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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 1989, n. 21
Titolo:Requisiti abitativi, organizzativi e funzionali per le strutture residenziali destinate a persone anziane non autosufficienti, gestite da comuni singoli o associati e da enti pubblici e privati.
Pubblicazione:(B.U. 18 maggio 1989, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogato dall'art. 14, l.r. 6 novembre 2002, n. 20.

Sommario


Art. 1 (Definizione della casa protetta)
Art. 2 (Definizione di non autosufficienza)
Art. 3 (Ubicazione della casa protetta)
Art. 4 (Bacino di utenza della casa protetta)
Art. 5 (Utenza della casa protetta)
Art. 6 (Riconoscimento del ruolo dell'ospite e di quello della famiglia)
Art. 7 (Ricovero temporaneo)
Art. 8 (Caratteristiche tecnico-funzionali della casa protetta)
Art. 9 (Suddivisione della casa protetta)
Art. 10 (Interventi particolari per assicurare la funzionalità interna della casa protetta)
Art. 11 (Personale addetto al funzionamento della casa protetta)
Art. 12 (Personale sanitario e assistenza farmaceutica)
Art. 13 (Personale ausiliario di assistenza)
Art. 14 (Formazione professionale)
Art. 15 (Convenzione per la gestione delle case protette)
Art. 16 (Volontariato)
Art. 17 (Attribuzione degli oneri della casa protetta)
Art. 18 (Effetti del possesso dei requisiti)
Art. 19 (Vigilanza)
Art. 20 (Tabelle)



1. Per casa protetta si intende una struttura residenziale dove viene garantita una completa e continua assistenza a persone non autosufficienti a causa di elevate limitazioni psico-fisiche.
2. Agli ospiti della casa protetta viene garantita l'assistenza sociale e sanitaria secondo le esigenze derivanti dal loro stato psico fisico. Sono esclusi dall'ammissione quei soggetti che, per la gravità delle loro condizioni, necessitano di interventi sanitari continui nelle 24 ore e gli anziani curabili in reparti ospedalieri per malati acuti o in strutture sanitarie diverse dall'ospedale.
3. Le competenze di carattere socio assistenziale sono dei comuni e quelle sanitarie sono delle USL nel cui territorio insistono le strutture di cui al presente articolo.
4. La ricettività ottimale della casa protetta è individuata nel numero di 40/50 ospiti, al fine di contemperare l'esigenza di contenere i costi, con quella di evitare una troppo elevata aggregazione di utenti.
5. Le strutture sovradimensionate esistenti situate in zone che presentano un fabbisogno superiore a quello stabilito, possono essere utilizzate per accogliere un numero maggiore di ospiti, purchè essi vengano organizzati in nuclei funzionali indipendenti per un massimo di 40/50 persone.


1. Sono considerati soggetti non autosufficienti tutti quegli individui in stato di invalidità permanente psico fisica con conseguente compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione.
2. Lo stato di invalidità deve essere irreversibile e stabilizzato, intendendosi per tale quello in cui vi sia bisogno solo di assistenza e di cure o terapie di mantenimento.


1. La casa protetta è ubicata nei centri urbani residenziali o in zone di sviluppo residenziale inserite in centri di vita attiva, ben collegati al centro urbano, dotati di spazi a verde pubblico.
2. La casa protetta dovrà essere dotata di proprio spazio esterno verde.


1. Le variabili di cui tener conto nella definizione del bacino di utenza della casa protetta sono:
a) numero di abitanti;
b) indice di invecchiamento;
c) indice di urbanizzazione;
d) polo accentratore;
e) presenza di strutture da riconvertire;
f) numero dei non autosufficienti.

2. II bacino di utenza della casa protetta coincide, di norma con l'ambito territoriale dell'associazione dei comuni.


1. Gli anziani, non autosufficienti che necessitano di assistenza e di protezione continua nell'arco delle 24 ore, ed i cui bisogni non possono essere soddisfatti dai servizi socio assistenziali territoriali, si configurano come utenti della casa protetta.
2. L'età minima per l'ammissione nella casa protetta è fissata nell'età pensionabile con un minimo indicativo di 55 anni, con possibilità di deroga per i casi di Senilità precoce.
3. Per ciascuno degli ospiti della casa protetta deve essere redatta una scheda di accertamento delle condizioni di non autosufficienza e della situazione socio economica, secondo gli schemi di cui agli allegati modelli A, B e C.


