Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 23
Titolo:Modificazione e integrazione della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni, in materia di previdenza dei consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 aprile 1990, n. 54)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'articolo 4 della L.R. 9 marzo 1979, n. 13, modificato dall'articolo 3 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19, č sostituito dal seguente:
"Il fondo alimentato con i contributi di cui al successivo articolo 8, ha natura mutualistica interna ed č amministrato, per l'intera legislatura, da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare e da un rappresentante designato dall'associazione dei consiglieri regionali giŕ facenti parte del consiglio della Regione Marche."