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Atto:LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 28
Titolo:Assestamento del bilancio per l'anno 1989.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1989, n. 139 - bis)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1988)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1988)
Art. 3 (Adesione ad organismi associativi)
Art. 4 (Ufficio del difensore civico)
Art. 5 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 6 (Formazione professionale)
Art. 7 (Associazione Giustizia e Costituzione)
Art. 8 (Dialisi domiciliare)
Art. 9 (Provvidenze in favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 10 (Biblioteche di enti locali e di interesse locale)
Art. 11 (Asili nido)
Art. 12 (Fondo regionale per gli interventi socio - assistenziali)
Art. 13 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 14 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 15 (Fondi globali)
Art. 16 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 17 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 18 (Contributi pluriennali agli enti locali)
Art. 19 (Diritto allo studio universitario)
Art. 20 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 21 (Variazioni al bilancio pluriennale 1989/1991)
Art. 22 (Dichiarazione d'urgenza)



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1988, già iscritti, ai sensi del punto 1, quinto comma dell'articolo 41 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1989 per l'importo presunto di lire 666.754.400.439, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 679.694.143.212.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1988, già iscritti, ai sensi del punto 1, quinto comma dell'articolo 91 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 per l'importo presunto di lire 252.252.951.783, sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle n. 1 e 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 253.284.507.096.


1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1988, iscritto ai sensi del comma sesto dell'articolo 41 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1989 nell'importo presunto di lire 1.054.476.145.831, è aumentato di lire 11.908.187.460 e resta quindi stabilito in lire 1.066.384.333.291.


1. L'autorizzazione di spesa per l'erogazione della quota di adesione della Regione Marche all'Istituto A. Olivetti di Ancona (ISTAO) per l'anno 1989, già stabilita, per effetto dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 100 milioni, è aumentata di lire 50 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1620106 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 50 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa per il pagamento delle competenze spettanti al difensore civico per l'anno 1989, già stabilita, per effetto dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 56 milioni, è ridotta in lire 38 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1860101 dello stato di previsione della spesa sono ridotti in lire 38 milioni.


1. Per la realizzazione delle opere di pronto intervento previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 è autorizzata, per l'anno 1989, l'assunzione di obbligazioni per un importo complessivo non superiore a 6.000 milioni in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21.


1. L'ammontare del fondo per l'addestramento professionale per l'anno 1989, già stabilito, per effetto dell'articolo 43 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 17.600 milioni, è aumentato di lire 450 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 18.050.
2. La maggiore disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a) per lire 200 milioni, all'integrazione della quota riservata al finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1988/1989, periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1989, già stabilita in lire 10.252.732.891;
b) per lire 250 milioni, all'integrazione della quota riservata al finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1989/1990, già stabilita in lire 4.847.267.109.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli sono aumentati dell'importo controindicato: capitolo 3321101, lire 100 milioni; capitolo 3322101, lire 50 milioni; capitolo 3322102, lire 300 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa di lire 50 milioni per la concessione del contributo all'Associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini" previsto dal primo comma dell'articolo 3 della L.R. 16 dicembre 1981, n. 39, già stabilita, per l'anno 1989, in lire 50 milioni per effetto dell'articolo 46 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, è aumentata di lire 8 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 58 milioni.


1. L'articolo 56 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21 è abrogato.


1. L'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei rimborsi e contributi nelle spese sostenute dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori del territorio regionale, già stabilita, per l'anno 1989, in lire 400 milioni per effetto dell'articolo 58, comma 1 lettera a) della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, è aumentata di lire 200 milioni e si stabilisce in lire 600 milioni.


1. L'articolo 47 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 10 dicembre 1987, n. 39, la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1989 per effetto del comma 1 dell'articolo 29 della medesima legge, è destinata alle seguenti finalità :
a) spese per la istituzione della biblioteca regionale specializzata; per lo sviluppo della informatizzazione nelle biblioteche in collegamento con il servizio bibliotecario nazionale nonchè per iniziative di catalogazione di fondi antichi e speciali (art. 8), lire 200 milioni;
b) contributi alle amministrazioni provinciali per l'avviamento dei centri di coordinamento provinciali e la prima operatività dei sistemi bibliotecari locali (art. 10), lire 200 milioni;
c) contributi agli enti locali per il funzionamento delle loro biblioteche e archivi storici nonchè ad altri soggetti proprietari di biblioteche di interesse locale (articoli 6, 11 e articoli da 17 a 23), lire 660 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitolo 4112123, 4112124 e 4112125 dello stato di previsione della spesa."


1. La spesa di lire 300 milioni, già autorizzata per l'anno 1988 per effetto dell'articolo 61, comma 3 lettera d) della L.R. 4 giugno 1988, n. 17 per la formazione del personale educativo operante negli asili nido comunali, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 13 della L.R. 27 agosto 1973, n. 23, si intende autorizzata, per lo stesso importo, per l'anno 1989.
2. La somma di lire 300 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4231102 dello stato di previsione della spesa.