1. Nella gestione della casa protetta va riconosciuto il bisogno degli ospiti a rapporti interpersonali, sia interni che esterni, a relazioni affettive e al sostegno psicologico, attraverso la presenza di personale preparato al rapporto con le persone e sensibile ai bisogni dell'anziano.
2. Gli ospiti devono essere preventivamente informati e coinvolti nella realizzazione di ogni programma di servizio alla persona. Essi, attraverso forme organizzate, possono formulare proposte sulla organizzazione e sulle modalità di erogazione dei servizi e possono esercitare forme di autogestione delle attività ricreative. Gli ospiti possono esercitare quelle attività di tipo volontario che siano compatibili con il loro stato psico fisico.
3. Nella casa protetta viene garantita la presenza organica e significativa dei familiari degli ospiti, con compiti propositivi e di sostegno ai programmi di assistenza.


1. Possono ottenere il ricovero temporaneo nella casa protetta, i soggetti anziani:
a) convalescenti non assistibili in famiglia;
b) non autosufficienti che vivono in famiglia, durante le assenze temporanee dei familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 deve essere riservato il 10% dei posti letto.
3. Per ciascuno dei soggetti che vengono ricoverati in via temporanea nella casa protetta deve essere redatta una scheda conforme all'allegato modello D.


1. La casa protetta deve garantire i seguenti servizi ed attrezzature per la vita giornaliera degli ospiti:
a) servizio residenziale: deve garantire la funzionalità ottimale della struttura ed, i rapporti con la realtà esterna. Deve soddisfare le esigenze vitali degli ospiti quali il pernottamento, l'igiene personale, l'alimentazione, il riordino della biancheria e degli indumenti, la pulizia ed il riordino degli ambienti, lo spazio per garantire la sfera personale;
b) assistenza sanitaria: deve essere fornita dalle USL e deve assicurare l'assistenza medico infermieristica protesica e riabilitativa a seconda delle esigenze degli ospiti;
c) assistenza farmaceutica: deve garantire: a) una congrua dotazione dell'armadio farmaceutico in medicinali e altri mezzi terapeutici di più largo e comune uso e di pronto soccorso; b) la messa in atto di tutte le procedure che consentono l'esonero dai tickets e l'acquisizione gratuita dei mezzi terapeutici e dei presidi sanitari, anche se non compresi nel prontuario terapeutico nazionale, purchè necessari e insostituibili;
d) servizio assistenziale: deve garantire assistenza continua agli ospiti nella loro vita quotidiana;
e) servizio ricreativo e di relazione: deve soddisfare le esigenze di tempo libero, di occupazione, di hobby (leggere, ascoltare la musica, ascoltare la radio, seguire le trasmissioni televisive, brevi uscite negli spazi verdi circostanti ecc. e le esigenze di rapporti sociali (con familiari,amici, conoscenti, realtà associative, ecc.);
f) servizio di assistenza sociale: deve prestare aiuto, sostegno e consulenza anche con riferimento alle relazioni familiari e sociali;
g) servizio religioso: deve garantire il soddisfacimento delle esigenze che attengono alla sfera spirituale degli ospiti;
h) servizio di trasporto: deve garantire lo spostamento degli ospiti con automezzo idoneo al carico delle carrozzine;
i) attrezzature e arredi: devono essere tali da facilitare la vita quotidiana degli ospiti, garantendo comunque la eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione.



