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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 33
Titolo:Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche.
Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 1989, n. 143 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario





1. La presente legge disciplina la istituzione ed il funzionamento delle unità operative pubbliche e private dell'area di nefrologia.
2. Le unità operative dell'area nefrologica ospedaliera sono le seguenti:
a) divisioni e sezioni;
b) servizi dialisi aggregati alle divisioni di nefrologia;
c) servizi dialisi aggregati alle divisioni di medicina generale;
d) servizio nefro-dialisi pediatrico aggregato alla clinica pediatrica;
e) centri dialisi autonomi;
f) centri dialisi ad assistenza limitata.

3. Le unità operative esistenti e quelle da istituire in base alla presente legge sono organizzate secondo principi unitari in materia di determinazione dell'organico, sia per quanto riguarda gli standards sia per quanto riguarda i profili professionali del personale.


1. Nei presidi ospedalieri delle USL 3, 12, 15 e 24 sono istituite le divisioni di nefrologia, con la seguente dotazione di posti letto:
a) 30 posti nella divisione dell'ospedale della USL 12;
b) 15 posti nelle divisioni degli ospedali di ciascuna delle restanti USL.

2. Alle suddette divisioni sono aggregati i rispettivi servizi di dialisi ospedaliera con la seguente dotazione di letti dialisi:
a) 24 posti nel servizio dell'ospedale della USL 12, compresi 2 posti contumaciali per AU positive e 1 posto per HIV positivo;
b) 19 posti nei servizi degli ospedali di ciascuna delle restanti USL, compresi 2 posti contumaciali per AU positivi e 1 posto per HIV positivo.

3. Nei presidi ospedalieri delle USL 4, 8, 10, 19, 21 e 22 sono istituiti i centri autonomi di dialisi ospedaliera, la cui dotazione di letti dialisi è di 12 posti ciascuno compresi due posti contumaciali per AU positivi. A tali servizi sono messi a disposizione, secondo le istruzioni disposte dalle competenti direzioni sanitarie, otto posti letto appartenenti alle divisioni di medicina generale per le necessità legate all'ammissione di nuovi pazienti in dialisi, a complicanze dei pazienti in trattamento, a crezioni di accesso vascolare e ad emergenze dialitiche occasionali, la cui assistanza sanitaria viene svolta con il personale dipendente dal centro.
4. Nei presidi ospedalieri delle USL 5, 11, 14 e 16 sono istituiti i servizi di dialisi ospedaliera aggregati alla rispettiva divisione di medicina generale, la cui dotazione di letti dialisi è di 8 posti ciascuno e con la disponibilità di 4 posti letto della stessa divisione. L'assistenza sanitaria viene svolta con il personale del servizio che è parte integrante del personale della divisione.
5. Nella USL 12 è istituito altresì il servizio nefro-dialisi pediatrico ospedaliero aggregato alla clinica pediatrica, la cui dotazione di letti dialisi è di 3 posti.
6. Nei presidi ospedalieri delle USL 2, 6, 7, 13, 17 e 23 sono istituiti i centri di dialisi ospedaliera ed assistenza limitata, ai quali non è assegnato un proprio personale medico, poichè i dializzati sono assistiti dai sanitari della divisione di nefrologia o del centro di dialisi autonomo di riferimento territoriale.
7. La dotazione dei letti dialisi nei centri dei presidi ospedalieri delle USL, di cui al comma precedente, è la seguente:
a) 4 posti nel centro delle USL 2, 6, 7 e 17
b) 3 posti nel centro delle USL 13 e 23.

8. I letti dialisi o reni artificiali dei servizi aggregati e di quelli autonomi sono utilizzati in due turni giornalieri, mentre quelli posti nei centri di dialisi ospedaliera ed assistenza limitata possono essere utilizzati in uno o due turni giornalieri secondo il proprio fabbisogno.
9. I centri di dialisi ospedaliera ed assistenza limitata, di cui al comma 6 svolgono l'attività dialitica mediante convenzione con l'unità sanitaria locale a cui appartiene la divisione di nefrologia o il centro autonomo di afferenza territoriale per quanto riguarda il personale medico, poichè l'organico del proprio personale infermieristico è composto di 1 infermiere ogni 3 pazienti.


