Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 marzo 1990, n. 10
Titolo:Contributo alla fondazione Gioacchino Rossini.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1990, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla realizzazione della collana dell'opera omnia di Gioacchino Rossini nella edizione critica in corso di pubblicazione da parte della fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, un contributo straordinario di lire 100 milioni alla fondazione "Gioacchino Rossini" con sede in Pesaro.
2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale sulla base di apposita richiesta del presidente della fondazione, contenente:
a) per l'anno 1989 una relazione illustrativa delle modalità di utilizzazione dei contributi regionali concessi per l'anno 1988 ai sensi delle LL.RR. 30 dicembre 1974, n. 53 e 13 luglio 1981, n. 16;
b) per gli anni 1990 e 1991 una relazione illustrativa delle modalità di utilizzazione dei contributi regionali concessi negli anni 1989 e 1990.


Art. 3

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per l'anno 1991.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 100 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 all'uopo utilizzando, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della L.R. 25/80, quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 200 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dello stesso capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1989/91, anni 1990 e 1991, adottato con l'articolo 106 della L.R. 2 agosto 1989, n. 21, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1990 con la denominazione "Contributo straordinario alla fondazione Gioacchino Rossini per concorrere alla realizzazione dell'opera omnia G. Rossini" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
b) per l'anno 1991 a carico del capitolo corrispondente.