1. La casa protetta si compone normalmente di una zona notte, una zona giorno, un ambulatorio medico, un servizio infermeria e di emergenza, servizi generali.
2. La zona notte comprende:
a) stanze da letto con le seguenti caratteristiche:
1) un massimo di due posti letto, con la proporzione fra stanze a un letto e stanze a due letti pari al 50 per cento;
2) dimensione minima di metri quadrati 14 per stanze ad un letto e metri quadrati 19 per le stanze a due letti;
3) porte con larghezza minima di mt. 1;
4) finestre con la parte superiore funzionante a vasistas, per facilitare il ricambio dell'aria;
5) mobili con angoli smussati;
6) Ietti alti, reclinabili con eventuali sponde a scomparsa:
7) sistemi di chiamata centralizzati;
8) installazioni di elevatori per letto;
b) servizi igienici adiacenti alle stanze da letto, destinati all'esclusivo uso dei soggetti in esse ospitati, con le seguenti caratteristiche:
1) accesso diretto dalle camere da letto che devono servire e delle quali costituiscono una dipendenza:
2) dimensione minima di metri quadrati 3 per ogni ospite;
3) un servizio igienico per ogni stanza a due letti ed uno per ogni due stanze ad un letto;
4) dotazione di lavandino, wc, bidet o wc con bidet incorporato, piatto doccia. Tutti gli apparecchi in linea e sufficientemente distanziati, fiancheggiati da maniglie. Possibilmente una vaschetta di servizio;
5) installazione di elevatori per bagno o doccia;
6) lo spazio della stanza da letto con il servizio igienico non deve essere inferiore a metri quadrati 17 per ciascun ospite;
c) un servizio igienico di piano ad uso collettivo (per 20 ospiti circa) dotato anche di vasca da bagno accessibile da tre lati.

3. La zona giorno comprende:
a) sala da pranzo: molto areata e luminosa, dotata di tavoli a 4 posti e di seggiole ben stabili con schienale rigido e braccioli; sarà sovradimensionata, sia per accogliere anche familiari ed amici degli ospiti, sia per il fatto che il tavolo a 4 posti può essere utilizzato solo per due carrozzine;
b) soggiorni: ampi, luminosi, organizzati per consentire sia attività individuali e di piccoli gruppi (angolo lettura, angolo gioco carte, salotto conversazione, zona ascolto musica e visione Tv, ecc.) sia attività comunitarie (feste, spettacoli, conferenze, celebrazioni religiose, ecc.);
c) piccole sale di soggiorno ad ogni piano;
d) punto cottura: in ogni piano per la preparazione di bevande calde per gli ospiti e comprendente scaldavivande e lavandino;
e) ingressi, corridoi e spazi di passaggio: bene illuminati, dotati di corrimano e facilmente percorribili dalle carrozzine;
f) armadi portabiancheria: collocati nei corridoi su cui prospettano le camere da letto;
g) ascensori in numero adeguato, di facile accesso e sicura manovrabilità, di dimensioni idonee all'accesso e al trasporto di carrozzine e lettighe. E' da prevedersi l'installazione di montacarichi per il trasporto dei materiali di servizio e vivande;
h) sala per attività di mobilizzazione: dotata di semplici e indispensabili attrezzature, quali, ad esempio, parallela del tipo "a terra", coppia di specchi, sgabelli, bastoni da ginnastica;
i) servizi igienici: in adiacenza a tutti i locali ad uso collettivo;
l) solarium: dotazione eventuale;
m) locali per il personale, nonchè spogliatoi e servizi igienici.

4. L'ambulatorio medico comprende idonea attrezzatura e armadietto per medicinali di pronto soccorso ad uso generalizzato. E' destinato a visite mediche, a piccole medicazioni, ecc. Ha in adiacenza un servizio igienico dotato di lavabo e w.c.
5. II servizio infermeria comprende almeno due camere ad un letto con annesso un servizio igienico.
6. I servizi generali comprendono adeguati spazi per cucina, dispensa, magazzini, lavanderia, guardaroba, sala per barbieria, parrucchieria e igiene e cura dei piedi, uffici, camera mortuaria.
Per la maggior parte dei servizi generali, e comunque per quelli di lavanderia e cucina, dovrà in via prioritaria essere messa in atto ogni iniziativa per la utilizzazione dei corrispondenti servizi esistenti nello stesso ambito territoriale o per la istituzione di servizi centralizzati comuni a più strutture.



1. La casa protetta deve essere dotata di:
a) sistemi di ricambio d'aria;
b) sistemi di chiamata centralizzati;
c) sistema di illuminazione idoneo a consentire una visibilità ottimale, comunque adeguata alle condizioni degli ospiti;
d) ambienti colorati con tinte luminose e diverse fra loro per una migliore individuazione delle varie funzioni degli ambienti stessi:
e) targhe colorate e disegnate di facile apprendimento con scritte in caratteri braille qualora vengano ospitati soggetti non vedenti;
f) applicazione di strisce tattili sulle varie superfici, per renderle più facilmente distinguibili al tatto;
g) carrozzine provviste di cuscini antidecubito;
h) carrozzine per uso doccia;
i) sedie con spalliera alta.

