Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 novembre 1988, n. 40
Titolo:Interventi a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 novembre 1988, n. 127)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 28, l.r. 5 gennaio 1994, n. 3.

Sommario





1. La Regione Marche, nell'ambito delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiugimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in collaborazione con i competenti organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre regioni, promuove iniziative e interventi per favorire il reinserimento dei lavoratori marchigiani emigrati e delle loro famiglie nel tessuto economico e sociale della regione, attua forme di solidarietà volte a conservare e tutelare fra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche.
2. La Regione promuove, inoltre, ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, iniziative dirette alla rimozione degli ostacoli all'inserimento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni di svantaggio sociale degli stessi, favorisce iniziative di promozione culturale tese al mantenimento dell'identità culturale, promuove forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.


1. Le provvidenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono riferiti agli emigrati marchigiani per origine e/o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore a 3 anni (considerato un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a 6 mesi) e che non siano rientrati da più di 3 anni e agli stranieri immigrati provenienti dai paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della regione per motivi di lavoro e di studio.
2. Per coloro che rimpatriano si considera la residenza all'atto del rientro.
3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Sono altresì considerati emigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, purchè cittadino italiano.


1. La giunta regionale, su proposta della consulta di cui all'articolo 4, approva e trasmette al consiglio regionale, entro il 31 dicembre, il programma annuale di interventi previsti dalla presente legge, da realizzarsi nell'anno successivo.
2. Il consiglio regionale approva il programma entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Nel programma sono previste le condizioni e le modalità per la concessione delle provvidenze e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonchè l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento e i criteri per la predisposiizone ed erogazione dei servizi di competenza dei comuni.


1. E' istituita la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione con sede presso la giunta regionale.


1. La consulta è composta da:
a) il presidente della giunta regionale che la presiede o da un suo delegato nominato anche al di fuori del consiglio regionale;
b) tre consiglieri regionali;
c) quattro rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dalla sezione regionale dell'unione province d'Italia;
d) quattro rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani;
e) tre rappresentanti delle comunità montane designati dalla sezione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
f) venti rappresentanti degli emigrati, designati unitariamente dalle proprie organizzazioni operanti all'estero, di cui cinque extra europei; le organizzazioni europee non potranno designare più di tre rappresentanti ciascuna;
g) dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale, che svolgano attività in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie, favorendo la presenza di ex-emigrati;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
i) tre rappresentati degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, operanti a livello nazionale;
l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, artigiani, commercianti e agricoltori maggiormente rappresentative;
m) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
n) un rappresentante della direzione generale emigrazione e affari sociali del ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;
o) sei rappresentanti dei lavoratori immigrati extra-comunitari, designati dalle organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative, operanti a livello regionale;
p) tre rappresentati delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione;
q) un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale per le Marche.



1. La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione ha il compito di:
a) proporre alla giunta regionale il programma annuale di cui all'articolo 3;
b) formulare proposte, nell'ambito delle competenze regionali, per gli interventi di carattere economico, culturale e sociale in favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati;
c) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini riguardanti il fenomeno migratorio nelle cause e negli effetti che esso determina sull'economia, sulla vita sociale della regione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e degli immigrati stranieri e delle loro famiglie;
d) suggerire la promozione e la partecipazione ad incontri e a iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le altre regioni italiane, le associazioni e le istituzioni interessate;
e) formulare proposte per iniziative volte a tutelare e conservare fra gli emigrati e i loro discendenti il valore della idendità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti con le Marche;
f) agire in collegamento con le consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti e accordi con il governo e con gli organismi comunitari;
g) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari, provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti civili dei migranti, nell'ambito delle competenze regionali;
h) segnalare alla giunta regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo culturale, scolastico, sanitario e abitativo e a salvaguardare i diritti civili degli immigrati stranieri e delle loro famiglie;
i) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa consulta dai competenti organi della Regione.



