Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 12 settembre 1989, n. 23
Titolo:Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti in conseguenza delle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 settembre 1989, n. 100 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. La Regione al fine di salvaguardare e valorizzare le attività di pesca e danneggiate dalle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico verificatesi nell'estate 1989, che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione dei prodotti ittici nella costa marchigiana e danni agli impianti ed alle attrezzature di pesca, attua un sistema di provvidenze in armonia con le norme dello Stato e della Comunità economica europea e in conformità con il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.


1. Gli interventi sono rivolti a favore dei soggetti sottoelencati secondo il seguente ordine di priorità:
a) pescatori singoli o associati regolarmente iscritti negli appositi registri della capitaneria di porto, cooperative e loro consorzi che esercitano l'allevamento e la raccolta di mitili in acque marine per la ricostituzione delle scorte danneggiate e per la mancata pesca;
b) cooperative di pescatori e loro consorzi, imprese singole o associate, enti locali proprietari di impianti di stabulazione di mitili per i danni subiti dagli impianti stessi;
c) pescatori singoli o associati della piccola pesca marittima entro le tre miglia, regolarmente iscritti negli appositi registri, cooperative di pescatori o loro consorzi per le attrezzature da pesca danneggiate, per la mancata pesca o per le perdite conseguenti alla riduzione delle attività di servizio, commercializzazione e trasformazione.



1. La giunta regionale concede ed eroga un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del danno accertato ed ammesso a risarcimento su parere del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 4 e delle commissioni competenti che dovranno esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla assegnazione, qualora entro il limite prescritto il parere non sia formulato lo stesso si intende favorevole.
2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi aventi le stesse finalità previste da altre leggi.


1. Le domande di contributo devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale. Nelle domande debbono essere indicate la o le zone di pesca allevvamento e/o raccolta.
2. I destinatari indicati alla lett. a) del precedente art. 2, al fine di fruire dell'intervento relativo al mancato allevamento e/o mancata raccolta, debbono allegare alla domanda di cui al comma 1, la richiesta di rimborso dei danni subiti.
Unitamente alla domanda, i soggetti interessati debbono inoltre presentare copia vidimata alla Capitaneria di Porto, del Giornale di pesca riferito agli anni 1988-1989, come previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza 76/88 della Capitaneria di Porto di Ancona o in mancanza, documentazione alternativa equivalente (bolla di accompagnamento o certificazione di scorta).
Le domande verranno esaminate entro 30 giorni da un Comitato tecnico scientifico composta da un funzionario designato dalla Giunta Regionale, un rappresentante dell'Istituto di ricerca sulla Pesca Marittima IRPEM di Ancona, un rappresentante del Laboratorio di Biologia Marittima e Pesca di Fano, un rappresentante dell'Autorità Marittima, tre esperti designati dalle organizzazioni cooperativistiche a base nazionale, al fine di quantificare i danni dichiarati dai soggetti, in rapporto alla mancata pesca e raccolta utilizzando parametri tecnico - scientifici di valutazione riguardante la biomassa, la taglia relativa dei mitili e le dichiarazioni di pesca degli ultimi 2 anni, la dimensione delle barche, il giornale di pesca, la dichiarazione dei redditi del capo barca e quant'altro utile all'accertamento dei quantitativi di pesce non raccolti.

3. I destinatari indicati alla lett. b) del precedente articolo 2 devono trasmettere, unitamente alla domanda di contributo, una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti da albi o elenchi professionali che attesti i danni subiti dagli impianti secondo quanto indicato dal precedente comma. I beneficiari del contributo sono tenuti a riparare i danni subiti dagli impianti entro un termine di sei mesi dalla erogazione del contributo a pena di revoca del medesimo.
4. I destinatari indicati alla lett. c) del precedente art. 2 debbono trasmettere, unitamente alla domanda, la dichiarazione di esercitare la piccola pesca in modo continuo e prevalente, vidimata dalle Capitaneria di porto. Le domande verranno esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al precedente comma 2, al fine di quantificare e valutare, mediante appositi parametri tecnico - scientifici, i danni subiti e l'indennizzo richiesto dagli interessi. Per usufruire dell'intervento relativo alla mancata pesca, i soggetti interessati devono inoltre presentare, se impresa singola, copia delle denunce dei redditi riferite agli anni 1987/1988, se impresa cooperativa o associata copie dei bilanci approvati riferiti agli esercizi 1987/1988.
5. I soggetti di cui al precedente articolo 2, lettera a), devono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tale termine è di sessanta giorni per soggetti di cui alle lettere b), e c) del medesimo articolo 2.


1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per il biennio 1989/1990, le seguenti spese:
a) per la realizzazione degli interventi in favore dei soggetti indicati all'art. 2 lett. a) L. 3.000 milioni di cui L. 1.750 milioni per l'anno 1989, L. 1.250 milioni per l'anno 1990;
b) per la realizzazione degli interventi in favore dei soggetti indicati all'art. 2 lett. b) e c), L. 1.000 milioni, di cui L. 750 milioni per l'anno 1989 e L. 250 milioni per l'anno 1990.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue;
a) per la spesa relativa all'anno 1989, pari a L. 2.500 milioni, mediante riduzione;
- per l'importo di L. 2.000 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 8;
- per l'importo di L. 500 milioni, della dotazione di competenza e di cassa del capitolo n. 5100201 all'uopo utilizzando l'accantonamento di lire 500 milioni di cui alla partita n. 7;
b) per la spesa relativa all'anno 1990, pari a L. 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo n. 5100201 all'uopo utilizzando l'accantonamento, di pari importo, di cui alla partita n. 3.

3. Ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nell'anno 1989, per l'ammontare complesivo di L. 4.000 milioni, fermo restando che le dette obbligazioni non potranno venire a scadenza nell'anno 1989, per un importo superiore di L. 2.500 milioni.
4. Le somme occorrenti per la erogazione dei contributi previsti dall'art. 3 sono iscritti:
a) per l'anno 1989:
- a carico dei seguenti capitoli, che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa;
- capitolo n. 3261104 "contributi straordinari e favore dei pescatori, singoli o associati, società cooperative e loro consorzi che esercitano l'allevamento e la raccolta di mitili in acque salate, nelle spese per la ricostituzione delle scorte danneggiate ed a titolo di sussidio per la mancata pesca" L. 1.750 milioni;
- capitolo n. 3261105 "contributi straordinari a cooperative di pescatori e loro consorzi, pescatori ed aziende di pesca, singoli o associati ed enti locali, per i danni subiti dagli impianti di stabulazione di mitili di loro proprietà, per la riparazione delle attrezzature di pesca danneggiate, per la mancata pesca e per le perdite conseguenti alla riduzione delle attività di servizio, commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici", L. 750 milioni.
b) per l'anno 1990, a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli n. 5100101 e n. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 sono ridotti, rispettivamente, di L. 2.000 milioni e di L. 500 milioni.
6. Le somme erogate in applicazione della presente legge saranno recuperate sulle assegnazioni che saranno disposte dallo Stato per interventi a sostegno delle attività di pesca, danneggiate dalle avverse condizioni ambientali del mare Adriatico verificatesi nell'estate 1989.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.