Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1989, n. 25 |
Titolo: | Istituzione del fondo regionale per l'ambiente. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 9 novembre 1989, n. 121) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | AMBIENTE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Attuazione degli interventi)
Art. 3 (Valutazione dei progetti)
Art. 4 (Progetti di massima)
Art. 5 (Programma degli interventi)
Art. 6 (Convenzioni e progetti esecutivi)
Art. 7 (Decadenza dai contributi)
Art. 8 (Interventi diretti della Regione)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Carta geologica)
Art. 2 (Attuazione degli interventi)
Art. 3 (Valutazione dei progetti)
Art. 4 (Progetti di massima)
Art. 5 (Programma degli interventi)
Art. 6 (Convenzioni e progetti esecutivi)
Art. 7 (Decadenza dai contributi)
Art. 8 (Interventi diretti della Regione)
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
Art. 10 (Carta geologica)
1. E' istituito il fondo regionale per l'ambiente, per il finanziamento di progetti concernenti:
a) interventi per la tutela, conservazione e recupero ambientale del patrimonio indisponibile della Regione;
b) interventi e programmi per la conservazione e la valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali;
c) realizzazione della carta geologica, dei relativi supporti cartografici ed informatici e di carte telematiche ambientali;
d) acquisizione di terreni di elevato valore ambientale da includere nel patrimonio indisponibile regionale;
e) interventi di recupero e valorizzazione ambientale in attuazione dei piani territoriali di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, con esclusione di quelli ricadenti su parchi e riserve naturali già previsti dalla precedente lettera b).
1. Gli interventi sono così attuati:
a) per quanto previsto alle lettere a), c) e d) dell'articolo 1 della Regione;
b) per quanto previsto alla lettera b) dell'articolo 1, dagli organi competenti del parco o della riserva naturale;
c) per quanto previsto alla lettera e), dalle province e dagli altri enti locali e loro aggregazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10, della L.R. 8 giugno 1987, n. 26, fatto salvo il ruolo di coordinamento della provincia competente.
1. Per la valutazione coordinata ed omogenea degli interventi tesi al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, la giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione istituito presso il servizio tutela e risanamento ambientale, composto da funzionari dei servizi regionali programmazione, tutela e risanamento ambientale, urbanistica, agricoltura e foreste, informatica e dal corpo forestale dello Stato.
2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla giunta regionale che con lo stesso atto ne indica il presidente.
3. La giunta regionale, per particolari esigenze, può integrare il nucleo di valutazione con esperti esterni all'amministrazione regionale.
4. Il nucleo di valutazione provvede alla:
a) elaborazione dei criteri di priorità per la scelta dei settori di intervento;
b) istruttoria sull'ammissibilità dei progetti;
c) analisi della fattibilità e dell'utilità del progetto sotto il profilo ambientale, tecnico, economico - finanziario.
5. Al termine dell'istruttoria il nucleo presenta alla giunta regionale una relazione indicante distintamente i progetti ritenuti:
a) finanziabili;
b) finanziabili prioritariamente;
c) non ammissibili.
1. I servizi regionali competenti e gli altri soggetti attuatori degli interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 dell'articolo, 1 entro il 31 luglio di ogni anno, presentano alla giunta regionale progetti di massima redatti in forma di schede - progetto. Tali schede sono predisposte dal nucleo di valutazione.
1. La giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al consiglio regionale il programma degli interventi.
2. Al programma sono allegati:
a) la relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 3;
b) gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 6 predisposti dal nucleo di valutazione.
3. Il contributo della Regione sui progetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 non può superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile.
4. Il programma degli interventi è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale.
1. Per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 1, il presidente della giunta regionale, nei sessanta giorni successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 5, provvede alla stipula di convenzioni con gli enti ed i soggetti attuatori.
2. Le convenzioni indicano le prescrizioni e procedure attraverso le quali vengono verificati, sotto il profilo ambientale, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima di cui all'articolo 4. Le convenzioni indicano, altresì, le fasi di esecuzione, le modalità di concessione dei contributi, gli oneri finanziari che vengono assunti.
3. I progetti esecutivi sono approvati dagli enti attuatori entro novanta giorni dalla stipula della convenzione.
4. I contributo sono erogati con le procedure previste dall'articolo 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.
1. Qualora i soggetti attuatori non abbiano provveduto a stipulare la convenzione e non abbiano approvato i progetti esecutivi entro i termini indicati dall'articolo 6, decadano dai contributi regionali, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
2. La giunta regionale è autorizzata a destinare i fondi resisi disponibili per effetto della decadenza di cui al comma 1 o per rinuncia dei soggetti proponenti, alla realizzazione di progetti già dichiarati finanziabili.
1. La giunta regionale provvede agli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla lettera a) dall'articolo 1 tramite i propri servizi, tramite il corpo forestale dello Stato, sulla base della convenzione approvata ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oppure affidandoli alle comunità montane e alle associazioni dei comuni.
1. L'entità del fondo regionale per l'ambiente è stabilito per triennio 1989-1991 nell'importo di lire 9 miliardi, di cui lire 4,5 miliardi per la realizzazione della carta geologica di cui alla lettera c) dell'articolo 1. Per l'anno 1989 l'entità del fondo è stabilita in lire 1 miliardo; le quote relative a ciascuno degli anni 1990-1991 saranno stabilite con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. La quota relativa all'anno 1989 è destinata per la realizzazione della carta geologica di cui alla lettera c) dell'articolo 1. Le quote relative agli anni 1990 e 1991 per gli interventi di cui alla presente legge saranno ripartite con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1 miliardo, relativo all'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 4;
b) per gli oneri di lire 8 miliardi, relativi al biennio 1990-1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100202 all'uopo utilizzando l'analogo accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 4.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 sono iscritte:
a) per l'anno 1989 a carico del seguente capitolo che, con la presente legge, si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la seguente denominazione e controindicato stanziamento di competenza e di cassa: capitolo 2132205 "Spese per la realizzazione della carta geologica, dei relativi supporti cartografici ed informatici e di carte telematiche ambientali" lire 1.000 milioni;
b) negli anni successivi, a carico del capitolo corrispondente e degli appositi capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 sono ridotti di lire 1 miliardo.
1. Agli adempimenti connessi alla realizzazione della carta geologica, dei relativi supporti cartografici ed informatici e di carte tematiche ambientali provvede la giunta regionale.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati altamente specializzati nel settore, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto.