Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 26 agosto 1989, n. 22
Titolo:Integrazioni dell'articolo 21 della L.R. 5 luglio 1983, n. 16 riguardante:«Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 agosto 1989, n. 94)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:SANZIONI AMMINISTRATIVE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 21 della L.R. 5 luglio 1983, n. 16 č aggiunto il seguente comma: "Per gli aspetti afferenti all'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 698, non disciplinati nei precedenti commi, si applicano le norme contenute nel capo secondo del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.