1. Nell'ambito degli interventi fissati dalle vigenti disposizioni di legge, le attività sanitarie svolte dalle divisioni di nefrologia e dai centri dialisi autonomi si distinguono in:
a) attività dialitica ospedaliera, sia extra-corporea che peritoneale;
b) ricovero per diagnosi e cura delle nefropatie in ospedale diurno (day-hospital);
c) ricovero per diagnosi e cura in degenza ospedaliera;
d) attività ambulatoriali distinte in:
d1) attività divisionali;
d2) attività territoriali;
d3) assistenza ai pazienti con trapianto renale;
e) terapia mediante dialisi peritoneale ambulatoriale;
f) consulenza nefrologica interna ed esterna;
g) attività di dialisi extracorporea e peritonale domiciliare;
h) elaborazione protocolli diagnostici e terapeutici in ambito nefro-dialitico;
i) monitoraggio epidemiologico sul territorio regionale;
l) prescrizione di specifici presidi diagnostici e terapeutici gratuiti da fornirsi indistintamente da tutte le farmacie;
m) educazione igienico dietetica del soggetto uremico;
n) elaborazione di proposte in ordine all'aggiornamento e riqualificazione del personale;
o) controllo dell'alluminio nel siero dei pazienti.



1. L'organico del personale delle divisioni di nefrologia, dei servizi di dialisi ospedaliera aggregati, dei centri di dialisi ospedaliera autonomi e dei centri di dialisi ospedaliera ad assistenza limitata, nonchè di quello destinato alle attività di ricovero diurno, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fissato nella tabella allegata alla presente legge che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Il personale medico ed infermieristico è tenuto ad effettuare la guardia attiva divisionale, con l'obbligo della rispettiva reperibilità.
3. Il personale medico e non medico delle divisioni di nefrologia va sostituito, in caso di necessità, dal personale dei servizi dialitici. Analogamente il personale dei servizi va sostituito, in caso di necessità , dal personale dei reparti.


1. Nell'ambito delle attività di formazione del personale operante nelle USL, sedi di reparti, servizi e centri nefro-dialitici ospedalieri, la Regione predispone corsi di formazione ed aggiornamento sul tema della dialisi, della nefrologia e dei trapianti di reni, utilizzando anche i reparti o servizi di cui alla presente legge ed in conformità della legge regionale n. 17 dell'1 luglio 1976.


1. E' istituito il comitato tecnico regionale con funzioni di consulenza in materia nefrodialitica.
2. Il parere del comitato è obbligatorio per quanto riguarda la programmazione degli acquisti delle apparecchiature tecnico-sanitarie e la loro installazione.
3. Il comitato tecnico è composto da:
a) l'assessore regionale alla sanità e servizi sociali o suo delegato, che lo presiede;
b) due consiglieri regionali appartenenti alla commissione consiliare competente e da questa designati;
c) due medici delle divisioni nefrologiche o loro delegati;
d) due medici dei servizi nefro-dialitici o loro delegati;
e) un responsabile del servizio igienico-organizzativo ospedaliero o suo delegato;
f) un rappresentante degli enti locali designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
g) un rappresentante regionale dell'ANED designato dalla associazione stessa;
h) un funzionario amministrativo del servizio regionale sanità responsabile del settore nefro-dialitico;
i) un rappresentante del personale infermieristico appartenente al servizio o centro dialisi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo regionale o da un dipendente delle USL comandato presso la Regione.
5. Il comitato ha durata quinquennale ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.
6. L'articolo 19 della L.R. 1 luglio 1976, n. 17 è abrogato dalla presente legge.
7. Ai componenti del comitato tecnico regionale sono corrisposte le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.