1. L'importo del fondo regionale per gli interventi socio - assistenziali per l'anno 1989, di cui agli articoli 48 e 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43, già stabilito, per effetto dell'articolo 62 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 42.200 milioni di cui lire 41.200 milioni per la quota relativa alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, è rideterminato in lire 41.530, di cui lire 40.530 milioni per la quota relativa alla medesima lettera a).
2. La quota destinata alle attività di competenza della Regione, già stabilita in lire 844 milioni, è determinata in lire 830 milioni; la quota di lire 41.356 milioni, destinata al finanziamento di parte corrente dei servizi socio - assistenziali in concorso con le spese stanziate dai comuni è rideterminata in lire 40.700 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione, previsti dalla L.R. 12 maggio 1982, n. 18, già stabilita per l'anno 1989, in lire 4.700 milioni, per effetto dell'articolo 60 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, è aumentata di lire 200 milioni e resta stabilita in lire 4.900 milioni.


1. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito, per effetto dell'articolo 69 della L.R. 21/89, in lire 23.654.503.135, è aumentato di lire 3.309.203.737; la quota di lire 23.133.006.321, destinata alla integrazione dei capitoli relativi al pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, è aumentata di lire 3.000 milioni; la quota destinata all'integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle altre spese obbligatorie è aumentata di lire 309.203.737.


1. L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese correnti attinenti le funzioni normali, già stabilito, per effetto dell'articolo 68, comma 1, lettera a) della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 21.400 milioni, è ridotto di lire 500 milioni.
2. Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio per l'anno 1989, la partita n. 10 di lire 600 milioni è soppressa; dopo la partita n. 11 è aggiunta la partita n. 11 bis con la denominazione "Tutela e orientamento dei consumatori e attività dei comitati provinciali dei prezzi - Rifinanziamento della L.R. 24/86" - Classificazione: Sub Settore 3.2.4 "Razionalizzazione rete commerciale" - Programma 3.2.4.6 "Razionalizzazione rete distributiva" - importo di lire 100 milioni.
3. L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo, già stabilito, per effetto dell'articolo 89 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 8.000 milioni, è ridotto di lire 2.000 milioni e si stabilisce in lire 6.000 milioni.
4. Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'anno 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) l'accantonamento di cui alla partita n. 6 è soppresso;
b) l'accantonamento di cui alla partita n. 7 è soppresso.



1. L'ammontare del fondo di riserva di cassa, già stabilito, per effetto dell'articolo 71 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, in lire 68.447.027.392, è aumentato di lire 8.921.000.000.
2. Lo stanziamento di cassa del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 8.921.000.000.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.


1. I contributi pluriennali indicati negli elenchi E, G ed I relativi ai programmi delle opere pubbliche approvati per effetto dell'articolo 105 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21 sono concessi agli enti ivi indicati, nella medesima misura percentuale, anche qualora i mutui fossero contratti con Istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti sempre che siano osservate le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 11, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155.


1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 della L.R. 2 agosto 1989, è sostituita dalla seguente:
"b) per la concessione agli stessi enti di finanziamenti e contributi per investimenti, lire 4.500 milioni".

2. All'elenco C dell'articolo 105 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, l'importo di lire 2.500 milioni, destinato al finanziamento degli investimenti degli enti regionali per il diritto allo studio universitario è aumentato di lire 2.000 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 4.500 milioni.
3. Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del capitolo 5100202 è ridotto di lire 2.000 milioni e lo stanziamento del capitolo 4236201 è aumentato di lire 2.000 milioni.


1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1989 nelle risultanze di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.


1. Nel bilancio pluriennale per il triennio 1989/1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) Anno 1990
Stato di previsione della spesa
capitolo 4112110 in meno lire 100 milioni
capitolo 4112112 in meno lire 200 milioni
capitolo 4112113 in meno lire 500 milioni
capitolo 4112211 in meno lire 200 milioni
capitolo 4122201 in meno lire 1.350 milioni
Totale riduzioni lire 2.350 milioni
capitolo 4112123 nuova istituz. lire 600 milioni
capitolo 4112124 nuova istituz. lire 400 milioni
capitolo 4112124 nuova istituz. lire 700 milioni
capitolo 4112126 nuova istituz. lire 300 milioni
Totale aumenti lire 2.000 milioni
b) Anno 1991
b.1) Quadro generale riassuntivo entrate. Il presunto avanzo di amministrazione è aumentato di lire 350 milioni e si stabilisce in lire 650 milioni.
b.2) Stato di previsione della spesa
capitolo 4112110 in meno lire 100 milioni
capitolo 4112112 in meno lire 200 milioni
capitolo 4112113 in meno lire 500 milioni
capitolo 4112211 in meno lire 200 milioni
capitolo 6500101 in meno lire 1.000 milioni
capitolo 6500301 in meno lire 150 milioni
Totale riduzioni lire 2.150 milioni
capitolo 4112123 nuova istituz. lire 500 milioni
capitolo 4112124 nuova istituz. lire 400 milioni
capitolo 4112125 nuova istituz. lire 700 milioni
capitolo 4112126 nuova istituz. lire 900 milioni
Totale aumenti lire 2.500 milioni



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nel bollettino ufficiale della Regione.