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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 4
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 giugno 1973, n. 12 "Costituzione delle Comunità Montane".
Pubblicazione:(B.u.r. 29 gennaio 1990, n. 14)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 10 della L.R. 6 giugno 1973, n. 12 è sostituito dai seguenti commi:
"Del comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'articolo 9 fa parte un funzionario della Regione assegnato al servizio o alle unità organizzative pluridisciplinari della programmazione. Qualora esigenze organizzative dei suddetti servizi o delle unità pluridisciplinari non consentano tale designazione, la giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio programmazione, può individuare i funzionari regionali tra quelli appartenenti ad altri servizi che presentino specifiche competenze in materia.
Le norme degli statuti delle comunità montane sono integrate dalla disposizione di cui al precedente comma".