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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 32
Titolo:Finanziamento pluriennale dei progetti del Programma Integrato Mediterraneo Marche (PIM).
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1989, n. 143)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. La presente legge disciplina le modalità di attuazione del programma integrato mediterraneo nella regione Marche, approvato dalla commissione della comunità europea con decisione del 25 marzo 1988, denominato "PIM Marche", da realizzarsi secondo i criteri e le modalità di cui al contratto di programma stipulato tra la predetta commissione, il governo italiano e la regione Marche on data 21 maggio 1989.


1. Per effetto e in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 10 agosto 1972, n. 5, modificata dalla L.R. 22 novembre 1974, n. 45, il presidente della giunta regionale, o comunque l'assessore delegato a presiedere il comitato amministrativo di cui all'articolo 2 del citato contratto di programma, invia al presidente del consiglio regionale la seguente documentazione:
a) la relazione annuale sullo stato di attuazione e previsione di cui all'articolo 7 del contratto di programma;
b) la relazione elaborata del consulente valutatore, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto Contratto;
c) i verbali delle sedute del comitato amministrativo;
d) le relazioni ed eventuali osservazioni pervenute dalla comnmissione e dal governo Italiano, relativamente all'attuazione del PIM Marche.

2. Il presidente della giunta regionale o, comunque l'assessore delegato a presiedere il comitato amministrativo, invia al presidente del consiglio regionale, con scadenza annuale, una relazione contenente i seguenti elementi:
a) la valutazione, ai sensi dell'articolo 4 del predetto contratto di programma, della tempestiva e corretta esecuzione del programma e le iniziative assunte o che si intendono assumere per superare eventuali ritardi o difficoltà attuative;
b) l'elenco dei progetti finanziati in corso di finanziamento.



1. Il consiglio regionale, con procedura di volta in volta stabilita dal suo ufficio di presidenza, discute e valuta la relazione sullo stato di attuazione del contratto di cui all'articolo precedente, anche con riferimento ai seguenti criteri:
a) interrelazioni positive e negative tra gli interventi PIM e le altre politiche regionali di settore;
b) effetti di riequilibrio territoriale degli interventi economici;
c) validità economica e sociale dei progetti finanziati e finanziabili;
d) effetti sulla creazione di posti di lavoro, sotto forma di predisposizione di nuove opportunità di impiego della manodopera, o di mantenimento di quelli esistenti.

2. Sulla base della valutazione di cui al comma precedente il consiglio regionale, con propria deliberazione amministrativa può, ai fini del coordinamento delle politiche regionali, definire linee di indirizzo generale per l'attività del suo rappresentante nel comitato amministrativo del PIM, nonchè del suo presidente, fatti salvi gli obblighi derivati dal contratto di programma. La relazione annuale di cui all'articolo 2 successiva alla deliberazione del consiglio regionale, tiene conto anche delle linee di indirizzo da questa definite.
3. Quando, ai sensi del cap. 4, par. III, punti 2- 3- 4 del PIM Marche di cui alla deliberazione n. 40 del 7 luglio 1986 e ai sensi dell'articolo 17 del contratto di programma più volte richiamato, si prevedono negli interventi modifiche al piano finanziario e modificazioni rilevanti che richiedono l'inserimento di clausole aggiuntive del contratto, il presidente del comitato amministativo del PIM ne informa il consiglio regionale.
4. Il consiglio regionale, con procedura di volta in volta stabilita dal suo ufficio di presidenza, esprime un parere relativo al merito e alla compatibilità finanziaria dei nuovi interventi entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione.
5. Il parere del consiglio è atto di indirizzo generale nei confronti dei rappresentanti regionali nel comitato ammimistrativo PIM, salvi gli obblighi derivanti dal contratto di programma e gli accordi intervenuti con gli altri partners sottoscrittori.


1. Per l'attuazione del PIM Marche sono autorizzate per il primo triennio le spese indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per l'effetto del comma 1 si provvede con le entrate indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Per l'anno 1990 e per ciascuno degli anni successivi, fino alla completa attuazione del PIM Marche, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono determinate in base al tasso di cambio per la conversione degli ECU in lire italiane al 30 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.


