Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 4 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 giugno 1973, n. 12 "Costituzione delle Comunità Montane". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 29 gennaio 1990, n. 14) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
1. Il primo comma dell'articolo 10 della L.R. 6 giugno 1973, n. 12 è sostituito dai seguenti commi:
"Del comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'articolo 9 fa parte un funzionario della Regione assegnato al servizio o alle unità organizzative pluridisciplinari della programmazione. Qualora esigenze organizzative dei suddetti servizi o delle unità pluridisciplinari non consentano tale designazione, la giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio programmazione, può individuare i funzionari regionali tra quelli appartenenti ad altri servizi che presentino specifiche competenze in materia.
Le norme degli statuti delle comunità montane sono integrate dalla disposizione di cui al precedente comma".