Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 novembre 1989, n. 27
Titolo:Finanziamento in materia di edilizia residenziale.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 novembre 1989, n. 124)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. Per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata convenzionata di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36, la Regione concede agli istituti di credito ed agli altri enti finanziari abilitati al credito fondiario, contributi decennali costanti, tali da ridurre il costo dei mutui a carico dei mutuatari, cooperative edilizie e loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi e privati cittadini, fino al 60 per cento del tasso di riferimento in vigore al momento del contratto definitivo di mutuo e comunque in misura non inferiore a quella stabilita a livello nazionale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
2. I privati cittadini possono ottenere i contributi di cui al comma 1 solo per l'acquisto, il recupero e la ricostruzione di alloggi nell'ambito delle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. All'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo provvede la giunta regionale tenendo conto prioritariamente dei programmi di edilizia sperimentale, del completamento e dell'integrazione dei programmi in corso di realizzazione e della disponibilità dell'area edificatoria e della concessione edilizia.
4. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno venire a decadenza prima dell'anno 1990.


1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 è autorizzato un limite di impegno di lire 1.500 milioni di durata decennale, con decorrenza dall'anno 1990 e termine nell'anno 1999 recante un onere complessivo di lire 15.000 milioni.
2. Alla copertura degli oneri recanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di lire 1.500 milioni relativo agli anni 1990 e 1991, mediante utilizzaizone delle disponibilità ascritte per i detti oneri, ai fini del bilancio pluriennale 1989/1991, a carico del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando apposito accantonamento di cui alla partita n. 3 dell'elenco n. 3;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno, con la denominazione "Contributi costanti decennali agli Istituti di credito fondiario e agli altri enti abilitati al credito fondiario sui mutui da essi concessi a cooperative edilizie e loro consorzi e a privati cittadini, per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata convenzionata previsti dall'articolo 18 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36", e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.


1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36 e quelle delle vigenti leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, in quanto applicabili.