedente articolo 1.".
1. L'articolo 3 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
"1. Sono ammessi altresì a contributo, limitatamente a quanto previsto dalla lettera a) del seguente articolo 6, progetti presentati da nuovi lavoratori autonomi nei settori produttivi ricadenti in aree di competenza regionale. Per accedere ai contributi i nuovi lavoratori autonomi devono avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, salve le elevazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 1.
2. Priorità è riconosciuta, a parità di condizioni, ai progetti presentati da lavoratrici autonome".
1. L'articolo 4 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
"1. Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da società e cooperative, già costituite con le caratteristiche di cui agli articoli precedenti, che promuovano occupazione aggiuntiva di giovani che rivestano qualifica di socio".
1. L'articolo 5 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
"1. I progetti di cui ai precedenti articoli devono contenere:
a) gli obiettivi produttivi e occupazionali;
b) la durata del progetto;
c) i mezzi materiali utilizzabili;
d) l'elenco nominativo degli associati che attuano il progetto ed il grado di qualificazione professionale da essi posseduto;
e) le spese presunte d'impianto e per le attrezzature;
f) le spese di gestione per un triennio;
g) l'eventuale godimento di altri benefici connessi sulla base di altre leggi statali o regionali;
h) ulteriori specificazioni stabilite nella direttiva applicativa annuale emanata dalla giunta regionale su parere della competente commissione consiliare.
2. Nella fase di progettazione e di avviamento delle attività i beneficiari della presente legge possono chiedere l'assistenza da parte delle comunità montane, degli enti strumentali della Regione e/o enti e organismi appositamente convenzionati con la Regione.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 le parole "contributi in conto capitale" sono sostituite dalle parole "anticipazioni, da restituirsi senza interessi".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 le parole "ai 50 milioni annui" sono sostituite dalle parole "a 80 milioni nel triennio".
1. Dopo l'articolo 6 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è aggiunto il seguente:
"Art. 6 bis
1. Per la concessione delle anticipazioni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 6, è istituito un fondo denominato "Fondo di rotazione per il prefinanziamento delle spese di impianto e di investimento per attrezzature delle imprese ammesse alle provvidenze di cui alla L.R. 7 ottobre 1987, n. 35".
2. Le anticipazioni concesse ai sensi della lettera a) comma 1 dell'articolo 6 sono restituite in cinque rate uguali con scadenza al 30 giugno di ciascun anno, con inizio dal secondo anno successivo a quello in cui l'anticipazione è stata erogata.
3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita per ciascuno degli anni 1989 e 1990 con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci per l'importo massimo, nel detto biennio, di lire 6 miliardi. Il fondo è alimentato, altresì, dalle somme che saranno rimborsate dai soggetti beneficiari delle anticipazioni".
1. L'articolo 7 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dai relativi progetti.
2. Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti provvede, entro i successivi novanta giorni, un apposito nucleo di valutazione, da costituirsi presso il servizio programmazione della Regione, formato:
dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro che lo presiede;
dal dirigente del servizio pluridisciplinare politiche dello sviluppo industriale, mercato del lavoro e formazione professionale e da tre esperti nominati dal consiglio regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità.
3. Il nucleo esprime parere motivato su tutti i progetti presentati in base agli effetti occupazionali previsti in relazione alle dimensioni dell'investimento e in base alla validità economica dell'iniziativa.
4. Ai componenti il nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, fissando in lire 130.000 l'indennità di presenza per ogni giornata di seduta.
5. La giunta regionale approva le graduatorie e ripartisce il finanziamento.
6. Le province, i comuni e le comunità montane possono concorrere al finanziamento dei progetti contribuendo alle spese di gestione con una quota di almeno il 10% per il primo anno e del 5% per il secondo e per il terzo. Il contributo dovrà essere calcolato sulla base della documentazione relativa al progetto ammesso al finanziamento e sarà erogato direttamente ai soggetti beneficiari. In questo caso agli enti contribuenti spetta il controllo sulla corretta esecuzione dei progetti. Essi propongono alla giunta regionale la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dagli enti stessi presso i soggetti beneficiari ricadenti nel proprio territorio".
1. Dopo l'articolo 8 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 è aggiunto il seguente:
" Art. 8 bis
1. Per i soggetti che hanno presentato un progetto non accolto per l'anno 1987 i limiti di età di cui al precedente articolo 1, sempre per il medesimo progetto, sono elevati di un anno."
1. All'articolo 9 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
" 4 bis.
La spesa complessiva di lire 6.000 milioni già autorizzata per effetto della lettera a) del comma 1 del presente articolo per l'anno 1987, si intende autorizzata, per l'anno 1990, per le finalità di cui alla presente legge.
4 ter.
Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 della presente legge già stabilite, per effetto delle lettere b) e c) dell'articolo 36 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17, rispettivamente in lire 4.500 milioni ed in lire 1.400 milioni, sono stabilite nei nuovi importi di lire 3.150 e di lire 2.750 milioni.
4 quater.
Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge per l'anno 1989 sono iscritte con la legge di approvazione del relativo bilancio nei capitoli corrispondenti ai capitoli 3211201 e 3211106 per l'importo rispettivamente di lire 3.600 milioni e lire 2.400 milioni".
1. Per l'anno 1988 le domande di cui al precedente articolo 8 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il medesimo termine i soggetti che abbiano presentato la domanda entro il 30 settembre 1988 sulla base dell'articolo 7 della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, hanno diritto ad integrare la documentazione presentata o a inoltrare nuova domanda.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.