1. Gli impegni di spesa per l'attuazione del PIM Marche sono assunti a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio proporzionalmente alle quote comunitarie, statali e regionali, con le quali le relative misure sono finanziate.


1. Ai soggetti realizzatori di progetti e degli interventi attuativi del PIM Marche sono concessi acconti sui contributi pubblici, nelle seguenti misure massime, salvo nei casi in cui la normativa comunitaria non disponga diversamente, da applicare all'importo delle quote annuali dei progetti e dei preventivi di spesa per gli interventi approvati dalla Regione:
a) un primo acconto, non superiore al 40 per cento, all'approvazione del progetto o dell'intervento;
b) ulteriori acconti, per un importo complessivo non superiore al 40 per cento, all'approvazione degli stati di avanzamento, il cui importo massimo è stabilito in sede di approvazione del progetto o intervento.

2. Gli acconti di cui al comma 1, lettera a), sono concessi su richiesta degli interessati, corredata da garanzia fidejussoria di un istituto autorizzato a rilasciare fidejussioni ai sensi delle leggi vigenti. I detti acconti sono erogati solo subordinatamente all'avvenuto inizio dei lavori previsti nei progetti o delle attività previste negli interventi. Per gli anni successivi al primo gli stessi acconti non possono essere concessi se non sono stati eseguiti i lavori ed effettuati gli interventi per i quali sono stati erogati precedenti acconti.
3. Sugli accordi di cui al comma 1 non sono richiesti interessi.


1. Presso il Ministero del Tesoro è istituito un conto speciale, denominato " Fondo speciale per l'attuazione del PIM Marche", al quale affluiscono gli anticipi e i saldi dei contributi comunitari e delle assegnazioni di fondi dello Stato italiano destinati, specificamente, all'attuazione del PIM Marche.
2. Le disponibilità del fondo speciale di cui al comma 1 sono utilizzate esclusivamente per l'erogazione delle spese relative ai progetti, interventi e attività attuativi del PIM Marche.


1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative al sottoprogramma denominato "Attuazione" sono messe a disposizione del segretario pro tempore del comitato amministrativo, mediante aperture di credito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 92 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, primo comma, n. 2).
2. Al segretario pro tempore del comitato amministrativo è conferito, per la gestione dei fondi di cui al comma 1, l'incarico di funzionario delegato.
3. Per le necessità connesse all'attuazione del PIM Marche la giunta regionale, utilizzando i fondi iscritti negli specifici capitoli di sottoprogramma "Attuazione", può procedere alla stipula di convenzioni previo parere della commissione competente. Tale parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine il parere si intende positivo, salva la possibilità della commissione di interrompere la scadenza con la richiesta di ulteriore documentazione.
4. Per sostenere le strutture amministrative preposte all'attuazione del PIM e per la loro dotazione di adeguate professionalità, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42, a predisporre il progetto finalizzato attuazione PIM, ricorrendo per il suo finanziamento anche a risorse del sottoprogramma "Attuazione".
5. Il segretario pro tempore del comitato amministrativo è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 94, 95 e 96 della L.R. 25/80.


1. E' istituito per effetto del contratto di programma, l'ufficio programma integrati mediterranei come struttura dipendente dal segretario del comitato amministrativo pro tempore.
2. La giunta regionale determina il contingente del personale da assegnare all'ufficio di cui al comma 1.
3. L'incarico di segretario del comitato amministrativo è affidato dalla giunta regionale a personale della seconda qualifica dirigenziale.
4. Il segretario del comitato coordina l'attività delle strutture organizzative della Regione interessate all'attuazione delle misure PIM e cura i rapporti con le altre amministrazioni interessate all'attuazione delle misure PIM.


1. Ai sensi dell'articolo 87, penultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la ragioneria provvede, d'ufficio, alla registrazione delle somme occorrenti per la corresponsione, in ciascuno degli anni successivi al primo, dei contributi nelle spese per i lavori da eseguirsi e per le attività da svolgersi in attuazione di programmi debitamente approvati ed ammessi a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge, aventi durata superiore ad un anno.