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Atto:LEGGE REGIONALE 24 aprile 1989, n. 6
Titolo:Modifica della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 concernente "Finanziamento delle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità Montane".
Pubblicazione:(B.u.r. 2 maggio 1989, n. 45)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Dopo l'articolo 3 della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"Alle associazioni dei comuni è inoltre concesso un contributo sulle spese generali di amministrazione, il cui importo è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione, da ripartire in misura uguale tra le associazioni dei comuni.
L'importo del contributo di cui al comma precedente è stabilito, per l'anno 1989, in lire 250 milioni.
Le assemblee delle associazioni dei comuni, ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia sanitaria, si avvalgono del personale, delle strutture e degli uffici messi a disposizione dalle rispettive unità sanitarie locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10.
Sono pure a carico delle rispettive unità sanitarie locali le spese di funzionamento delle assemblee delle associazioni dei comuni per l'assolvimento dei compiti in materia sanitaria".


Art. 2

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 250 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 250 milioni, relativo all'anno 1989, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte al capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1988/1990, elenco n. 1, partita 5 bis, adottato con l'articolo 108 della L.R. 4 giugno 1988, n. 17;
b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1, sono iscritte:
a) per l'anno 1989, a carico del capitolo 2241102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Contributi alle associazioni dei comuni sulle spese generali di funzionamento" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 250 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.