2. Nella casa protetta non devono esistere barriere architettoniche e pertanto, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, devono essere adottati i seguenti accorgimenti:
a) ascensori con dispositivo automatico ai piani, temporizzato in maniera adeguata alla mobilità degli ospiti;
b) scivoli di adeguata pendenza per il superamento di dislivelli mediante carrozzine, con assenza di soglie;
c) luce netta delle porte con un minimo di mt. 1 per tutti gli ambienti frequentati dagli ospiti;
d) pavimenti in materiale antisdrucciolo e di facile pulitura;
e) comandi luce e comandi chiamata facilmente accessibili da carrozzine;
f) arredamenti funzionali e privi di spigoli vivi;
g) maniglie, porte e rubinetteria di facile presa;
h) lavandini regolabili;
i) sedili per doccia;
l) supporti e rialzi per water e bidet;
m) stoviglie di facile presa.

3. Le attrezzature devono essere realizzate ad altezza adeguata alle esigenze degli ospiti.
4. Nella casa protetta si devono comunque adottare tutte quelle misure e tutti quegli accorgimenti che favoriscano una confortevole esistenza all'ospite e garantiscano la migliore vivibilità dell'ambiente, con riferimento anche alle soluzioni che la tecnologia propone.


1. Per il funzionamento della casa protetta sono previsti:
a) addetti ai servizi sanitari;
b) addetti al servizio di assistenza personale all'ospite;
c) addetti al servizio di assistenza sociale;
d) addetti ai servizi generali;
e) addetti al servizio cucina;
f) addetti al servizio direzione e amministrazione;
(dimensionamento a modello E ed F).



1. II personale sanitario, dipendente dalle USL, fermo restando il rapporto tecnico funzionale con la direzione sanitaria, è posto a disposizione della casa protetta.
2. La presenza degli infermieri si configura come "assistenza domiciliare infermieristica" ed è comunque garantita in base alle esigenze delle case protette.


1. II personale ausiliario di assistenza ("collaboratore socio assistenziale" o "addetto alla assistenza di base") esplica tra l'altro i seguenti compiti: aiuta l'ospite nell'igiene e nella cura quotidiana della persona, nel vestirsi, nella assunzione del cibo, nei movimenti; provvede alla pulizia e al riassetto della camera e dello spazio privato dell'ospite.
2. II personale ausiliario di assistenza deve essere preparato a capire le necessità dell'anziano e ad instaurare con lo stesso un valido rapporto interpersonale.


1. Nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la Regione costituisce e finanzia corsi per la qualificazione , riqualificazione e formazione permanente del personale ausiliario di assistenza.


1. I comuni, singoli o associati, utilizzano l'istituto della convenzione qualora gli stessi usufruiscano del servizio della casa protetta di proprietà degli enti pubblici (IPAB) o di privati, sulla base dello schema di convenzione tipo di cui all'allegato modello G.


1. L'attività di volontariato nell'ambito della casa protetta, esercitata ai sensi della normativa vigente, è indirizzata preferibilmente verso le forme di socializzazione, di tempo libero e di animazione in armonia con la complessa organizzazione gestionale delle strutture.


1. Le prestazioni a carattere socio assistenziale e quelle a carattere sanitario sono individuate, per la rispettiva attribuzione degli oneri ai comuni e alle USL, sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali in materia di interventi integrati di assistenza sociale e sanitaria.
2. L'onere delle prestazioni socio assistenziali è assunto dal soggetto ospitato e dai familiari tenuti al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, nonchè dal comune di residenza.
3. All'utente va comunque garantita la conservazione per il proprio uso personale di una quota del proprio reddito così come previsto dalla L.R. 5 novembre 1988, n. 43.


1. I requisiti organizzativi e funzionali di cui al presente provvedimento sono vincolanti per l'apertura e il funzionamento delle case protette nella regione.


1. La Regione provvede al controllo ed alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. A tal fine provvede ad effettuare una indagine quali quantitativa delle strutture esistenti nel territorio regionale.


1. I modelli allegati, nonchè lo schema di convenzione tipo, fanno parte integrante del presente regolamento.
2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie nel tempo.