1. La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.
2. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione.
3. A tal fine il presidente della giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 5, la designazione dei membri di rispettiva competenza.
4. Le designazioni debbono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.
6. I componenti della consulta svolgono le loro funzioni fino al rinnovo della consulta stessa.
7. Alla sostituzione per qualunque causa dei componenti della consulta si provvede con le stesse modalità relative alla loro nomina.
8. Il presidente della consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessate agli argomenti posti in esame; la consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.
9. Spetta al presidente della consulta convocare e presiedere la consulta stessa almeno ogni quattro mesi.
10. Le riunioni della consulta sono valide allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
11. La consulta può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/ 3 dei suoi componenti.


1. Nella sua prima seduta la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione provvede alla costituzione del comitato di presidenza che è composto dal presidente della stessa, che la presiede, e da 10 membri eletti tra i componenti della consulta, di cui un vicepresidente e un segretario.
2. La durata in carica del comitato di presidenza coincide con quella della consulta.
3. Il comitato di presidenza:
a) collabora con proposte e pareri alla predisposizione del programma di attività della consulta e alla sua realizzazione.
b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla consulta, salvo rettifica della consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
d) svolge funzioni di rappresentanza della consulta;
e) fissa la convocazione e l'ordine del giorno della consulta.



1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e con le disponibilità finanziarie determinate dall'articolo 10, sono predisposti, anche avvalendosi degli enti locali e delle associazioni degli emigrati e degli immigrati, ed in concorso anche con programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli stranieri immigrati e dei loro familiari, i seguenti interventi:
a) la Regione eroga contributi agli emigrati e agli immigrati in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, che intendano avviare, nel territorio regionale, attività produttive in forma singola o cooperativistica, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo. Il contributo, in conto capitale, è concesso per investimenti finalizzati allo svolgimento dell'attività e secondo le indicazioni contenute nel programma annuale di cui al comma 3 dell'articolo 3;
b) la giunta regionale, su proposta dei comuni interessati, determina, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, una riserva non eccedente il 10% degli alloggi che compongono il programma, onde sopperire alle necessità abitative degli emigrati che abbiano fatto ritorno in comuni della regione da non oltre tre anni alla data di pubblicazione dei bandi per l'assegnazione degli alloggi.
Gli alloggi facenti parte della riserva così stabilita sono assegnati con procedura di urgenza.
La Regione, nell'ambito dei programmi per l'assegnazione dei mutui individuali o dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25; 25 marzo 1982, n. 94; 5 aprile 1985, n. 118, o da altre leggi rivolte a finanziare l'accesso alla prima abitazione, attribuisce agli emigrati che entro tre anni dalla data del loro rientro partecipino agli appositi bandi di concorso ad avvisi pubblici, un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie.
Nel caso in cui venga predeterminata una aliquota di mutui assistiti dal contributo erariale, ovvero di contributi a fondo perduto, agli emigrati che alla data del bando o avviso abbiano i prescritti requisiti, è assegnata una aliquota non inferiore al 10%;
c) la Regione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti ed istituzioni, cura, al fine di consentire la conoscenza diretta delle Marche, l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi di studio dei figli degli emigrati e promuove iniziative di turismo sociale per gli emigrati anziani.
I programmi relativi sono definiti annualmente dalla giunta regionale, su proposta della consulta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge;
d) la Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore della identità culturale della terra d'origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche. A tal fine la regione, di intesa con il Governo, promuove e favorisce la realizzazione, nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine marchigiana e in particolare dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche.
La regione promuove, altresì , idonee iniziative culturali a favore degli stranieri immigrati, agevolandone anche l'associazionismo.
Tali iniziative potranno essere assunte anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, altre istituzioni culturali e le associazioni degli emigrati all'estero riconosciute dalla consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;
e) la giunta regionale, su proposta della consulta, è autorizzata a effettuare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè alla migliore conoscenza dei fenomeni migratori;
