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Atto:LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n. 6
Titolo:Provvedimenti per favorire lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione nei settori extra agricoli.
Pubblicazione:( B.U. 03 febbraio 1990, n. 16 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.
Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, la Regione concede contributi, per un programma biennale con scansione annuale da realizzare negli anni 1990 e 1991, al fine di attuare iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione nelle materie rientranti nella competenza regionale.
Tali iniziative sono realizzate dalle associazioni regionali dell'artigianato e dalle organizzazioni cooperative a struttura regionale, operanti nel territorio regionale e rappresentate nel CNEL.



1. I contributi sono concessi per le seguenti attività:
a) svolgimento di programmi di promozione e divulgazione dell'associazionismo e della cooperazione, dell'assistenza amministrativa e di consulenza alle imprese artigiane, singole ed associate, e alle imprese cooperative e di azioni positive a sostegno della imprenditoria femminile;
b) seminari e corsi di aggiornamento tecnico attinenti alle finalità istituzionali delle associazioni, nonché studi e ricerche collegati alle finalità di cui alla lettera a).

2. I soggetti indicati nell'articolo 1 debbono presentare domanda di contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda per la concessione dei contributi deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto;
b) relazione degli organi direttivi delle associazioni contenente il programma delle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità e tempi di effettuazione, settori e soggetti cui l'intervento è rivolto;
c) preventivo di spesa del programma e relativa copertura finanziaria.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, delibera sulla concessione dei contributi, previo parere della competente commissione consiliare.


1. I soggetti ammessi ai contributi presentano dopo dodici mesi dall'assegnazione per il primo anno e dopo ventiquattro mesi per il secondo, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta in base al programma presentato alla Regione ed il consuntivo delle spese sostenute.
2. I soggetti ammessi possono presentare successivamente richiesta di aggiornamento del programma per il secondo anno.
3. I contributi sono erogati per il 50% della prima tranche annuale entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione e per il restante 50% entro sessanta giorni dalla data di approvazione, da parte della giunta regionale, della relazione e del consuntivo di spesa di cui al comma 1. Per il secondo anno, i contributi sono erogati per il 50% entro sessanta giorni della presentazione della relazione e del consuntivo relativi al primo anno e per il restante 50% entro sessanta giorni dalla data di approvazione della relazione e del consuntivo finali.
4. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile e subordinatamente alla effettiva disponibilità della quota non finanziata dai contributi stessi.
5. La mancata o la incompleta attuazione delle iniziative per le quali è stato concesso il finanziamento comporta la restituzione del contributo erogato ovvero di una parte proporzionale di esso. La mancata presentazione della relazione e del rendiconto comporta la restituzione della quota di contributo erogata.


1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Nell'ambito dello stanziamento annuale, alle associazioni artigiane è riservato il 75% delle somme e alle associazioni cooperative il 25% delle somme.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) alla spesa di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1990, mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo impiegando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 9 dell'elenco n. 1;
b) alla spesa di lire 2.000 milioni, relativa all'anno 1991, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1989/1991, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la somma di pari importo indicata, nella proiezione per l'anno 1990, dal medesimo accantonamento.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1990, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione "Contributi in conto capitale alle associazioni degli artigiani e alle associazioni delle cooperative artigiane per l'attuazione di iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione artigiana" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni;
b) per l'anno 1991, a carico del capitolo corrispondente.