Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 3 |
Titolo: | Modificazione ed integrazione della L.R. 5 dicembre 1983, n. 39 "Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della Legge 151/81 sui trasporti pubblici locali". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 29 gennaio 1990, n. 14) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | TRASPORTI |
Materia: | Servizi di trasporto |
Note: | Abrogata dall'art. 27, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72. |
Sommario
1. Il terzo comma dell'articolo 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 39 viene cosě modificato:
"Per la determinazione del costo chilometrico si considera una percorrenza annua per dipendente di Km. 24.000 per le linee extraurbane, di Km. 13.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di Km. 18.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e di Km. 20.000 per le linee extraurbane aventi mediamente una frequenza di una fermata ogni 500 metri, calcolata sull'intera linea".
1. All'articolo 7 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 39 viene aggiunto il seguente comma:
"Per i veicoli con una percorrenza chilometrica annua inferiore ai 35.000 Km. per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 40.000 Km. per le linee extraurbane o di altre urbane, le quote di ammortamento del materiale rotabile vengono proporzionalmente ridotte rispetto alla effettiva percorrenza annua".