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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 1990, n. 18
Titolo:Istituzione del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 marzo 1990, n. 43)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 10 agosto 1998, n. 31.

Sommario





1. E' istituito il ruolo regionale speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale, articolato per qualifiche funzionali secondo i contingenti determinati dal comma 2.
2. La dotazione complessiva del suddetto ruolo è di 365 posti, ripartiti in qualifiche funzionali come da allegata tabella e secondo le risultanze dell'inquadramento effettuato con le modalità di cui all'articolo 2.
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale che accede al ruolo di cui al comma 1 è quello dei dipendenti regionali.


1. L'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento avviene previo superamento di concorso riservato per titoli ed esami. L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso all'impiego regionale, salvo quello relativo al limite di età.
2. Al concorso possono partecipare, a domanda, esclusivamente:
a) gli operatori della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato iscritti nelle sezioni I e II dell'albo regionale di cui alla L.R. 10 novembre 1981, n. 34 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) gli operatori della formazione professionale e dei centri di attività alberghiera che, iscritti alla sezione III dell'albo regionale di cui alla L.R. 10 novembre 1981, n. 34, abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato istaurato con la Regione, nonché gli operatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istaurato con la Regione. I soggetti di cui sopra debbono aver prestato servizio, nell'arco di tempo che va dall'anno formativo 1985.86 a quello 1988.89 con rapporto a termine per almeno 3 anni formativi anche non consecutivi, con un impegno medio di almeno 4 mesi all'anno e con un impegno medio di almeno 12 ore settimanali nei 3 anni presi in considerazione.

3. La domanda di ammissione al concorso di cui al comma precedente deve essere presentata dagli interessati al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina la commissione giudicatrice.
4. Gli effetti giuridici ed economici dell'immissione nel ruolo decorrono dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell'espletamento delle prove di concorso.
5. L'inquadramento nel ruolo regionale speciale è disposto dalla giunta regionale.
6. Al personale inquadrato nel ruolo regionale ad esaurimento compete il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento; eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico attribuito in sede di inquadramento viene mantenuto a titolo di assegno ad personam riassorbibile in sede di futuri miglioramenti economici.


1. Gli operatori immessi nel ruolo speciale regionale ad esaurimento sono tenuti a partecipare, insieme con i dipendenti regionali già di ruolo addetti alle attività di formazione professionale, ad un apposito corso modulare di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, articolato per qualifiche funzionali e per fasce di mansioni.
2. L'organizzazione e gestione del corso di aggiornamento e riqualificazione di cui al comma 1 provvede il servizio formazione professionale e problemi del lavoro.
3. La partecipazione al corso di cui al comma 1 non esonera i dipendenti dal normale orario di lavoro.


1. Per la durata del ruolo regionale speciale ad esaurimento, l'utilizzazione del personale che ne fa parte viene deliberata annualmente dalla giunta regionale.
2. Tale personale può essere adibito:
a) all'attuazione di iniziative formative finanziate dalla Regione e realizzate sia nelle strutture formative pubbliche sia in quelle di enti privati, o di imprese e loro consorzi che ne facciano richiesta, con conseguente riduzione dei finanziamenti regionali concessi;
b) alla realizzazione delle attività di progettazione formativa, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e con gli enti delegati;
c) alla realizzazione delle attività di orientamento professionale anche in collaborazione con gli enti delegati e con le scuole e gli istituti di istruzione secondaria statale;
d) alla realizzazione delle attività di aggiornamento e riqualificazione degli operatori della formazione professionale;
e) alla realizzazione di studi, ricerche e documentazione inerenti la formazione professionale;
f) al sostegno delle attività dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap previa partecipazione ad apposito corso di riqualificazione.

3. La giunta regionale o l'assessore delegato alla formazione professionale possono richiedere il parere del comitato tecnico previsto dalla legge regionale sull'ordinamento del sistema regionale di formazione professionale, in ordine al piano annuale di utilizzazione del personale del ruolo regionale speciale ad esaurimento.


1. Nuove esigenze di personale connesse alla realizzazione delle attività di formazione professionale finanziate dalla Regione devono essere soddisfatte dagli enti pubblici e privati secondo le rispettive normative:
a) mediante l'attivazione di contratti di prestazione professionale con personale altamente qualificato;
b) mediante l'attivazione di contratti di lavoro a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 per la durata massima di tre mesi non prorogabile.

2. Il personale utilizzato nella formazione professionale deve avere i seguenti requisiti:
a) per gli insegnanti teorici, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il tipo di discipline per il quale si fa richiesta; in subordine il possesso del semplice titolo di studio richiesto per l'abilitazione all'insegnamento;
b) per gli insegnanti teorico-pratici, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno 3 anni nell'attività specifica o assimilabile che si intende insegnare;
c) per gli insegnanti pratici, il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno 5 anni nell'attività specifica o assimilabile che si intende insegnare;
d) per il personale non docente, esperienza di lavoro in attività omogenee alla mansione a cui si vuole accedere, per almeno 3 anni.



1. La L.R. 10 novembre 1981, n. 34 è abrogata.


1. Fino alla conclusione delle procedure di inquadramento che deriveranno dall'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 del precedente articolo 2, il personale di cui al comma 2 che abbia presentato domanda ai sensi del comma 3 del medesimo articolo viene utilizzato per le attività di formazione professionale con apposito atto deliberativo della giunta regionale.


1. In deroga al disposto del quarto comma dell'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, a carico del capitolo 1210101 del bilancio per l'anno 1990 e del capitolo corrispondente del bilancio dell'anno 1991 e successivi, le somme occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti al personale che avrà fatto domanda ed avrà titolo per essere inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 1, contro contestuale riduzione degli stanziamenti dei capitoli 1210102, 3322102 e 3322104 del bilancio 1990 e dei capitoli corrispondenti del bilancio dell'anno 1991 e successivi, mediante deliberazione da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.
2. Per la organizzazione e lo svolgimento del corso di aggiornamento e riqualificazione, di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa massima di lire 7.097 milioni, cui si fa fronte:
a) per lire 2.997 milioni con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3323109 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990;
b) per il restante importo, fino al massimo di lire 4.100 milioni con le somme che all'uopo saranno iscritte a carico del capitolo 1210110 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1991 e per gli anni successivi.


Allegati

tabella

Tabella di raffronto

ai fini dell'inquadramento
































































LIVELLO

FUNZIONALE
QUALIFICA

FUNZIONALE
REQUISITI

PER L'ACCESSO
DOTAZIONE

ORGANICA

7° livello Istruttore direttivo Direttori laureati

Docenti laureati
51
6° livello Istruttore Direttori diplomati,

Docenti,

Segretari diplomati
229
5° livello Collaboratore professionale Direttori non diplomati,

Segretari non diplomati
11
4° livello Esecutore Esecutore - Collaboratore amministrativo,

con licenza di scuola dell'obbligo
11
3° livello Operatore Operatore con licenza di scuola dell'obbligo
16
2° livello Ausiliario Ausiliario con assolvimento dell'obbligo scolastico
47

   
TOTALE
365