Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 29
Titolo:Modifiche alla L.R. 26 luglio 1989, n. 16 concernente l'acquisto e la sistemazione del complesso immobiliare sito in Macerata, localitŕ Piediripa, da destinare a sede della scuola di Formazione professionale, uffici e archivi per i servizi regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1989, n. 143)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:DEMANIO E PATRIMONIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. La spesa indicata all'articolo 1 della L.R. 26 luglio 1989, n. 16 in lire 125.000.000 per far fronte alle spese relative agli oneri fiscali, spese notarili ed altre accessorie, attinenti l'acquisto e la sistemazione del complesso immobiliare indicato dalla stessa legge 26 luglio 1989, n. 16 č stabilita in lire 370.000.000.
2. Alla maggiore spesa di lire 245.000.000 si fa fronte nel modo che segue:
a) quanto a lire 25.000.000, mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo utilizzando le quote, di pari importo, rimaste disponibili sull'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;
b) quanto a lire 220.000.000, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa " Fondo di riserva per le spese obbligatorie".

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'importo di lire 25.000.000 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1360206, istituito per fettetto del comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 26 luglio 1989, n. 16;
b) per l'importo di lire 220.000.000, a carico del capitolo 1360207 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa, con la denominazione "Spese per l'acquisto di immobili da adibire a sede di uffici della Regione, oneri fiscali e spese accessorie, quote finanziate con mezzi ordinari" con pari stanziamenti di competenza e di cassa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100202 e 5200101 sono ridotti, rispettivamente, di lire 25.000.000 e 220.000.000.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.