f) la Regione promuove d'intesa con i comuni capofila delle USL la costituzione di centri per l'immigrazione al fine di dare informazioni, istruzioni riguardanti le condizioni di vita e lavoro e qualsiasi altro sostegno di cui gli immigrati abbiano bisogno per un loro inserimento.
g) la Regione, riconosce e sostiene associazioni, federazioni, enti ed istituzioni che operano in Italia e all'estero con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati marchigiani, degli immigrati stranieri e loro famiglie, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore della identità culturale della terra di origine e sviluppare i rapporti con le comunità marchigiane all'estero.
A tal fine la giunta regionale, su conforme proposta della consulta, riconosce le associazioni, federazioni, enti e istituzioni, fatti salvi gli organismi già presenti in consulta, che abbiano sede nella regione e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuità. Per ottenere il riconoscimento deve essere presentata domanda al presidente della giunta regionale corredata di:
1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
2) documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento delle loro funzioni a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati.
In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nella regione e nelle altre regioni, la loro struttura, le modalità di elezione e di scadenza dei loro organi direttivi;
3) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta fra e per gli emigrati marchigiani e gli stranieri immigrati nella regione, risalente almeno al quinquennio precedente la domanda.
Il vincolo dei cinque anni di operato precedente alla domanda non si applica alle associazioni che operano a favore degli stranieri immigrati e loro famiglie.
La giunta regionale, sentito il parere della consulta, è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, federazioni, enti e istituzioni di cui sopra, che svolgono le attività indicate nella presente legge;
h) la Regione istituisce ed eroga a favore degli emigrati e degli immigrati e dei loro familiari privi di mezzi, assegni di studio per favorire la frequenza di corsi universitari, nelle Marche, o, ove detti corsi non fossero presenti nelle Marche, anche al di fuori del territorio regionale, purchè in assenza di analoghi contributi o provvidenze. L'istituzione dei contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati dalla giunta regionale attraverso il programma annuale di cui all'articolo 3 della presente legge;
i) la Regione attua, tramite i comuni, interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli emigrati e degli immigrati e loro familiari in disagiate condizioni economiche che rientrino definitivamente nelle Marche, concedendo in particolare:
1) contributi a titolo di concorso per le spese di viaggio sostenute per se e per i propri familiari;
2) contributi a titolo di concorso nelle spese di trasporto delle salme degli emigrati e/o loro familiari, purchè in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni varie, ai paesi di origine delle Marche;
3) contributi agli emigrati e loro familiari a titolo di concorso nelle spese sostenute nella temporanea permanenza in patria per motivi familiari o di salute, purchè in assenza di analogo contributo;
l) la Regione, tramite i comuni, allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati o rimpatriati, nonchè il superamento di difficoltà specifiche degli emigrati che rimpatriano dopo una lunga permanenza all'estero e degli stranieri immigrati, predispone ed eroga, sia in collegamento alle stesse svolte a livello di distretto scolastico, e sempre nel rispetto delle competenze della autorità scolastica, i servizi necessari quali: assistenza per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi di lingua e cultura italiana, in particolare per gli stranieri immigrati.
Il programma di cui all'articolo 3 specifica le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi di cui al presente articolo.



1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, relativo agli anni 1989 e successivi, sarà stabilito con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per gli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle disponibilità ascritte a carico del capitolo 4251102, del bilancio pluriennale 1988/1990, adottato ai sensi dell'articolo 108 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17 avente la seguente nuova denominazione "Spesa per interventi a favore dei lavoratori emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie";
b) per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.



1. Nella prima applicazione della presente legge, il programma di cui all'articolo 3 è predisposto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione.
2. La L.R. 23 aprile 1981, n. 10 è abrogata.
3. Nei confronti degli emigrati che rientrino successivamente a detta abrogazione e fino all'entrata in vigore del programma di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le provvidenze di cui all'articolo 2 della predetta legge secondo le modalità attuative di cui alla deliberazione del consiglio regionale del 4 novembre 1987, n. 90.
4. Gli oneri finanzari per il rimborso ai comuni, cui si provvederà, nel 1988, delle somme erogate per gli interventi di cui al comma 3, nonchè per quelli eventualmente non ancora rendicontati dall'amministrazione regionale, saranno posti a carico del capitolo di bilancio "Spesa per interventi a favore dei lavoratori emigrati e degli stranieri immigrati e delle loro famiglie" di cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 10.